Sospensione feriale dei termini DI CISSELLO
Nel periodo intercorrente tra l'1 agosto e il 15 settembre, vige la sospensione feriale dei termini processuali, applicabile anche nel processo tributario. Pertanto, rimangono sospesi di diritto, tra gli altri, i termini per: - la proposizione del ricorso contro l'atto impositivo (art. 21 del DLgs. 546/92); - la costituzione in giudizio, tanto per il ricorrente che per il resistente (artt. 22 e 23 del DLgs. 546/92); - il deposito di documenti e di memorie illustrative (art. 32 del DLgs. 546/92). Rimangono altresì sospesi i termini che, sebbene siano inerenti alla fase amministrativa, sono legati al termine per la proposizione del ricorso, come: - il termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (art. 6 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme dovute a seguito di acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme a seguito di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97). Per contro, restano esclusi dalla sospensione i termini che hanno un rilievo solo nella fase amministrativa, come quelli per la notifica degli atti impositivi e per il versamento delle imposte.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 16 luglio 2010
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