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<title>Studio Campagnola Associazione Professionale Dottori Commercialisti</title><link>http://www.studiocampagnola.net/dblog/</link>
<description>Studio Campagnola Associazione Professionale Dottori Commercialisti</description><language>it</language>
<item>
	<title><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Bancarotta fraudolenta - Acquisto di partecipazioni societarie a prezzo superiore rispetto a quello di mercato (Cass. 15.7.2010 n. 27610) DI REDAZ.</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">La Cassazione, con la sentenza 15.7.2010 n. 27610, ha stabilito che &egrave; responsabile di bancarotta l'amministratore di un'azienda in crisi che acquista partecipazioni a un prezzo considerevole, superiore a quello di mercato. Ed invero, tale condotta ha determinato un pesante aggravamento della situazione patrimoniale della societ&agrave;, in quanto all'esborso del denaro non &egrave; seguita una corrispondente integrazione della sfera patrimoniale nella societ&agrave; fallita. Ci&ograve; indipendentemente dal fatto che l'operazione non abbia provocato perdite alla societ&agrave; per l'apporto di ricchezza proveniente dall'esterno. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 16 luglio 2010 p. 31</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=577]]></link>
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	<dc:date>2010-07-16T10:23:12+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[PROCESSO TRIBUTARIO]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Sospensione feriale dei termini DI CISSELLO</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Nel periodo intercorrente tra l'1 agosto e il 15 settembre, vige la sospensione feriale dei termini processuali, applicabile anche nel processo tributario. Pertanto, rimangono sospesi di diritto, tra gli altri, i termini per: - la proposizione del ricorso contro l'atto impositivo (art. 21 del DLgs. 546/92); - la costituzione in giudizio, tanto per il ricorrente che per il resistente (artt. 22 e 23 del DLgs. 546/92); - il deposito di documenti e di memorie illustrative (art. 32 del DLgs. 546/92). Rimangono altres&igrave; sospesi i termini che, sebbene siano inerenti alla fase amministrativa, sono legati al termine per la proposizione del ricorso, come: - il termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (art. 6 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme dovute a seguito di acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme a seguito di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97). Per contro, restano esclusi dalla sospensione i termini che hanno un rilievo solo nella fase amministrativa, come quelli per la notifica degli atti impositivi e per il versamento delle imposte. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 16 luglio 2010 </font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=576]]></link>
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	<dc:date>2010-07-16T10:21:14+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[UNICO 2010]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Quadro RW - Criteri di compilazione e dubbi applicativi DI PIAZZA</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Vi sono ancora diversi dubbi in merito alla compilazione del modulo RW del Modello UNICO 2010. In particolare, si segnala che, allo stato attuale, non risulta chiaro: - quale codice debba essere utilizzato per comunicare accrediti e addebiti del conto corrente estero non conseguenti all'acquisto o alla vendita di attivit&agrave; finanziarie come ad esempio interessi, dividendi, affitti, altri proventi o spese; - se deve essere compilata la sezione III in caso di investimento o disinvestimento di attivit&agrave; estere quando la controparte sia rappresentata da un soggetto residente; - se l'investimento estero deve essere indicato nel modulo RW al netto del mutuo stipulato per il suo acquisto e se deve essere, ogni anno, incrementato della quota capitale della rata. Si osserva, infine, che l'esonero dall'obbligo di compilazione del modulo in argomento riguarda i frontalieri e i dipendenti pubblici (art. 38 co. 13 del DL 78/2010), mentre l'obbligo resta, invece, previsto a carico dei professionisti e degli imprenditori che svolgono la loro attivit&agrave; oltreconfine e per gli immigrati in Italia. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 15 luglio 2010 p. 33</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=575]]></link>
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	<dc:date>2010-07-15T13:17:33+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Responsabilit&agrave; dell'amministratore - Standard di diligenza - Determinazione delle sanzioni (Caso Assonime n. 6/2010) DI VITALE</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.6.2010 n. 14305, commentata nel caso Assonime n. 6/2010, ha statuito che l'incarico di amministratore di una societ&agrave; bancaria impone di adottare uno standard di diligenza professionale che prescinde dalle dimensioni dell'impresa e dalla misura del compenso ricevuto dall'amministratore stesso. La pronuncia della Cassazione in esame - sottolinea l'Assonime - &egrave; di particolare interesse in quanto viene statuito che la negligenza imputabile all'amministratore non pu&ograve; trovare giustificazione, ed essere quindi valutata meno gravemente ai fini della determinazione della misura della sanzione (nel caso di specie, ai sensi degli artt. 53 e 144 DLgs. 385/93), nell'assenza di una stabile retribuzione e di una specifica professionalit&agrave;. Infatti, tali circostanze non comportano nessuna limitazione ai doveri di diligenza, accortezza e prudenza insiti nell'attivit&agrave; esercitata, n&eacute; al rispetto della normativa di vigilanza bancaria, tenuto conto delle specifiche responsabilit&agrave; assunte volontariamente dall'amministratore e delle peculiarit&agrave; dell'attivit&agrave; di gestione del credito. E proprio alla gestione di tale attivit&agrave; sono connesse le imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio, che rimangono assolutamente indipendenti dalle dimensioni dell'istituto considerato. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 15 luglio 2010</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=574]]></link>
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	<dc:date>2010-07-15T11:24:15+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[UNICO 2010]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Prospetto del patrimonio netto - Modalit&agrave; di compilazione DI MARRA</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Le istruzioni al Modello UNICO 2010 SC specificano, relativamente al prospetto del patrimonio netto, che: - nel rigo RF110 sono indicate (indistintamente) le riserve di utili e la loro movimentazione avvenuta nel periodo d'imposta (incrementi e decrementi); - nel rigo RF111 &egrave; indicata la quota delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, imponibile nel limite del 40% anzich&egrave; del 49,72% ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM 2.4.2008. La non chiara formulazione delle istruzioni ha portato molti professionisti a considerare autonomi i due righi nel Modello UNICO 2009. Le specifiche tecniche del Modello UNICO 2010 prevedono, invece, che l'importo indicato nel rigo RF111, colonna 1, non debba eccedere l'importo inserito nel rigo RF110, colonna 1. Viene, cos&igrave;, ufficializzato che il primo importo costituisce un &quot;di cui&quot; del secondo, dove devono essere indicate tutte le riserve di utili. Se l'importo del rigo RF111 dovesse essere superiore a quello del rigo RF110, il software segnala un errore bloccante. Ai professionisti che, in UNICO 2009, hanno considerato autonomi i righi RF110 e RF111, non resta che riclassificare il prospetto evidenziato in UNICO 2009 in base alle nuove indicazioni, obbligo che comporta la non coincidenza tra i saldi finali dell'anno 2008 e i saldi iniziali dell'anno 2009. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 9 luglio 2010</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=573]]></link>
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	<dc:date>2010-07-09T14:55:35+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[CONTENZIOSO]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Trattazione in camera di consiglio anzich&eacute; in pubblica udienza (C.T. Reg. Torino 29.3.2010 28/28/10) DI GASPARRINO</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Nel processo tributario di primo grado, l'istanza volta ad ottenere la trattazione in pubblica udienza pu&ograve; essere formulata in qualunque atto del processo ed il suo mancato accoglimento determina la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost. Ne consegue la nullit&agrave; dell'udienza camerale e della sentenza emessa. Ci&ograve; a condizione che l'istanza sia stata notificata alla controparte e depositata nella segreteria della commissione, entro i termini previsti dalla legge. Per il giudizio d'appello, invece, la violazione in questione integra una mera irregolarit&agrave;, salvo che la stessa abbia inciso su specifici profili di difesa. Secondo la pronuncia della Cass. 10.2.2006 n. 2948, infatti, la discussione della causa in appello ha soltanto la funzione di illustrare le difese gi&agrave; svolte nei precedenti atti difensivi. Potrebbe, quindi, configurarsi un effetto invalidante del cosiddetto &quot;error in procedendo&quot; solo qualora vengano evidenziati gli aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare ed approfondire. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 5 luglio 2010&nbsp;</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=572]]></link>
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	<dc:date>2010-07-05T10:45:55+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ANTIRICICLAGGIO]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Limiti all'utilizzo del denaro contante - Rilevanza dell'intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI DE ANGELIS - FERIOZZI</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento &egrave; funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione &egrave; stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l'8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralit&agrave; di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. La decisione della Suprema Corte ha applicato l'art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91. Tale disposizione &egrave; stata abrogata dall'art. 64 co. 1 lett. a) del DLgs. 231/2007 e sostituita dall'art. 49 co. 1 del medesimo decreto, recentemente modificato sia dal DLgs. 151/2009, che dall'art. 20 del DL 78/2010. In esito a tali modifiche appare attualmente legittimo trasferire in pi&ugrave; soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, a condizione che il frazionamento in rate inferiori alla soglia non appaia artificioso, ma sia previsto da prassi commerciali o conseguenza di libert&agrave; contrattuale. Si tenga presente, tuttavia, che, nel caso giunto all'esame della Suprema Corte, i molteplici pagamenti inferiori alla soglia risultavano molto ravvicinati; questo modo di operare potrebbe rappresentare anche oggi una modalit&agrave; di pagamento artificiosa e, quindi, irregolare. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: italiaoggi del 5 luglio 2010 p. 8</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=571]]></link>
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	<dc:date>2010-07-05T10:43:21+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ONERI DETRAIBILI]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Deduzioni e detrazioni IRPEF per le spese sanitarie - Ulteriori chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 1.7.2010 n. 39) DI BONGI</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Con la circ. 1.7.2010 n. 39, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla deducibilit&agrave; e detraibilit&agrave; IRPEF delle spese sanitarie di cui agli artt. 10 e 15 del TUIR. Anzitutto viene affrontata la tematica relativa alla deducibilit&agrave; IRPEF [art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR] delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidit&agrave; o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap che vengano ricoverati in un istituto di assistenza. Se una parte di spese deducibili (quelle che riguardano le spese mediche e paramediche di assistenza specifica) sono pagate da un familiare del soggetto portatore di handicap, anche se la fattura &egrave; rilasciata dall'istituto di ricovero indicando quale intestatario il soggetto ricoverato, il familiare potr&agrave; dedursi le spese sostenute a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l'importo versato. Rimane fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, la documentazione che comprovi il sostenimento della spesa. Inoltre, in relazione alla detrazione IRPEF [art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR] delle spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti professioni sanitarie riabilitative, indicati nell'art. 3 del DM 29.3.2001 (es. podologi, fisioterapisti, logopedisti, ecc.), l'Agenzia ha chiarito che rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano state prescritte da un medico. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: italiaoggi del 2 luglio 2010 p. 23</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=570]]></link>
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	<dc:date>2010-07-02T18:46:07+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[DIRITTO SOCIETARIO]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Azione di responsabilit&agrave; verso i creditori sociali - Termini di prescrizione (Trib. Salerno 25.5.2010) DI MEOLI</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilit&agrave; degli amministratori nei confronti dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.) pu&ograve; decorrere dal momento, anche anteriore al fallimento, della pubblicazione del bilancio che riporti un risultato negativo consistente, tale da azzerare del tutto il capitale sociale e, dunque, da imporre l'adozione degli adempimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. Il termine di prescrizione in questione &egrave; pari a cinque anni (art. 2949 co. 2 c.c.) e decorre dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale - quale condizione pi&ugrave; grave dell'insolvenza e connotata dall'eccedenza delle passivit&agrave; sulle attivit&agrave; dell'impresa - sia divenuta conoscibile dai creditori sociali. Tale principio resta fermo anche in caso di fallimento della societ&agrave;, che determina esclusivamente la perdita di legittimazione dei creditori sociali in favore del curatore fallimentare. In particolare, l'insufficienza patrimoniale pu&ograve;: - coincidere con la data di dichiarazione del fallimento, quando essa fa emergere per la prima volta il preesistente stato di eccedenza delle passivit&agrave; sulle attivit&agrave;, con decorrenza della prescrizione dalla medesima data; - manifestarsi successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, emergendo nel corso della procedura fallimentare o durante le operazioni di realizzo delle poste attive, con decorrenza della prescrizione dalla data del deposito del bilancio finale di liquidazione o, con maggiore certezza, dalla data di cancellazione della societ&agrave;; - manifestarsi anteriormente al fallimento, con decorrenza della prescrizione dalla data di deposito del bilancio che segnala una situazione patrimoniale negativa (cfr. Cass. 25.7.2008 n. 20476). </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 1 luglio 2010</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=569]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=569</guid>
	<dc:date>2010-07-01T11:38:20+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[MUD]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - Ultimo giorno per la presentazione DI ZENI&nbsp;</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Entro il 30.6.2010 deve essere presentata la dichiarazione ambientale (Modello MUD 2010) per l'anno 2009. Il termine, che precedentemente era fissato al 30.4.2010, infatti, &egrave; stato prorogato al 30.6.2010 dall'art. 1 del DL 20.5.2010 n. 72. Al differimento sono interessati, con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009, i soggetti che si avvalgono del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato con il DPCM 27.4.2010. Restano comunque valide le dichiarazioni ambientali relative al 2009 gi&agrave; presentate utilizzando il precedente modello approvato dal DPCM 2.12.2008. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 30 giugno 2010</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=568]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=568</guid>
	<dc:date>2010-06-30T10:22:00+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[STUDIO DI SETTORE]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><strong><font face="Verdana">Studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2009 - Principali novit&agrave; DI VALCARENGHI</font></strong></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Durante il periodo d'imposta 2009, possono essersi verificate situazioni particolari che, pur influendo sui valori contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, non sono prese in considerazione automaticamente da GE.RI.CO. nell'analisi della normalit&agrave; o della congruit&agrave; e, per tale motivo, necessitano di un'apposita segnalazione da parte del contribuente, rispettivamente, nei campi denominati &quot;Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori&quot; o &quot;Annotazioni&quot;. Si tratta, ad esempio, delle assenze dall'attivit&agrave; a causa di maternit&agrave; o congedi. Inoltre, negli studi professionali multidisciplinari che operano in base al criterio delle prestazioni effettuate ed incassate, potrebbero sorgere anomalie in quanto, dovendo essere compilato il solo studio di settore relativo all'attivit&agrave; prevalente, nel conteggio dei compensi potrebbe non essere considerata l'attivit&agrave; non prevalente svolta da altri associati. Altre situazioni peculiari, invece, vengono prese automaticamente in considerazione dal programma nell'applicazione della funzione di calcolo dei ricavi/compensi presunti, grazie all'operativit&agrave; dei correttivi congiunturali approvati per il 2009. Ad esempio, un apposito correttivo per il comparto delle professioni tiene conto del ritardo nella percezione dei compensi a fronte di prestazioni completate. Lo studio di settore relativo alle farmacie (UM04U) applica uno specifico correttivo che tiene conto della riduzione dei ricavi dovuta alla liberalizzazione del prezzo di vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica, mentre nello studio TG91U (Agenti e promotori assicurativi e creditizi) &egrave; valutata la modificazione della composizione del portafoglio che determina il compimento di operazioni cui sono applicate commissioni pi&ugrave; basse. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 28 giugno 2010 p. 5 - 8</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=567]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=567</guid>
	<dc:date>2010-06-28T20:02:04+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[AGEVOLAZIONI FISCALI]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Aiuti temporanei di importo limitato - Tetto massimo di 500.000,00 euro - Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 23.6.2010 n. 38) DI ALBERTI</strong>&nbsp;</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 23.6.2010 n. 38, in caso di fruizione di agevolazioni occorre tener presente la disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al DPCM 3.6.2009. In particolare, la disciplina prevede la possibilit&agrave;, per ciascuna impresa, di fruire degli aiuti di stato nel limite massimo di 500.000,00 euro nel triennio 2008-2010. Sono compresi tra i regimi fiscali agevolati che devono sottostare alla suddetta disciplina: - il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci, pari ad una quota parte della tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate (art. 15 co. 8-septies del DL 78/2009); - il credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (art. 1 co. 327 lett. c) della L. 244/2007); - la c.d. Tremonti-quater, ossia la detassazione degli investimenti effettuati da imprese, nel 2010 per i soggetti solari, in attivit&agrave; di ricerca e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (art. 4 co. 2 - 4 del DL 40/2010); - i contributi previsti dall'art. 4 co 1 del DL 40/2010. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 25 giugno 2010</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=566]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=566</guid>
	<dc:date>2010-06-25T10:02:31+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[CREDITO IVA]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Compensazione di crediti superiori a 10.000,00 euro - Regime sanzionatorio DI GAVELLI</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2010, ha chiarito che si applica la sanzione amministrativa del 30% in caso di compensazione di crediti IVA esistenti per importi superiori al limite annuo di 10.000,00 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero per importi superiori al limite annuo di 15.000,00 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformit&agrave; o la sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile. Resta, invece, da chiarire quale sia il regime sanzionatorio in caso di compensazione &quot;orizzontale&quot; di crediti IVA per importi superiori alla soglia senza che siano utilizzati i servizi telematici. Sul punto, la circ. Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 14/2010 ha precisato che si applica la sanzione del 30% se la compensazione &egrave; effettuata in data precedente al termine iniziale del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR; se, invece, la compensazione &egrave; effettuata nel rispetto del suddetto termine, dovrebbe essere irrogata la sola sanzione prevista per le violazioni formali. Infine, in caso di credito non esistente, l'indebito utilizzo del canale bancario dovrebbe dare luogo all'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito compensato. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 24 giugno 2010</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=565]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=565</guid>
	<dc:date>2010-06-24T10:11:52+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ACCERTAMENTO E CONTROLLO]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Accertamenti sulla deduzione di quote di ammortamento (Cass. 23.6.2010 n. 15178) DI LATORRACA</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Gli accertamenti sulle quote di ammortamento indebitamente dedotte sono legittimi anche se la presunta violazione della legge fiscale ha origine in periodi d'imposta non pi&ugrave; accertabili a causa del decorso dei termini di decadenza per l'accertamento. Invero, tali rettifiche possono ingenerare dubbi sul rispetto, ad opera degli uffici finanziari, dei suddetti termini, siccome la deduzione del costo &egrave; ripartita su pi&ugrave; anni, e la violazione della legge tributaria ha spesso riflesso sull'intera durata del periodo di ammortamento. Nella pronuncia viene specificato che &quot;pur sussistendo l'asserita decadenza dell'Ufficio dalla possibilit&agrave; di rideterminare valori riferiti a spese per immobili in anni precedenti il quinquennio [n.d.a., &quot;vecchio&quot; termine decadenziale], &egrave; possibile la regolarizzazione dei calcoli delle quote di ammortamento per gli anni successivamente accertati&quot;. Vengono cos&igrave; ribaltate le due sentenze di merito, che, a quanto pare, hanno ritenuto spirati i termini di decadenza dal potere di accertamento siccome le violazioni contestate, sebbene aventi riflesso sui periodi d'imposta successivi, erano relative a esercizi ormai chiusi. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 24 giugno 2010</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=564]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=564</guid>
	<dc:date>2010-06-24T10:09:39+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[DIRITTO COMMERCIALE]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Diritto annuale per l'anno 2010 - Proroga dei termini di versamento - Applicabilit&agrave; DI RIVETTI&nbsp;</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Per effetto del DPCM 10.6.2010, i contribuenti soggetti agli studi di settore possono beneficiare, al ricorrere di talune condizioni, del differimento dei termini per il versamento del diritto camerale annuale. Al riguardo, per le imprese che si sono iscritte nel relativo Registro nel 2009 o in anni precedenti, l'art. 8 co. 2 del DM 359/2001 fa rinvio al termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, i predetti soggetti, qualora siano soggetti agli studi di settore, possono effettuare il versamento del diritto annuale entro il 6.7.2010, senza alcuna maggiorazione, ovvero dal 7.7.2010 al 5.8.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore rimangono fermi gli ordinari termini di versamento. Diversamente, le imprese che si iscrivono nel Registro nel corso del 2010 effettuano il versamento, tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 23 giugno 2010</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=563]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=563</guid>
	<dc:date>2010-06-23T10:27:37+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dr E. D Amico</dc:creator>
</item>
	</channel></rss>