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<title>studiocampagnola</title><link>http://www.studiocampagnola.net/dblog/</link>
<description>studiocampagnola</description><language>it</language>
<item>
	<title><![CDATA[IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIORGANIZZAZIONI]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Affrancamento di marchi e avviamento - Novit&agrave; del DL 185/2008 DI VILLA</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">L'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 prevede la possibilit&agrave; di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio a marchi, avviamento e altre attivit&agrave; immateriali a seguito di operazioni straordinarie neutrali. La norma si affianca all'art. 176 co. 2-ter del TUIR, prevedendo per&ograve; in ogni caso l'aliquota del 16% sulle differenze di valori, in luogo delle aliquote a scaglioni del 12% - 14% - 16%, nonch&eacute; l'obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione. Il versamento dell'imposta sostitutiva ex art. 15 co. 10 del DL 185/2008 consente altres&igrave; di ridurre il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riconosciuti. In particolare, il periodo di deduzione fiscale &egrave; previsto: - nella misura di 1/9, per i marchi e l'avviamento (in luogo di 1/18 previsto dall'art. 103 co. 1 del TUIR); - nel limite della quota imputata a Conto Economico, con la soglia massima di 1/9, per le altre attivit&agrave; immateriali. Di conseguenza, aumenta la convenienza fiscale dell'iscrizione dell'avviamento a seguito di operazioni straordinarie. In merito, si ricorda quanto previsto dall'art. 2504-bis c.c. secondo cui il disavanzo di fusione &quot;deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle societ&agrave; partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'articolo 2426, ad avviamento&quot;. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: italia oggi del 15 dicembre 2008, p. 7</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=332]]></link>
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	<dc:date>2008-12-16T09:51:39+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[RESPONSABILITA' PARAPENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Reati ambientali - Esclusione della responsabilit&agrave; (Cass. 41329/2008) DI NEGRI</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">I reati ambientali non rientrano tra i c.d. &quot;reati presupposto&quot; della responsabilit&agrave; amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001. Ci&ograve; nonostante la legge delega [cfr. l'art. 11 co. 1 lett. d) della L. 300/2000] includesse anche queste fattispecie tra quelle per le quali si sarebbe potuto attribuire ad un ente la nuova forma di responsabilit&agrave;, quale conseguenza della condotta posta in essere da soggetti &quot;apicali&quot; o da dipendenti. E, infatti, n&eacute;, dapprima, il governo ha ritenuto opportuno esercitare la delega in relazione a questo settore, n&eacute;, successivamente, interventi modificativi hanno provveduto ad introdurre la categoria di illeciti in questione tra i &quot;reati presupposto&quot; (come, invece, accaduto in numerosi altri settori). </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 15 dicembre 2008, p. 13</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=331]]></link>
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	<dc:date>2008-12-16T09:48:23+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[CONTENZIOSO - PROCESSO TRIBUTARIO]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Richiesta di iscrizione di ipoteca o sequestro conservativo in base al processo verbale di constatazione - Ambito applicativo - Novit&agrave; del DL 185/2008 DI SANTACROCE</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">L'art. 22 del DLgs. 472/97 prevede che, qualora l'Ente impositore abbia fondato timore di perdere la garanzia del credito erariale, il giudice tributario, su istanza dell'Ente stesso, pu&ograve; autorizzare l'iscrizione di ipoteca o il sequestro conservativo dei beni del debitore/contribuente e dei coobbligati in solido. Secondo parte della giurisprudenza, tale norma, essendo contenuta nel DLgs. 472/97, avrebbe potuto riguardare solo gli importi inerenti le sanzioni. Il DL 185/2008 prevede espressamente che l'art. 22 del DLgs. 472/97 opera anche con riferimento ai tributi. Pertanto, qualora sussistano le c.d. &quot;esigenze cautelari&quot; (verosomiglianza della pretesa e pericolo per la riscossione), l'Ente pu&ograve; ricorrere al giudice tributario al fine di ottenere le suddette misure sulla base del processo verbale di constatazione o dell'avviso di accertamento.</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 28&nbsp;</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=330]]></link>
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	<dc:date>2008-12-05T13:09:46+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ACCERTAMENTI - STUDI DI SETTORE]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Revisione di 69 studi di settore DI CRISCIONE</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Gioved&igrave; 11.12.2008 si riunir&agrave; la Commissione di esperti per gli studi di settore per la validazione dei 69 studi di settore per i quali era stata programmata la revisione per l'anno in corso. Si tratta della revisione ordinaria degli studi di settore di cui all'art. 1 del DPR 195/99 (come modificato dal DL 112/2008), a norma del quale gli studi di settore applicabili per il 2008 devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 dello stesso anno. Eventuali ulteriori integrazioni degli studi di settore potranno comunque essere disposte con apposito DM anche oltre il predetto termine, al fine di tenere conto degli effetti che l'attuale crisi economica determina su determinati settori o aree territoriali (art. 8 del DL 185/2008). A tal fine, la SOSE, in collaborazione con le associazioni di categoria, sta predisponendo appositi questionari che saranno sottoposti ai soggetti che applicano gli studi di settore per un primo monitoraggio dei dati che hanno subito variazioni per effetto della crisi. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 29</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=329]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=329</guid>
	<dc:date>2008-12-05T13:08:09+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[AGEVOLAZIONI FISCALI]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e soggetti non autosufficienti - Bozza del modello per la richiesta DI CAVESTRI</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Sono stati predisposti dall'Agenzia delle Entrate i modelli per fruire del bonus straordinario, ex art. 3 del DL 185/2008, che potr&agrave; essere chiesto da lavoratori dipendenti, pensionati e non autosufficienti che si trovano al di sotto di una certa soglia di reddito e vantano una particolare composizione del nucleo familiare. In particolare, il soggetto interessato dovr&agrave; presentare la richiesta al sostituto d'imposta: - nella quale autocertifica il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445; - sulla base del modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; - entro il 31.1.2009 (per il bonus relativo all'anno 2007), ovvero entro il 31.3.2009 (per il bonus relativo all'anno 2008); - anche mediante i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc.). In assenza del sostituto d'imposta, il soggetto interessato pu&ograve; presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate: - qualora riferita all'anno 2007, entro il 31.3.2009, in via telematica; - qualora riferita all'anno 2008 entro il 30.6.2009, in via telematica, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, oppure con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008. La presentazione della richiesta in via telematica pu&ograve; avvenire anche avvalendosi degli intermediari abilitati. Entrambi i modelli devono contenere i dati personali del richiedente (codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita e Comune di residenza), l'autocertificazione di residenza, dei componenti del nucleo familiare e dei relativi redditi percepiti, l'anno di riferimento dei requisiti (la misura del beneficio, infatti, varia in funzione del reddito complessivo e del numero dei componenti del nucleo familiare, pu&ograve; variare da un importo minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro). Nel modello per il sostituto d'imposta l'ultima parte &egrave; riservata all'intermediario che dovr&agrave; erogare il bonus in busta paga tra febbraio e aprile 2009, mentre in quello che si consegna all'Agenzia delle Entrate devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN) per il versamento. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 25</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=328]]></link>
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	<dc:date>2008-12-05T13:05:50+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[IRES - PUBBLICITA' E PROPAGANDA]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilit&agrave; - Bozza di Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Effetti ai fini IVA DI RICCA</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Il DM attuativo della disciplina delle spese di rappresentanza, approvato in data 12.11.2008 e ora in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti e di conseguente pubblicazione in G.U., esplica effetto anche ai fini IVA. Infatti, ai sensi dell'art. 19-bis1 lett. h) del DPR 633/72, non &egrave; ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 25,82. Pertanto, la nozione di spesa di rappresentanza recata dal citato DM si estende direttamente e automaticamente ai fini IVA, con il risultato che: - gli acquisti di beni e servizi che vengono qualificati come spese di rappresentanza non attribuiscono il diritto alla detrazione dell'IVA, anche nell'ipotesi in cui siano indeducibili dal reddito d'impresa (ad esempio, in quanto viene superato il plafond di deducibilit&agrave;); - per gli acquisti di beni e servizi che non vengono qualificati come spese di rappresentanza, si applicano le regole generali secondo le quali l'IVA &egrave; ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con l'attivit&agrave; generatrice di operazioni imponibili ed equiparate. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: italiaoggi del 14 novembre 2008, p. 49</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=327]]></link>
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	<dc:date>2008-11-14T17:28:10+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[IRES - AMMORTAMENTI BENI MATERIALI]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Capannone in corso di costruzione (ris. Agenzia Entrate 12.11.2008 n. 434) DI TOSONI&nbsp;</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Secondo l'Agenzia delle Entrate, la procedura di scorporo del valore fiscale delle aree sulle quali insistono fabbricati strumentali (art. 36 co. 7, 7-bis e 8 del DL 223/2006) deve essere adottata solo nel momento in cui il fabbricato stesso costituisca un &quot;edificio significativo&quot; nell'accezione dell'art. 2645-bis co. 6 c.c.). In caso contrario, il valore fiscalmente ammortizzabile &egrave; pari all'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione del fabbricato stesso. Nel caso preso in esame dalla risoluzione 12.11.2008 n. 434 non &egrave; stata rinvenuta la presenza di un &quot;edificio significativo&quot; con riferimento ad un'area sulla quale esistevano solamente una fondazione stradale con annesse recinzioni, tubazioni, piazzale, marciapiedi, segnaletica ed aiuole, quando invece l'art. 2645-bis c.c. impone che siano stati realizzati almeno il fabbricato al rustico, comprensivo delle mura perimetrali, e la copertura. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2008, p. 34</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=326]]></link>
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	<dc:date>2008-11-14T17:26:41+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ANTIRICICLAGGIO]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Trasferimenti transfrontalieri di denaro contante - Dichiarazione di trasferimento - Termine di rilascio della dichiarazione - Recepimento della Direttiva n. 1889/2005/CE</strong> <strong>DI MOBILI</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri del 19.11.2008 lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 1889/2005/CE, in materia di controlli sui trasferimenti transfrontalieri di denaro contante. Lo schema di DLgs., tra l'altro, prevede: - un nuovo modello di dichiarazione per la comunicazione dei trasferimenti di denaro contante di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro, recante anche l'indicazione del mezzo di trasporto utilizzato e l'itinerario seguito; - l'eliminazione del termine di 48 ore posteriori o antecedenti il passaggio transfrontaliero (tra i Paesi della Comunit&agrave; europea) per il rilascio della dichiarazione; - il sequestro delle somme eccedenti 10.000,00 euro in caso di omessa dichiarazione, - la possibilit&agrave; di un'oblazione agevolata, all'atto della contestazione, tramite il versamento del 5% del denaro eccedente 10.000,00 euro. L'entrata in vigore della nuova disciplina &egrave; prevista per l'1.1.2009. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2008, p. 39</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=325]]></link>
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	<dc:date>2008-11-14T17:25:03+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[TRIBUTI LOCALI - ICI]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Utilizzazione dell'immobile per attivit&agrave; sportiva - Irrilevanza ai fini dell'esenzione (Cass. 17.10.2008 n. 25376) DI ALBERICI</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Deve scontare l'ICI la societ&agrave; di capitali proprietaria di campi sportivi, anche se sono costruiti su terreni di propriet&agrave; del Comune. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 7 del DLgs. 504/92, relativo alle tipologie di immobili esentati dal pagamento dell'imposta, affermando che l'agevolazione non spetta alle societ&agrave; di capitali (nello specifico, una Srl), che per la loro stessa natura non possono non avere scopi economici, anche se svolgono attivit&agrave; assistenziali, culturali, ricreative, sportive o didattiche. L'esenzione dall'ICI, infatti, spetta a condizione che gli immobili vengano utilizzati direttamente dall'ente possessore e che siano destinati esclusivamente ad attivit&agrave; non produttive di reddito. Condizione, quest'ultima, carente, per la natura stessa della societ&agrave; di capitali. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: italiaoggi del 5 novembre 2008, p. 40</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=324]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=324</guid>
	<dc:date>2008-11-05T09:57:18+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[UNICO - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Presentazione all'Ufficio incompetente - Validit&agrave; della dichiarazione (Cass. 29.10.2008 n. 25908) DI FUOCO</strong>&nbsp;</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">La presentazione della dichiarazione dei redditi ad un ufficio territorialmente incompetente non ne pregiudica la legittimit&agrave;. L'assunto si basa sull'operativit&agrave; del legittimo affidamento di cui all'art. 10 della L. 212/2000 (c.d. &quot;Statuto dei diritti del Contribuente&quot;). In base a ci&ograve;, i giudici hanno precisato che non pu&ograve; essere considerata omessa una dichiarazione presentata ad un ufficio incompetente, ma pervenuta all'ufficio competente trenta giorni dopo lo spirare del termine di presentazione. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: italiaoggi del 5 novembre 2008, p. 40</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=323]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=323</guid>
	<dc:date>2008-11-05T09:55:49+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGHI PROFESSIONISTI]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Decorrenza dei termini di registrazione - Regime sanzionatorio - Applicazione del favor rei (Trib. Chieti 13.9.2008 n. 126) DI DE ANGELIS</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Ai sensi dell'art. 36 co. 3 del DLgs. 231/2007, in vigore dal 29.12.2007, i professionisti devono adempiere agli obblighi di registrazione dei dati nell'archivio unico entro trenta giorni dal temine della prestazione professionale. La previgente disciplina (art. 6 co. 1 del DM 141/2006, attuativo del DLgs. 56/2004) imponeva l'inserimento dei dati identificativi e delle informazioni nell'archivio unico tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo all'identificazione del cliente. La violazione degli obblighi di registrazione era punita con una multa da 2.582,00 a 12.911,00 euro (cfr. l'art. 13 co. 7 del DL 625/79, convertito nella L. 15/80). Il Tribunale di Chieti, con sentenza 13.9.2008 n. 126 - dopo avere evidenziato come l'art. 64 del DLgs. 231/2007 abbia abrogato, a decorrere dal 29.12.2007, l'intero DLgs. 56/2004 ed i relativi provvedimenti attuativi - ha stabilito che la nuova disciplina si applica anche alle prestazioni professionali iniziate anteriormente alla suddetta data in relazione alle quali sia gi&agrave; decorso il termine di trenta giorni dalla identificazione del cliente. Anche in relazione a queste, infatti, deve applicarsi il nuovo termine di 30 giorni decorrente dal momento della conclusione della prestazione professionale. E' stato, quindi, assolto il professionista che aveva lasciato decorrere il termine di 30 giorni dall'identificazione del cliente, in quanto, in applicazione del principio del favor rei, nessuno pu&ograve; essere punito per un fatto che non &egrave; pi&ugrave; previsto dalla legge come reato. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: italia oggi del 28 ottobre 2008, p. 40</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=322]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=322</guid>
	<dc:date>2008-10-28T11:20:56+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE - ONERI DETRAIBILI]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Spese sanitarie - Acquisto di c.d. &quot;parafarmaci&quot; - Inapplicabilit&agrave; della detrazione (ris. Agenzia Entrate 22.10.2008 n. 396) DI MORINA</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Con la risoluzione 22.10.2008 n. 396, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilit&agrave; di beneficiare della deduzione o della detrazione d'imposta, ai sensi degli artt. 10 co. 1 lett. b) e 15 co. 1 lett. c) del TUIR, in relazione all'acquisto, dietro prescrizione medica, di prodotti quali integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, per i quali &egrave; riportata sugli scontrini fiscali la dicitura &quot;parafarmaco&quot;. In relazione agli integratori alimentari, la spesa per il loro acquisito non consente la fruizione dei predetti benefici fiscali, in quanto, anche se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali (risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2008 n. 256). Per quanto concerne i medicinali fitoterapici, si precisa che gli stessi: - sono ufficialmente approvati dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l'immissione in commercio dopo averne verificato la qualit&agrave;, l'efficacia e la sicurezza; - possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica, mentre altri senza obbligo di prescrizione o come medicinali da banco. Gli altri prodotti a base di erbe non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio e, anche se talora esplicano una qualche attivit&agrave; farmacologica, non possono essere definiti medicinali. Nel caso di specie, i prodotti acquistati dal contribuente non vengono qualificati come medicinali, ma come &quot;parafarmaci&quot;. Pertanto, in relazione alla spesa sostenuta per il loro acquisto, il contribuente non pu&ograve; beneficiare della deduzione, di cui all'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR, o della detrazione d'imposta, di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 23 ottobre 2008, p. 34</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=321]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=321</guid>
	<dc:date>2008-10-23T15:15:25+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[IVA - DETRAZIONE]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Eliminazione del regime di indetraibilit&agrave; - Intestazione della fattura - Novit&agrave; del DL 112/2008 convertito (circ. Assonime 21.10.2008 n. 55) DI SANTACROCE </strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Con la circolare in esame, Assonime ha illustrato la nuova disciplina fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione, a seguito delle novit&agrave; introdotte dal DL 112/2008 (conv. L. 133/2008). Con particolare riferimento al regime IVA, si afferma che la detrazione pu&ograve; essere esercitata per tutti i servizi di mensa, sia quando gli stessi sono resi dal datore di lavoro nei locali dell'impresa (mensa interna) o in locali adibiti a mensa (mensa esterna), sia quando gli stessi sono resi attraverso, per esempio, i servizi sostitutivi (es. ticket restaurant). A quest'ultimo riguardo, si fa presente che, prima dell'1.9.2008, i datori di lavoro non potevano detrarre l'imposta relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande fatturate dalla societ&agrave; emittente i buoni pasto; la detrazione, infatti, spettava solo a quest'ultima, nel rapporto con l'esercente l'attivit&agrave; di ristorazione. In merito alle spese di vitto e alloggio sostenute dal dipendente in trasferta, l'Associazione &egrave; dell'avviso che l'impresa non possa detrarre l'imposta ove la fattura sia intestata al dipendente, anche se quest'ultimo ne abbia anticipato la spesa. La detrazione presuppone, infatti, l'intestazione del documento all'impresa, in qualit&agrave; di committente del servizio, mentre l'indicazione in fattura del dipendente che abbia fruito della prestazione, ancorch&eacute; richiesta dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/2008, non &egrave; condizione vincolante per l'esercizio della detrazione, essendo utile solo a provare l'inerenza della spesa. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 22 ottobre 2008, p. 33</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=320]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=320</guid>
	<dc:date>2008-10-22T10:15:12+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE - REDDITI DIVERSI]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni agricoli ed edificabili - Termine del 31.10.2008 DI GIORGETTI</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Scade il 31.10.2008 il termine per la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate (artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448), per effetto dell'ulteriore riapertura disposta dall'art. 4 co. 9-ter del DL 3.6.2008 n. 97 (conv. L. 3.8.2008 n. 128). Entro tale termine deve essere asseverata la perizia di stima delle aree o delle societ&agrave; e versata l'imposta sostitutiva dovuta, o la prima rata di essa. Con particolare riferimento alla rivalutazione delle partecipazioni, nelle valutazioni di convenienza degli operatori occorre tenere in considerazione: - in linea generale, l'opportunit&agrave; di cedere le partecipazioni qualificate (se a ci&ograve; &egrave; finalizzata la rideterminazione del costo o valore d'acquisto) entro il 31.12.2008, in quanto, per le plusvalenze realizzate successivamente a tale data, la percentuale di concorso al reddito delle stesse sale dal 40% al 49,72% (art. 2 del DM 2.4.2008); - l'agevolazione recata dai nuovi commi 6-bis e 6-ter dell'art. 68 del TUIR (introdotti dal DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133) che consente l'esenzione delle plusvalenze reinvestite in quote di partecipazione in imprese &quot;start up&quot;, rendendo pertanto irrilevanti eventuali rivalutazioni effettuate. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: ilsole24ore del 22 ottobre 2008, p. 35</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=319]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=319</guid>
	<dc:date>2008-10-22T10:13:24+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="justify"><strong><font face="Verdana">Liquidazione di immobili - Modalit&agrave; di vendita - Perizia di stima - Integrazione da parte del curatore - Ammissibilit&agrave; (Circ. Trib. Milano 7.10.2008) DI FELICIONI</font></strong></p>
<p align="justify"><font face="Verdana"><strong>I</strong>n seguito alle modifiche apportate dal DLgs. 12.9.2007 n. 169, la vendita di beni nelle forme previste dal c.p.c. continua ed essere l'unica possibile nei fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006; nelle procedure aperte successivamente, invece, essa rappresenta solo un'alternativa rispetto alla vendita effettuata dal curatore mediante procedura competitiva. La sezione fallimentare del Tribunale di Milano, con una circolare del 7.10.2008, fornisce indicazioni operative a cui i curatori sono invitati ad attenersi quando oggetto della vendita, nelle forme previste dal c.p.c., sia un bene immobile; indicazioni dalle quali, peraltro, non sarebbe possibile prescindere anche in caso di vendita con procedura competitiva. Ci&ograve; premesso, la circolare sottolinea come il curatore sia tenuto a controllare che il contenuto della perizia risponda alle previsioni dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. Qualora la perizia non dovesse essere completa degli elementi ivi richiesti occorre conferire al perito l'incarico per la sua integrazione. E' fatto salvo il caso in cui il curatore stesso sia in grado di fornire direttamente le informazioni con dichiarazione di attestazione da allegare alla perizia e da pubblicare, unitamente ad essa, sul sito Internet (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di conoscenza dello stato di possesso dell'immobile ovvero, nel caso di immobile occupato da terzi, della data di cessazione del titolo opponibile). Il curatore, inoltre, deve depositare in cancelleria, unitamente alla richiesta di pronuncia dell'ordinanza di vendita, copia completa della perizia, con le eventuali integrazioni, ed una bozza dell'ordinanza di vendita. </font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Fonte: italiaoggi&nbsp;del 21 ottobre 2008, p. 51</font></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=318]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiocampagnola.net/dblog/articolo.asp?articolo=318</guid>
	<dc:date>2008-10-21T12:55:43+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
</item>
	</channel></rss>