\\ Studio Campagnola : Pubblicazioni
Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.
 
 
Articoli del 05/07/2010

Di Dr E. D Amico (pubblicato @ 10:45:55 in Rassegna stampa, linkato 65 volte)

Trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza (C.T. Reg. Torino 29.3.2010 28/28/10) DI GASPARRINO

Nel processo tributario di primo grado, l'istanza volta ad ottenere la trattazione in pubblica udienza può essere formulata in qualunque atto del processo ed il suo mancato accoglimento determina la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost. Ne consegue la nullità dell'udienza camerale e della sentenza emessa. Ciò a condizione che l'istanza sia stata notificata alla controparte e depositata nella segreteria della commissione, entro i termini previsti dalla legge. Per il giudizio d'appello, invece, la violazione in questione integra una mera irregolarità, salvo che la stessa abbia inciso su specifici profili di difesa. Secondo la pronuncia della Cass. 10.2.2006 n. 2948, infatti, la discussione della causa in appello ha soltanto la funzione di illustrare le difese già svolte nei precedenti atti difensivi. Potrebbe, quindi, configurarsi un effetto invalidante del cosiddetto "error in procedendo" solo qualora vengano evidenziati gli aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare ed approfondire.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 5 luglio 2010 

 
Di Dr E. D Amico (pubblicato @ 10:43:21 in Rassegna stampa, linkato 51 volte)

Limiti all'utilizzo del denaro contante - Rilevanza dell'intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI DE ANGELIS - FERIOZZI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l'8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. La decisione della Suprema Corte ha applicato l'art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 64 co. 1 lett. a) del DLgs. 231/2007 e sostituita dall'art. 49 co. 1 del medesimo decreto, recentemente modificato sia dal DLgs. 151/2009, che dall'art. 20 del DL 78/2010. In esito a tali modifiche appare attualmente legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, a condizione che il frazionamento in rate inferiori alla soglia non appaia artificioso, ma sia previsto da prassi commerciali o conseguenza di libertà contrattuale. Si tenga presente, tuttavia, che, nel caso giunto all'esame della Suprema Corte, i molteplici pagamenti inferiori alla soglia risultavano molto ravvicinati; questo modo di operare potrebbe rappresentare anche oggi una modalità di pagamento artificiosa e, quindi, irregolare.

Fonte: italiaoggi del 5 luglio 2010 p. 8

 

Fotografie del 05/07/2010

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