|
Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.
Articoli del 15/07/2010
Quadro RW - Criteri di compilazione e dubbi applicativi DI PIAZZA
Vi sono ancora diversi dubbi in merito alla compilazione del modulo RW del Modello UNICO 2010. In particolare, si segnala che, allo stato attuale, non risulta chiaro: - quale codice debba essere utilizzato per comunicare accrediti e addebiti del conto corrente estero non conseguenti all'acquisto o alla vendita di attività finanziarie come ad esempio interessi, dividendi, affitti, altri proventi o spese; - se deve essere compilata la sezione III in caso di investimento o disinvestimento di attività estere quando la controparte sia rappresentata da un soggetto residente; - se l'investimento estero deve essere indicato nel modulo RW al netto del mutuo stipulato per il suo acquisto e se deve essere, ogni anno, incrementato della quota capitale della rata. Si osserva, infine, che l'esonero dall'obbligo di compilazione del modulo in argomento riguarda i frontalieri e i dipendenti pubblici (art. 38 co. 13 del DL 78/2010), mentre l'obbligo resta, invece, previsto a carico dei professionisti e degli imprenditori che svolgono la loro attività oltreconfine e per gli immigrati in Italia.
Fonte: ilsole24ore del 15 luglio 2010 p. 33
Responsabilità dell'amministratore - Standard di diligenza - Determinazione delle sanzioni (Caso Assonime n. 6/2010) DI VITALE
La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.6.2010 n. 14305, commentata nel caso Assonime n. 6/2010, ha statuito che l'incarico di amministratore di una società bancaria impone di adottare uno standard di diligenza professionale che prescinde dalle dimensioni dell'impresa e dalla misura del compenso ricevuto dall'amministratore stesso. La pronuncia della Cassazione in esame - sottolinea l'Assonime - è di particolare interesse in quanto viene statuito che la negligenza imputabile all'amministratore non può trovare giustificazione, ed essere quindi valutata meno gravemente ai fini della determinazione della misura della sanzione (nel caso di specie, ai sensi degli artt. 53 e 144 DLgs. 385/93), nell'assenza di una stabile retribuzione e di una specifica professionalità. Infatti, tali circostanze non comportano nessuna limitazione ai doveri di diligenza, accortezza e prudenza insiti nell'attività esercitata, né al rispetto della normativa di vigilanza bancaria, tenuto conto delle specifiche responsabilità assunte volontariamente dall'amministratore e delle peculiarità dell'attività di gestione del credito. E proprio alla gestione di tale attività sono connesse le imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio, che rimangono assolutamente indipendenti dalle dimensioni dell'istituto considerato.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 15 luglio 2010
Fotografie del 15/07/2010
Nessuna fotografia trovata.
|