\\ Studio Campagnola : Pubblicazioni
Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.
 
 
Articoli del 16/07/2010

Di Dr E. D Amico (pubblicato @ 10:23:12 in Rassegna stampa, linkato 43 volte)

Bancarotta fraudolenta - Acquisto di partecipazioni societarie a prezzo superiore rispetto a quello di mercato (Cass. 15.7.2010 n. 27610) DI REDAZ.

La Cassazione, con la sentenza 15.7.2010 n. 27610, ha stabilito che è responsabile di bancarotta l'amministratore di un'azienda in crisi che acquista partecipazioni a un prezzo considerevole, superiore a quello di mercato. Ed invero, tale condotta ha determinato un pesante aggravamento della situazione patrimoniale della società, in quanto all'esborso del denaro non è seguita una corrispondente integrazione della sfera patrimoniale nella società fallita. Ciò indipendentemente dal fatto che l'operazione non abbia provocato perdite alla società per l'apporto di ricchezza proveniente dall'esterno.

Fonte: ilsole24ore del 16 luglio 2010 p. 31

 
Di Dr E. D Amico (pubblicato @ 10:21:14 in Rassegna stampa, linkato 44 volte)

Sospensione feriale dei termini DI CISSELLO

Nel periodo intercorrente tra l'1 agosto e il 15 settembre, vige la sospensione feriale dei termini processuali, applicabile anche nel processo tributario. Pertanto, rimangono sospesi di diritto, tra gli altri, i termini per: - la proposizione del ricorso contro l'atto impositivo (art. 21 del DLgs. 546/92); - la costituzione in giudizio, tanto per il ricorrente che per il resistente (artt. 22 e 23 del DLgs. 546/92); - il deposito di documenti e di memorie illustrative (art. 32 del DLgs. 546/92). Rimangono altresì sospesi i termini che, sebbene siano inerenti alla fase amministrativa, sono legati al termine per la proposizione del ricorso, come: - il termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (art. 6 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme dovute a seguito di acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme a seguito di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97). Per contro, restano esclusi dalla sospensione i termini che hanno un rilievo solo nella fase amministrativa, come quelli per la notifica degli atti impositivi e per il versamento delle imposte.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 16 luglio 2010

 

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