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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto - Novità del DLgs. 18/2010 DI RICCA
Dal 20.2.2010, per effetto dell'entrata in vigore del DLgs. 18/2010, l'individuazione della territorialità dei noleggi e leasing di mezzi di trasporto dipende dal luogo di utilizzo del mezzo in due casi: - indipendentemente dallo status del committente (soggetto passivo o meno), se il contratto è "a breve termine", cioè di durata non superiore a 30 giorni, elevati a 90 per i natanti; - se il committente è un privato e il contratto non è "a breve termine". Nello specifico: - in base all'art. 7-quater co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a breve termine", si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il mezzo è messo a disposizione in Italia, salvo che sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il mezzo è messo a disposizione fuori dalla UE, ma è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-sexies co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un privato, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il prestatore è stabilito in Italia, salvo che il mezzo sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il prestatore è extracomunitario, ma il mezzo è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un soggetto passivo, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il committente è stabilito in Italia, indipendentemente dal luogo di utilizzo del mezzo.
Fonte: italiaoggi del 3 marzo 2010 p. 25
Collegio sindacale facoltativo ed obbligatorio - Potere di denuncia di gravi irregolarità - Esclusione (Cass. 13.1.2010 n. 403) di NEGRI
I sindaci di una srl non hanno il potere di denuncia di gravi irregolarità, ex art. 2409 c.c., sia nel caso di nomina facoltativa che in quello di nomina obbligatoria. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale risulti facoltativa, tale conclusione trova fondamento sia nel dato letterale, non essendo l'art. 2409 c.c. in alcun modo richiamato nella disciplina delle srl, sia nella relazione illustrativa del DLgs. 6/2003, dove si afferma la superfluità e contraddittorietà con il sistema delle srl della previsione di forme di intervento del giudice. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria, invece, tale potere potrebbe giustificarsi in ragione del rinvio che, in tali casi, l'ultimo comma dell'art. 2477 c.c. opera alle disposizioni dettate in tema di spa (e, quindi, anche al potere di denuncia di gravi irregolarità). Questa conclusione, tuttavia, non appare condivisibile per il fatto che il giudizio di superfluità e di contraddittorietà del ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 c.c., formulato nella relazione ministeriale, è ancorato al chiaro intento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci. Intento che trova riscontro nella disciplina dettata a tal fine, ed in particolare: - nel diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori circa l'andamento degli affari sociali; - nel loro diritto di procedere all'ispezione dei libri sociali e dei documenti; - nella riconosciuta legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità; - nella possibilità di ottenere in tale sede provvedimenti cautelari; - nella predisposizione di un sistema idoneo a risolvere i conflitti societari interni; - nell'attribuzione al collegio sindacale di compiti di controllo incentrati più sui profili contabili che su quelli di corretta gestione e di legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l'attenzione del collegio sindacale delle società per azioni.
Fonte: ilsole24ore del 10 febbraio 2010, p. 29
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Nuovi criteri di deducibilità - Effetti ai fini della compilazione del Modello UNICO 2010 di GAIANI
Le istruzioni al Modello UNICO 2010 recepiscono il nuovo regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande. Si ricorda, infatti, che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (anno 2009, per i soggetti "solari"), la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo di tali oneri è comunque limitata al 75% del relativo ammontare. In capo agli esercenti arti e professioni, tali spese sono comunque deducibili per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. La limitazione della deducibilità del costo al 75% non opera in ogni caso con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deducibili ai sensi dell'art. 95 co. 3 del TUIR. Con specifico riferimento al Modello UNICO 2010 SC, occorre indicare, tra le variazioni in aumento: - nel rigo RF24, colonna 2, il totale delle spese di rappresentanza diverse da quelle di vitto e alloggio; - nel rigo RF24, colonna 1, il totale delle spese di vitto e alloggio per le quali la deducibilità dal reddito d'impresa è limitata al 75% del relativo ammontare (e, dunque, differenti da quelle di cui all'art. 95 co. 3 del TUIR). I suddetti importi confluiscono poi all'interno della colonna 3 del medesimo rigo RF24, unitamente alle altre spese pluriennali indeducibili in tutto o in parte. La quota deducibile delle spese di vitto e alloggio e di quelle di rappresentanza è invece indicata, quale variazione in diminuzione, in un apposito rigo del quadro RF. In particolare, nel Modello UNICO 2010 SC, occorre riportare: - nel rigo RF43, colonna 1, l'ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute con finalità di rappresentanza; - nel rigo RF43, colonna 4, l'ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (da indicare anche in colonna 2), comprensivo dell'importo indicato in colonna 1, nonché l'ammontare delle spese di vitto e alloggio diverse da quelle sostenute con finalità di rappresentanza, deducibili nel limite del 75% del loro importo (e, dunque, differenti da quelle di cui all'art. 95 co. 3 del TUIR).
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2010, p. 33
DEDUCIBILITA' DEL 10% DELL'IRAP DALL'IMPONIBILE IRPEF/IRES di GAIANI
Il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (al pari di ogni altro rimborso di imposte corrisposte in eccesso) determina, sotto il profilo contabile, una sopravvenienza attiva da rilevare tra i proventi straordinari (voce E.20 del Conto Economico). La contropartita di tale componente positivo di reddito è rappresentata, di regola, dalla voce "C.II.4-bis Crediti tributari" dell'attivo di Stato Patrimoniale. L'esercizio in cui procedere alla contabilizzazione della suddetta sopravvenienza attiva deve essere individuato in relazione ai principi civilistici della competenza e della prudenza (art. 2423-bis c.c.). In ogni caso, la sopravvenienza attiva rilevata in bilancio risulta non imponibile nella determinazione del reddito d'impresa, in quanto generata dal venir meno di oneri non dedotti (IRPEF/IRES).
Fonte: ilsole24ore del 1 febbraio 2010, p. 3
Nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata di VITALI - ROSCINI
Il DLgs. 3.11.2008 n. 173 ha previsto l'aumento dei limiti degli attivi e dei ricavi ai fini: - della redazione del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e della nomina del collegio sindacale nelle SRL (art. 2477 c.c.); - della redazione del bilancio consolidato (art. 27 del DLgs. 9.4.91 n. 127). Per quanto sopra, le società di capitali non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. I nuovi limiti si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21.11.2008. Pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, esse troveranno applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2009.
Fonte: ilsole24ore del 1 febbraio 2010, p. 2
SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI - DISCIPLINA DALL'1.1.2010 di DEOTTO
In capo agli esercenti arti e professioni, la possibilità di dedurre ammortamenti e canoni di leasing degli immobili strumentali riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati e i contratti stipulati nel triennio 2007 - 2009. Tale circostanza comporta alcune conseguenze anche con riferimento al trattamento delle spese di manutenzione, relative ai medesimi immobili, sostenute dall'1.1.2010. Ad avviso dell'Autore, qualora le spese rivestano natura non incrementativa, risultano comunque deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta, con la deducibilità dell'eventuale eccedenza in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi (art. 54 co. 2 del TUIR). Invece, per le spese di natura incrementativa sostenute a partire dall'1.1.2010, occorrerebbe distinguere tra: - quelle relative ad immobili acquistati nel triennio 2007-2009: continuano a essere portate a incremento del costo del bene e conseguentemente ammortizzate; - quelle relative ad immobili acquistati dal 15.6.90 fino al 31.12.2006 oppure a partire dall'1.1.2010: sarebbero deducibili per cassa. Alle spese incrementative sostenute dall'1.1.2010, con riferimento agli immobili di cui al secondo punto, l'Autore non considera quindi applicabili le precisazioni rese dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 18.6.2008 n. 47, § 3.1, e nella ris. 8.4.2009 n. 99. In particolare, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, per i beni acquistati fino al 31.12.2006 (nulla è chiarito riguardo agli acquisti intervenuti dall'1.1.2010), resterebbe comunque applicabile la disciplina dettata dal previgente art. 54 co. 2 del TUIR, in base al quale "le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi". Atteso che si tratta comunque di oneri relativi a immobili per i quali non sono deducibili quote di ammortamento, in tale ipotesi potrebbero però risultare applicabili i chiarimenti forniti dalla circ. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 12.5.2008 n. 1/IR (§ 3). Secondo tale documento, alle spese in esame dovrebbe essere esteso il trattamento fiscale previsto per le spese di natura non incrementativa. Si tratta infatti di oneri di natura oggettivamente incrementativa, ma che non possono essere portati a incremento del costo del bene in quanto quest'ultimo non è fiscalmente riconosciuto.
Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2010, p. 30
NULLITA' (C.T. REG. FIRENZE 22.09.2009 N. 96) di CRISCIONE
L'avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato prima di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, in quanto il suddetto termine dilatorio è posto a tutela del contribuente che, se del caso, può inviare agli uffici osservazioni e richieste. Il mancato rispetto del termine comporta la nullità del provvedimento, e le ragioni di particolare e motivata urgenza non possono essere ravvisate nell'imminenza dello spirare dei termini di decadenza dal potere di accertamento, siccome le disfunzioni organizzative dell'Amministrazione (inerenti l'errata pianificazione del controllo) non possono ledere i diritti del contribuente.
Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2010 p. 30
IPOTESI DI PRESENTAZIONE IN FORMA AUTONOMA di GAIANI
Il nuovo Modello di dichiarazione IVA 2010, approvato definitivamente dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15.1.2010, riporta (nella parte finale del frontespizio) i riquadri per apporre il visto di conformità e per la sottoscrizione dei soggetti che svolgono il controllo contabile, che devono essere alternativamente compilati per utilizzare in compensazione il credito IVA annuale per importi superiori a 15.000,00 euro, ai sensi dell'art. 10 del DL 78/2009. Detti riquadri sono denominati "VISTO DI CONFORMITÀ", riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia e "SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO". Chi intende usufruire, pertanto, della compensazione IVA oltre 15.000,00 euro deve iniziare a predisporre la dichiarazione "vistata", trasmettendola entro domenica 28.2.2010. Secondo l'autore, lo slittamento di tale termine al lunedì successivo (1.3.2010) differirebbe di un mese la possibilità di utilizzare in compensazione il credito (si passa dal 16.3.2010 al 16.4.2010).
Fonte: ilsole24 del 21 gennaio 2010, p. 27
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL REVISORE di DE ANGELIS
Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009, i contribuenti in relazione ai quali è esercitato il controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., per utilizzare in compensazione i crediti IVA superiori a 15.000,00 euro, in alternativa all'apposizione del visto di conformità [ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97], possono richiedere la sottoscrizione della dichiarazione da parte di chi eserciti il controllo contabile. In particolare, quindi, occorre la sottoscrizione: - del socio o dell'amministratore della società di revisione, se il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno/società di revisione; - del revisore persona fisica, se il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno/persona fisica; - di tutti i componenti del collegio sindacale, se, come accade nella maggior parte dei casi, il controllo contabile è affidato al collegio sindacale (circostanza confermata dalla bozza delle istruzioni al Modello IVA 2010). In relazione a tali casi, non è espressamente richiesta né la stipula di una polizza assicurativa né l'effettuazione di una comunicazione preventiva alla DRE. In caso di infedele attestazione, peraltro, coloro che procedono alla sottoscrizione: - rispondono individualmente con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 2.582,00 euro [ex art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97]; - sono destinatari di una segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti (ad esempio, sospensione dal registro), nei casi di violazioni ripetute o particolarmente gravi.
Fonte: italiaoggi del 19 gennaio 2010 p. 21
Partecipazioni e terreni posseduti all'1.1.2010 - Rideterminazione del valore - Riapertura dei termini al 31.10.2010 - Novità della L. 191/2009 di RANOCCHI
L'art. 2 co. 229 della L. 191/2009 ha disposto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili), posseduti all'1.1.2010 al di fuori del regime d'impresa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 4% sul valore determinato mediante apposita perizia di stima. Occorre, quindi, valutare la convenienza del regime di rivalutazione con riferimento alle singole fattispecie che possono esserne oggetto. Nel caso di cessione di un terreno non edificabile acquisito entro 5 anni, l'art. 1 co. 496 della L. 266/2005 prevede che le plusvalenze possono essere soggette ad un'imposta sostitutiva del 20%. In questa ipotesi, si può affermare, quindi, che la rivalutazione del terreno diventa conveniente soltanto se la plusvalenza realizzata supera il 25% rispetto al costo di acquisto. Infatti, ipotizzando un terreno avente costo fiscale di 100 il quale viene venduto per 125: - imposizione ordinaria: 25 x 20% = 5; - applicazione della rivalutazione: 125 x 4% = 5.
Fonte: ilsole24ore del 18 gennaio 2010, p. 3
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«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»
Gianni Agnelli
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