Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 15/01/2010 @ 14:21:51, in Rassegna stampa, linkato 348 volte)

OBBLIGATORIETA' DEL VISTO DI CONFORMITA' DEI PROFESSIONISTI DI GAIANI

Da lunedì 18.1.2010 troveranno applicazione le nuove disposizioni sulle compensazioni IVA contenute nel DL 78/2009. Relativamente alle compensazioni "orizzontali" del credito IVA, l'art. 10 del citato DL ha disposto che a decorrere dall'1.1.2010: - se l'importo annuo destinato alla compensazione supera i 10.000,00 euro, l'utilizzo è consentito dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (a tal fine, i contribuenti interessati alla compensazione possono presentare tale dichiarazionein forma autonoma dal Modello UNICO. Per coloro che invieranno il modello già nel mese di febbraio, dunque, la prima compensazione eccedente i 10.000,00 euro potrà essere effettuata il 16.3.2010); - se l'importo annuo da utilizzare in compensazione è superiore a 15.000,00 euro, la dichiarazione deve ottenere da un professionista abilitato l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35 del DLgs. 241/97, oppure, per le società sottoposte alla disciplina dell'art. 2409-bis c.c., deve essere sottoscritta dai soggetti titolari del controllo contabile, con attestazione dell'esecuzione delle verifiche previste per il visto. In sintesi, la compensazione IVA del 18.1.2010 può effettuarsi senza formalità soltanto per le compensazioni di crediti IVA fino a 10.000,00 euro, mentre per importi superiori, il termine slitta al 16.3.2010 a patto che in febbraio sia stata presentata la dichiarazione, la quale dovrà anche avere il visto se l'importo supera i 15.000,00 euro. Si ricorda che, per le compensazioni che superano il limite di 10.000,00 euro, l'F24 deve essere trasmesso esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente o attraverso un intermediario. Non dovrebbero essere interessati dalle nuove modalità, ma sarebbe opportuna una conferma ufficiale, i crediti IVA emersi nella dichiarazione per il 2008 e ancora non utilizzati in compensazione, né "portati" all'interno delle liquidazioni del 2009.

Fonte: ilsole24ore del 15 gennaio 2010 p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 08/01/2010 @ 10:06:24, in Rassegna stampa, linkato 92 volte)

Circolari dell'Agenzia delle Entrate - Rilevanza (Cass. 5.1.2010 n. 35) DI PIAGNERELLI

I documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria non rientrano tra le fonti del diritto, per cui non sono idonei a vincolare nè il giudice nè il contribuente. Inoltre, la Cassazione rammenta che gli uffici finanziari non hanno poteri discrezionali in merito alla quantificazione delle imposte e ciò rappresenta un ulteriore motivo per cui la loro interpretazione non può ritenersi cogente. Così, è stato rigettato il ricorso del contribuente, fondato sull'illegittimità di un avviso di accertamento derivante dall'inosservanza di una "prescrizione" contenuta nella C.M. 28.12.92 n. 78 (in detto documento era previsto che la verifica fiscale sarebbe dovuta avvenire con la presenza di un funzionario almeno di ottavo livello).

Fonte: ilsole24ore del giorno 8 gennaio 2010, p. 21 

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Di Dr E. D Amico (del 07/01/2010 @ 10:41:06, in Rassegna stampa, linkato 251 volte)

Novità del DL 78/2009 convertito DI MORINA

Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le novità contenute nell'art. 10 del DL 78/2009 relative alle compensazioni IVA. Il maggior rigore introdotto dal citato articolo riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" del credito IVA allorquando l'impresa o il professionista intenda utilizzarlo per non pagare altri tributi. In particolare, è stato disposto che: - se l'importo annuo destinato alla compensazione supera i 10.000,00 euro, l'utilizzo è consentito dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (la prima compensazione sarà possibile il 16.3.2010, tenuto conto che la dichiarazione IVA non potrà essere presentata prima di febbraio); - se l'importo annuo da utilizzare in compensazione è superiore a 15.000,00 euro, la dichiarazione deve essere sottoposta al visto di conformità; - la trasmissione delle deleghe di versamento deve avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Le formalità della preventiva presentazione della dichiarazione e del visto di conformità non riguardano la procedura della compensazione verticale (IVA da IVA), né le compensazioni che hanno per oggetto un importo annuo non superiore a 10.000,00 euro. Per chiarire alcuni dubbi sui comportamenti che i contribuenti dovranno tenere in vista delle prossime scadenze del 18.1.2010 (il giorno 16 cade di sabato) e del 16.2.2010, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia.

Fonte: ilsole24ore del 7 gennaio 2010, pp. 19 - 23

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Di Dr E. D Amico (del 02/12/2009 @ 10:50:11, in Rassegna stampa, linkato 212 volte)

Scudo fiscale-ter - Perfezionamento delle operazioni di emersione e termini di versamento dell'imposta straordinaria (circ. Agenzia Entrate 30.11.2009 n. 50) DI PARISOTTO

Ai fini dell'adesione allo scudo fiscale-ter, laddove si presentino cause ostative che non consentono di concludere l'operazione entro il 15.12.2009, l'operazione può avvenire in due fasi: - entro il 15.12.2009, occorre presentare la prima dichiarazione riservata e procedere al pagamento dell'imposta straordinaria del 5% mediante provvista messa a disposizione dal contribuente. L'intermediario deve rilasciare copia della dichiarazione e versare l'imposta all'Erario entro il 18.12.2009; - entro il 31.12.2010, occorre perfezionare il rimpatrio o la regolarizzazione presentando la dichiarazione riservata "definitiva" che sostituisce la prima. Gli effetti dello scudo fiscale-ter si producono, comunque, dal pagamento dell'imposta straordinaria da parte del contribuente, con riferimento, tuttavia, all'importo indicato nella dichiarazione riservata che sarà prodotta in via definitiva.

Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 02/12/2009 @ 10:49:01, in Rassegna stampa, linkato 199 volte)

Scudo fiscale-ter - Rimpatrio giuridico di attività finanziarie e patrimoniali - Adempimenti delle società fiduciarie (lettera circolare Assofiduciaria 1.12.2009 n. 66) DI SANTACROCE

In materia di scudo fiscale-ter, Assofiduciaria precisa che il rimpatrio giuridico di immobili tramite un mandato di amministrazione per conto di terzi non consente al contribuente di mantenere l'anonimato sull'immobile detenuto all'estero quando il medesimo risulta produttivo di redditi imponibili in Italia che occorre indicare nella propria dichiarazione dei redditi. Tale ipotesi si verifica se l'immobile: - risulta locato; - è tassato nello Stato estero in cui è situato in base ad una rendita o in base a criteri similari; - è stato ceduto e produce una plusvalenza imponibile.

Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 02/12/2009 @ 10:47:22, in Rassegna stampa, linkato 211 volte)

Investimenti agevolabili e ambito temporale (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI BOCCIARELLI

Ai fini dell'applicazione della detassazione Tremonti-ter (art. 5 DL 78/2009), occorre valutare il risultato d'esercizio 2009 dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione. Qualora si preveda di ottenere un reddito d'impresa elevato, l'utilizzo della detassazione (pari al 50% del valore dell'investimento) nel 2009, possibile in caso di consegna del bene entro il 31.12.2009, consente di versare minori imposte sui redditi il 16.6.2010 (UNICO 2010), fermo restando l'impossibilità di beneficiare della deduzione delle quote di ammortamento in caso di mancata entrata in funzione del bene. Viceversa, nel caso in cui l'impresa preveda di chiudere l'esercizio 2009 in perdita, appare opportuno posticipare la consegna del bene da parte del fornitore all'inizio del 2010. Si segnala altresì come la circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 abbia ampliato l'ambito oggettivo di applicazione della detassazione in commento posto che: - è possibile agevolare gli investimenti in beni complessi compresi nella divisione 28 destinati ad essere incorporati in beni già esistenti; - sembrerebbe possibile agevolare anche beni di consumo quali le cartucce di toner (28.23.01), stante l'assenza di alcun riferimento nella norma agevolativa ai beni strumentali e la preclusione al beneficio fiscale soltanto per i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 30/11/2009 @ 15:19:57, in Rassegna stampa, linkato 173 volte)

Scudo fiscale-ter - Dichiarazione riservata e regime sanzionatorio per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale DI SANTACROCE

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.11.2009 n. 49 in materia di scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), gli investimenti sono indicati nella dichiarazione riservata per un valore compreso tra il costo di acquisto ed il valore corrente al 31.12.2008. Tale valore deve essere supportato da documentazione probatoria sia per il costo di acquisto che per il valore corrente, per il quale sono valide le quotazioni rilevate in mercati regolamentati. In materia di sanzioni per le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale, si segnala che per l'omessa compilazione delle sezioni II e III del modulo RW si applicherà la sanzione pecuniaria compresa tra il 10 e il 50% degli importi non dichiarati. La sanzione in questione ha natura tributaria e ciò implica che sono applicabili l'istituto del ravvedimento, il cumulo giuridico, la definizione agevolata e l'intrasmissibilità agli eredi. Si osserva, poi, che nel caso in cui si applicasse la confisca, essa avrebbe carattere oblatorio e assumerebbe la natura di sanzione accessoria rispetto a quella principale. Di conseguenza, in caso di definizione agevolata o di ravvedimento della sanzione principale, la confisca non dovrebbe essere eseguita.

Fonte: ilsole24ore del 30 novembre 2009, p. 2 - 3

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Di Dr E. D Amico (del 30/11/2009 @ 10:19:20, in Rassegna stampa, linkato 92 volte)

Scudo fiscale-ter - Valore di attività e investimenti regolarizzati - Determinazione (circ. Agenzia Entrate 23.11.2009 n. 49) DI PARISOTTO - PIAZZA

La circ. Agenzia delle Entrate 23.11.2009 n. 49 (§ 4.2) precisa che il valore di attività e investimenti da indicare nella dichiarazione riservata deve essere compreso tra il costo d'acquisto e il valore corrente alla data del 31.12.2008. Nel caso in cui venga indicato il valore corrente dei titoli alla data del rimpatrio, si osserva che, poiché i minimi di borsa sono stati raggiunti poco dopo la fine dello scorso anno, la quotazione alla data del rimpatrio dovrebbe essere comunque compresa tra il costo e la quotazione al 31.12.2008. Pertanto, l'indicazione del valore alla data di rimpatrio non dovrebbe creare particolari problemi. Con riferimento al valore dei titoli obbligazionari disciplinati dal DLgs. 239/96, è stato precisato (§ 4.4) che occorre indicare nella dichiarazione riservata il valore comprensivo degli interessi maturati e non ancora percepiti fino alla data del rimpatrio. Sembra, quindi, che il titolo debba essere valorizzato in base ad una sorta di criterio tel quel composto dal valore alla data del 31.12.2008 incrementato dal rateo cedola maturato fino alla data del rimpatrio al netto delle cedole scadute prima del rimpatrio e già percepite.

Fonte: ilsole24ore del 28 novembre 2009, p. 26

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Di Dr E. D Amico (del 30/11/2009 @ 10:17:35, in Rassegna stampa, linkato 140 volte)

Ottenimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità (Cass. 26.11.2009 n. 24926) DI ALBERICI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.11.2009 n. 24926, ha affermato che decade dall'agevolazione prima casa colui che, avendo acquistato un immobile in un Comune diverso da quello di residenza, si sia attivato per richiedere le concessioni amministrative necessarie per rendere l'abitazione acquistata abitabile, in seguito vi abbia effettuato i lavori necessari e vi abbia preso la residenza non appena rilasciato il permesso di abitabilità, ma oltre il termine (di un anno, al tempo dei fatti oggetto di causa) che la legge attribuisce per il cambiamento di residenza. Infatti, ad avviso della Corte, la fruizione dell'agevolazione prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza, ovvero in cui questi trasferisca la residenza entro 18 mesi dal rogito (in base alla normativa oggi vigente). Atteso che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, l'agevolazione può trovare applicazione solo ove dalle risultanze anagrafiche sia desumibile che il cambio di residenza è avvenuto nei termini di legge, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla realtà fattuale, ove contrastante con il dato anagrafico, né al fatto che la richiesta del cambio di residenza sia stata presentata nei termini.

Fonte: italiaoggi del 28 novembre 2009, p. 20

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Di Dr E. D Amico (del 16/11/2009 @ 10:12:47, in Rassegna stampa, linkato 141 volte)

Associazioni, società sportive dilettantistiche e organizzazioni di volontariato - Verifica dei requisiti e dell'attività svolta - Modello di comunicazione dei dati rilevanti - Rilievi critici DI NAPOLI

Per gli enti a base associativa, l'art. 148 del TUIR distingue le attività non commerciali, conformi alle finalità istituzionali, da quelle commerciali, stabilendo l'irrilevanza fiscale delle attività fruite dagli associati o partecipanti se attuate in assenza di corrispettivi specifici e, in ogni caso, in linea con le finalità istituzionali dell'ente stesso. A parere dell'Autore, la posizione dell'Amministrazione finanziaria sulla comunicazione dei dati fiscali rilevanti da parte degli enti associativi (Modello "EAS"), manifestata in alcuni chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2009 e ris. Agenzia delle Entrate n. 141/2009), pare opposta rispetto al dettato normativo (si veda, tra gli altri, il seguente inciso: "ai fini dell'individuazione della natura tributaria dell'ente, rileva il carattere commerciale dell'attività essenziale per realizzare gli scopi statuari"). Tale posizione, se applicata nella realtà operativa, giustificherebbe la trasformazione in imprese di tutti gli enti non commerciali che svolgono abitualmente l'attività istituzionale a favore dei soli associati. Nella pratica, attraverso la comunicazione dei dati rilevanti, non è più l'Amministrazione finanziaria a dover ricostruire l'attività dell'ente sottoposto a verifica, provando che, in realtà, è un'impresa commerciale, ma deve essere l'ente a fornire una difficile prova sull'irrilevanza fiscale delle sue entrate.

Fonte: ilsole24ore del 15 novembre 2009, p. 25

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«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

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