Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 16/11/2009 @ 10:09:33, in Rassegna stampa, linkato 199 volte)

Acconto IRPEF - Riduzione dal 99% al 79% - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri DI MORINA

Per effetto del DL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12.11.2009 viene ridotta dal 99% al 79% la percentuale di computo dell'acconto IRPEF per il 2009, mentre non varia la percentuale dell'acconto IRES (e dell'acconto IRAP dovuto dai soggetti IRES), che resta dunque fissata al 100%. I soggetti che potranno beneficiare della suddetta riduzione sono quindi tutti i soggetti IRPEF che hanno presentato (o avrebbero dovuto presentare) il Modello UNICO 2009 PF con l'indicazione nel rigo RN31 di un importo pari o superiore a 52,00 euro (es. ditte individuali, soci di società di persone, professionisti e altri lavoratori autonomi, titolari - o meno - di ulteriori redditi). Beneficiano della riduzione altresì i lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali il minor acconto dovuto sarà determinato e trattenuto dal sostituto d'imposta. Al fine del computo della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF (la cui scadenza è fissata al 30.11.2009), occorrerà quindi: - applicare la suddetta percentuale all'imposta dovuta per il 2008 (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), indicata nel suddetto rigo RN31 del Modello UNICO 2009 PF, oppure, in caso di adozione del c.d. metodo previsionale, all'imposta che si prevede di conseguire per il 2009 e che sarà indicata nel Modello UNICO 2010 PF; - sottrarre all'importo così determinato quanto già versato a titolo di prima rata.

Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 09/11/2009 @ 10:34:24, in Rassegna stampa, linkato 144 volte)

Scudo fiscale-ter - Obblighi in materia di privacy e acquisto per successione di immobili o capitali all'estero DI BUTTARELLI

Con riferimento allo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), la riservatezza derivante dall'adesione alla sanatoria può essere limitata in diverse situazioni, tra cui si segnalano: - l'intervento di accertamenti superiori all'ammontare "scudato", oppure riguardanti soggetti solidalmente obbligati o conti cointestati per i quali non è stata presentata un'altra dichiarazione riservata; - l'iscrizione nell'anagrafe dei conti correnti delle nuove posizioni aperte; - il caso in cui le attività e i beni rimpatriati o regolarizzati rientrano nel patrimonio personale del contribuente, il quale dovrà indicare i relativi redditi nelle future dichiarazioni. Inoltre, vi sono da considerare gli adempimenti in materia di privacy da parte degli intermediari. Infatti, benché le informazioni relative allo scudo fiscale non siano di regola dati sensibili del contribuente, si tratta, però, di dati assai delicati per gli effetti che per esso si possono determinare in diverse sedi. Pertanto, l'intermediario è tenuto ad adottare adeguate misure di sicurezza, tenendo presente le disposizioni del DLgs. 196/2003.

Fonte: ilsole24ore del 9 novembre 2009, p. 1

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Di Dr E. D Amico (del 09/11/2009 @ 10:32:49, in Rassegna stampa, linkato 163 volte)

Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI MENEGHETTI

Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.10.2009 n. 44, in relazione alla Tremonti-ter (art. 5 co. 1 - 3-bis del DL 78/2009 convertito), assumono particolare rilevanza quelli relativi all'estensione, in via interpretativa, dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione. Infatti, nonostante la norma faccia riferimento ai soli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che: - non essendo previsto il requisito della strumentalità dei beni, sono agevolabili non solo i beni strumentali ma tutti i beni diversi da quelli merce, compresi i materiali di consumo (es. cartucce del toner); - è irrilevante il codice attività del soggetto cedente o acquirente, essendo sufficiente che i beni rientrino tra quelli indicati nella tabella; - sono agevolabili i macchinari e le attrezzature che, pur non essendo compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, costituiscono componenti di macchinari più complessi che ne fanno parte (ad esempio, acquisto di macchinari per lavanderie industriali in cui sono inseriti strumenti per il controllo di produzione, timer e componenti software); - sono altresì agevolabili i macchinari e le attrezzature compresi nella divisione 28 acquistati per essere montati in macchinari che non ne fanno parte (ad esempio, acquisto di una gru montata su un autoveicolo); - l'acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28, ma costituito in parte da beni inclusi, fruisce dell'agevolazione limitatamente al costo dei beni compresi nella Tabella. L'Autore sottolinea come, in assenza del requisito della strumentalità, anche i beni dati in locazione/comodato sembrerebbero fruire dell'agevolazione, a prescindere dall'utilizzo del bene; pertanto, la detassazione dovrebbe essere possibile anche nell'ipotesi in cui la locazione del bene sia oggetto dell'attività del locatore.

Fonte: ilsole24ore del 9 novembre 2009, p. 2

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Di Dr E. D Amico (del 02/11/2009 @ 12:15:01, in Rassegna stampa, linkato 126 volte)

Scudo fiscale-ter - Effetti dell'adesione sugli obblighi antiriciclaggio DI IORIO

In materia di scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), si osserva che l'esonero dall'obbligo di segnalazione delle operazioni di emersione legate ai reati tributari coperti dalla sanatoria non esime dai seguenti adempimenti (cfr. nota Min. Economia e Finanze 12.10.2009): - adeguata verifica della clientela; - registrazione dei dati; - obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei casi in cui le attività oggetto dello scudo siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità. Ad avviso del Ministero delle Finanze, nella valutazione delle operazioni finalizzate all'emersione ai fini dell'antiriciclaggio, si dovrà tenere conto del comportamento del cliente attribuendo un ruolo centrale alle informazioni sull'origine dei fondi, soprattutto se le operazioni di rimpatrio sono effettuate in contanti, nonché alla valutazione della congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione e il profilo del cliente. Si ricorda, infine, che la normativa antiriciclaggio prevede la possibilità per la Guardia di Finanza di effettuare controlli presso coloro che sono tenuti a questi adempimenti (intermediari e professionisti), per verificarne l'osservanza, e di utilizzare ai fini fiscali i dati e le informazioni registrate.

Fonte: ilsole24ore del 2 novembre 2009, p. 5

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Di Dr E. D Amico (del 02/11/2009 @ 12:13:29, in Rassegna stampa, linkato 457 volte)

Società non operative - Accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria - Strategie di difesa DI DEOTTO

Gli uffici finanziari stanno notificando ai contribuenti avvisi di accertamento fondati sulla disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94), con particolare riferimento ai soggetti che, dopo aver ottenuto una risposta negativa a seguito di presentazione dell'apposito interpello, hanno comunque deciso di non adeguarsi, in sede di compilazione della dichiarazione, ai valori minimi richiesti. Secondo l'Autore, posto che, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate (circolare 2.2.2007 n. 5), la normativa sulle società non operative ha natura antielusiva, il contribuente, quale strategia difensiva, potrebbe eccepire che, tra le fattispecie elencate dall'art. 37-bis del DPR 600/73, non rientra, appunto, la disciplina in materia di società non operative. Inoltre, occorre ribadire l'infondatezza della tesi, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate (circolari 2.2.2007 n. 5 e 3.3.2009 n. 7), secondo cui, in mancanza di previa proposizione dell'interpello, il successivo ricorso contro l'avviso di accertamento è da ritenersi inammissibile. Tale affermazione, oltre a non trovare alcun riscontro normativo e ad essere contraria al nostro sistema processuale, si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 18 del DLgs. 546/92, in base al quale le cause di inammissibilità del ricorso possono essere rilevate dal giudice, e non certo da una delle parti in causa.

Fonte: ilsole24ore del 2 novembre 2009, p. 1

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Di Dr E. D Amico (del 29/10/2009 @ 16:39:18, in Rassegna stampa, linkato 302 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di invio delle istanze e di erogazione dei rimborsi (Provv. Agenzia Entrate 28.10.2009) DI BELLINAZZO

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha modificato i criteri di invio delle istanze e di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009). In particolare, la trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna Regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, in base ai termini indicati nell'allegato 1 del provvedimento medesimo (in alcune ipotesi, è prevista anche una differenziazione dei termini in base alla natura del soggetto passivo). Così, ad esempio, la data di attivazione della procedura telematica (vale a dire, il termine iniziale di presentazione) risulta fissata alle: - ore 12:00 del 17.11.2009 per il Molise, la Basilicata e la Calabria; - ore 12:00 del 26.11.2009 per il Piemonte; - ore 12:00 del 10.12.2009 per la Lombardia (istanze relative alle persone fisiche); - ore 12:00 dell'11.12.2009 per la Lombardia (istanze relative alle società). Il modello di istanza andrà quindi presentato, a partire dalle diverse date di attivazione della procedura telematica come definite nel citato allegato, entro: - 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 29.11.2008, ricadono nel periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio; - 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che sca­dono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio. Quanto alle modalità di erogazione dei rimborsi, il citato provvedimento stabilisce che le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra: - l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito dall'allegato 1; - l'invio della stessa istanza. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma di cui all'allegato 1, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per la Regione di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine sopra citato. Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, l'Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti. Nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata (con le modalità testé precisate), quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa, i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste.

Fonte: ilsole24ore del 29 ottobre 2009, p. 3

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Di Dr E. D Amico (del 29/10/2009 @ 16:37:43, in Rassegna stampa, linkato 135 volte)

Scudo fiscale-ter - Nuovo modello di dichiarazione riservata (Provv. Agenzia Entrate 28.10.2009) DI PIAZZA

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello relativo alla dichiarazione riservata utile all'emersione delle attività illecitamente detenute all'estero (c.d. scudo fiscale-ter, ex art. 13-bis del DL 78/2009 convertito). Il modello dovrà essere utilizzato a partire dal 29.10.2009 e tiene conto delle novità introdotte dal DL 103/2009 (conv. L. 141/2009) modificativo della disciplina relativa allo scudo fiscale. In particolare, si segnala che il nuovo modello: - contiene appositi spazi utili ad indicare i dati della società estera controllata o collegata di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR (CFC). In merito, si osserva come non sia richiesto che la società estera si doti di un codice fiscale in Italia; - presenta un nuovo campo in cui il dichiarante attesta che le operazioni di rimpatrio, per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà, non possono essere concluse entro il 15.12.2009 e che egli ha avviato, entro questa data, le procedure necessarie.

Fonte: ilsole24ore del 29 ottobre 2009, p. 5

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Di Dr E. D Amico (del 28/10/2009 @ 15:14:43, in Rassegna stampa, linkato 186 volte)

Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI TOSONI

Con riferimento alla detassazione per il 50% relativa all'acquisto di macchinari nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (c.d. Tremonti-ter, ex art. 5 del DL 78/2009 convertito), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: - l'acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, ma costituito in parte con beni inclusi, usufruisce dell'agevolazione limitatamente al costo dei beni compresi nella tabella; - in presenza di beni complessi costruiti in economia, è possibile beneficiare dell'agevolazione se per la loro costruzione sono impiegati beni usati (appartenenti sempre alla divisione 28), purché il costo dei beni usati non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto; - è possibile applicare la detassazione sia per gli investimenti effettuati tramite acquisto diretto, sia mediante leasing (anche per le operazioni di lease back). Non sono, invece, agevolabili i contratti di leasing operativo; - ai fini dell'agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere; - in ordine alla destinazione del bene, lo stesso può essere impiegato anche in strutture produttive situate nello Spazio Economico Europeo. Si osserva, infine, che, in ipotesi di risultati negativi, l'effetto dell'agevolazione sarà quello di determinare una perdita fiscale riportabile nel tempo secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Fonte: ilsole24ore del 28 ottobre 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 28/10/2009 @ 15:12:57, in Rassegna stampa, linkato 141 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi - Proposte allo studio dell'Agenzia delle Entrate DI BELLINAZZO

L'Agenzia delle Entrate sta predisponendo il provvedimento con il quale saranno definiti: - la data di attivazione della procedura telematica (in precedenza fissata al 14.9.2009) per la presentazione dell'istanza di rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata in seguito alla mancata deduzione del 10% dell'IRAP (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009); - i nuovi criteri di erogazione dei rimborsi. Con specifico riferimento al secondo punto, attualmente sembrerebbero due le ipotesi più accreditate: - in base alla prima, con riferimento ai rimborsi relativi al 2006 e al 2007, sarebbero privilegiate le istanze maggiormente tempestive su base regionale, "congelando" quelle più tardive in attesa che il Governo rifinanzi l'intervento; - in base alla seconda, sarebbe privilegiato un criterio di ripartizione meramente proporzionale. In ogni caso, pare accertato che i fondi attualmente stanziati dovrebbero assicurare in misura integrale il rimborso per i periodi d'imposta 2004 e 2005.

Fonte: ilsole24ore del 28 ottobre 2009, p. 31

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Di Admin (del 27/10/2009 @ 16:14:22, in Circolari informative, linkato 85 volte)
L’articolo 42 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009 (c.d. Legge Comunitaria 2008) introduce importanti modifiche per le aziende nella realizzazione del proprio sito web. Scarica il documento.
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«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

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