Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Admin (del 27/10/2009 @ 16:01:57, in Rassegna stampa, linkato 64 volte)
Con l’emanazione della bozza di circolare del 15 settembre 2009 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009, di approvazione del modello di dichiarazione riservata prende il via la terza edizione dello Scudo fiscale (c.d. Scudo-ter). Scarica il documento
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Di Dr E. D Amico (del 27/10/2009 @ 10:56:50, in Rassegna stampa, linkato 982 volte)

Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Soggetti titolari di un'impresa familiare e propri collaboratori DI BALZANELLI - MENEGHETTI

Il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (ex art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) compete anche alle imprese familiari. In questo caso, a differenza di quanto avviene con riferimento alle società di persone, se nelle annualità oggetto di rimborso emerge una perdita o una maggiore perdita, questa è di spettanza del solo titolare dell'iimpresa, che pertanto è l'unico soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza. Se la perdita non è stata utilizzata in diminuzio­ne dei redditi dei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di istanza fino al periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 31.12.2008 (si tratta dell'esercizio 2007, per i soggetti "solari"), essa deve essere evidenziata nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presenta­zio­ne dell'istanza di rimborso (UNICO 2010 o UNICO 2009 integrativo).

Fonte: ilsole24ore del 27 ottobre 2009, p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 26/10/2009 @ 18:07:28, in Rassegna stampa, linkato 106 volte)

Scudo fiscale-ter - Copertura penale DI IORIO

Dal punto di vista degli effetti penali, l'adesione allo scudo fiscale comporta la non punibilità per i reati indicati nell'art. 8 co. 6 lett. c) della L. 27.12.2002 n. 289, ossia l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del DLgs. 74/2000, nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 c. p., nonché dagli artt. 2621 e 2622 c.c., quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria [è confermata l'abrogazione dell'art. 2623 c.c., cui rinvia l'art. 8 co. 6 lett. c) della L. 289/2002]. Dal punto di vista dei reati tributari, si evidenzia che restano esclusi dalla copertura penale assicurata dallo scudo le seguenti fattispecie: - emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000); - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000); - omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000); - omesso versamento di IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000); - indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000). Occorre, inoltre, tenere presente che, come chiarito dalla circ. Agenzia Entrate 10.10.2009 n. 43, § 10, costituisce causa ostativa alla produzione degli effetti di esclusione della punibilità dei predetti reati l'avvio del procedimento penale di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

Fonte: ilsole24ore del 26 ottobre 2009, p. 3

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Di Dr E. D Amico (del 26/10/2009 @ 10:55:49, in Rassegna stampa, linkato 89 volte)

Scudo fiscale-ter - Rimpatrio di denaro e altre attività finanziarie - Trasporto al seguito DI SANTACROCE

L'operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie (cfr. art. 3 ss. del DLgs. 19.11.2008 n. 195). In tal caso, si prevede l'obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all'Agenzia delle Dogane l'operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a euro 10.000,00. La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi. Nel caso di trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all'estero, l'intermediario riceve la dichiarazione riservata unitamente alla dichiarazione di trasporto al seguito resa secondo le predette modalità. Occorre, peraltro, tener presente che: - è opportuno che gli interessati a tale modalità di rimpatrio si procurino la prova della detenzione all'estero delle attività al 31.12.2008; - l'Amministrazione finanziaria può utilizzare le informazioni acquisite attraverso segnalazioni nominative delle dogane per svolgere accertamenti sui soggetti che hanno effettuato le operazioni di trasporto al seguito.

Fonte: ilsole24ore del 24 ottobre 2009, p. 25

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Di Dr E. D Amico (del 26/10/2009 @ 10:53:13, in Rassegna stampa, linkato 61 volte)

Correzione di errori - Presentazione del modello integrativo entro il 26.10.2009 DI MAZZEI

Scade il 26.10.2009 il termine per la presentazione del Modello 730 Integrativo da parte di quei contribuenti che non hanno indicato tutti i dati necessari nel Modello 730 originario. La dichiarazione deve essere: - completa di tutte le sue parti, indicando il codice "1" nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio del Modello; - presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d'imposta. Il contribuente che presenta il 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta, occorre esibire tutta la documentazione.

Fonte: italiaoggi del 24 ottobre 2009, p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 22/10/2009 @ 11:11:17, in Rassegna stampa, linkato 65 volte)

Scudo fiscale-ter - Compatibilità con i principi comunitari - Risposta del sottosegretario all'Economia Molgora nel corso di un question time DI SANTACROCE

Ad avviso del Ministero delle Finanze, lo scudo fiscale-ter introdotto dall'art. 13-bis del DL 78/2009 convertito non è uno strumento equiparabile ad un condono e in quanto tale non risulta in contrasto con i principi imposti a livello comunitario. Il chiarimento in esame assume importanza soprattutto in merito agli effetti della sanatoria ai fini IVA. Infatti, la Corte di Cassazione (sentenza 18.9.2009 n. 20068), in virtù dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 17.7.2008 causa C-132/06, ha affermato che i condoni e le sanatorie di cui alla L. 413/91, al pari di quelli introdotti dalla L. 289/2002, sono in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA. Secondo il sottosegretario all'Economia, l'adesione allo scudo preclude ogni accertamento tributario limitatamente agli imponibili rappresentati dalle attività costituite all'estero e oggetto del rimpatrio. Pertanto, non si pone in essere una franchigia assoluta che inibisce automaticamente e in modo generalizzato gli accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria.

Fonte: ilsole24ore del 22 ottobre 2009, p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 22/10/2009 @ 11:09:32, in Rassegna stampa, linkato 60 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Operazioni di conferimento di azienda DI BALZANETTI

La compilazione dell'istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (ex art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) può comportare alcuni problemi applicativi nell'ipotesi di operazioni di conferimento d'azienda. In assenza di specifici chiarimenti nelle istruzioni al modello di istanza, pare ragionevole ritenere che il rimborso competa in ogni caso al soggetto conferente, anche se per effetto del conferimento si verifica la cessazione dell'unica azienda. Qualora, invece, per effetto del conferimento non si abbia cessazione dell'attività (es. conferimento attuato da parte di una società di capitali), la situazione si presenta analoga a quella della scissione parziale. In tale ipotesi, il conferente presenterà l'istanza di rimborso con riferimento ai periodi d'imposta precedenti la data di effetto dell'operazione.

Fonte: ilsole24ore del 22 ottobre 2009, p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 21/10/2009 @ 13:06:57, in Rassegna stampa, linkato 87 volte)

Scudo fiscale-ter - Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in corso di emanazione di PARENTE

Costituiscono causa ostativa all'accesso allo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) le lettere questionario inviate dall'Agenzia delle Entrate nell'ottobre 2009 circa eventuali disponibilità estere di attività e investimenti da parte dei contribuenti. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione di un convegno tenutosi in data 20.10.2009, la sanatoria non può essere applicata da coloro che, avendo ricevuto la comunicazione, rientrano in uno dei cinque casi descritti dai questionari (trust, forme di previdenza, donazioni, contratti assicurativi, strumenti finanziari). Non vi sono preclusioni, invece, per l'adesione allo scudo fiscale da parte del contribuente che possiede beni estranei alle circostanze individuate, come ad esempio immobili e yacht.

Fonte: ilsole24ore del 21 ottobre 2009, p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 19/10/2009 @ 15:36:54, in Rassegna stampa, linkato 58 volte)

Determinazione dell'investimento agevolabile DI FERRANTI

È in fase di predisposizione la circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione prevista dall'art. 5 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) per la detassazione del 50% degli investimenti in macchinari (c.d. "Tremonti-ter"). La questione di maggior rilievo attiene all'individuazione degli investimenti agevolabili nel periodo 1.7.2009 - 30.6.2010, atteso che, sotto questo profilo, la disposizione si differenzia dalle precedenti versioni dell'agevolazione (L. 489/94 e L. 383/2001), in quanto limita il beneficio ai macchinari e alle apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. In sede dottrinale è stato sostenuto che: - sono agevolabili anche i beni che, sotto un profilo meramente empirico, non sono nè macchinari nè attrezzature, ma sono comunque compresi nella suddetta divisione 28; - è irrilevante l'attività svolta (o le attività svolte) dal produttore dei beni, essendo al contrario sufficiente che i beni stessi siano ricompresi nella suddetta tabella 28; - potrebbero essere agevolati anche i beni "accessori" senza i quali i macchinari e le attrezzature non possono funzionare (es. software incorporati nel macchinario e non scindibili da esso); - potrebbero, del pari, essere agevolati anche i beni di consumo (es. toner), posto che la norma non richiede il requisito della strumentalità. Ulteriori questioni interpretative sulle quali la circolare dovrebbe esporre la posizione dell'Amministrazione finanziaria sono rappresentate: - dall'individuazione del momento in cui l'investimento si considera effettuato; - dalla cumulabilità con le altre agevolazioni; - dal rapporto con la disciplina degli interessi passivi, per i beni acquisiti in leasing; - dal trattamento dell'agevolazione ai fini degli acconti d'imposta.

Fonte: ilsole24ore del 19 ottobre 2009, p. 2 

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Di Dr E. D Amico (del 19/10/2009 @ 12:53:18, in Rassegna stampa, linkato 58 volte)

Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Termine iniziale di presentazione del 31.10.2009

Nei prossimi giorni, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe confermare in via ufficiale la proroga al 31.10.2009 della data di attivazione della procedura telematica (in precedenza fissata al 14.9.2009) per la presentazione dell'istanza di rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata in seguito alla mancata deduzione del 10% dell'IRAP, ai sensi dell'art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009. Nel contempo, dovrebbero essere altresì definiti nuovi criteri di ripartizione per i predetti rimborsi. Le soluzioni che potrebbero essere adottate, in luogo dell'assegnazione dei rimborsi ai contribuenti che per primi inviano l'istanza in via telematica, sarebbero rappresentate: - dalla priorità assegnata all'annualità (sarebbero, quindi, prima erogati i rimborsi per il 2004 e il 2005, e solo successivamente quelli per i periodi d'imposta più recenti); - da un'assegnazione proporzionale a tutti i contribuenti che presentano l'istanza, nei limiti dei fondi disponibili.

Fonte: ilsole24ore del 18 ottobre 2009, p. 36

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«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

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