Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 15/10/2009 @ 10:24:30, in Rassegna stampa, linkato 271 volte)

Scudo fiscale-ter - Tassazione delle attività oggetto di sanatoria ed effetti preclusivi ai fini dell'accertamento IVA (circ. Agenzia Entrate 10.10.2009 n. 43) DI DEOTTO - GAIANI 

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'adesione allo scudo fiscale-ter di cui all'art. 13-bis del DL 78/2009 preclude gli accertamenti anche per tributi diversi dalle imposte sui redditi, quali l'IVA e le imposte sulle successioni e sulle donazioni. L'effetto preclusivo agli accertamenti opera limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio (o di regolarizzazione). Pertanto, l'inibizione per gli accertamenti opera in tutti i casi in cui astrattamente sia possibile ricondurre gli imponibili accertati ai valori oggetto di emersione. Secondo l'Autore, è possibile ritenere che la copertura data dallo scudo possa riguardare l'IVA relativa ai corrispettivi non fatturati che sono stati "esportati" all'estero, in quanto sarebbe possibile rilevare un collegamento tra le operazioni non fatturate e le attività oggetto dell'emersione. Tale situazione non sembra determinare una rinuncia da parte dello Stato italiano ad esercitare l'azione di accertamento IVA: di conseguenza, non dovrebbe applicarsi allo scudo fiscale-ter l'orientamento della Corte di cassazione (sentenza 18.9.2009 n. 20068 che richiama i principi sanciti dalla sentenza Corte di Giustizia UE 17.7.2008 causa C-132/06), secondo cui i condoni e le sanatorie di cui alla L. 413/91, al pari di quelli introdotti dalla L. 289/2002, sono illegittimi, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA.

Fonte: ilsole24ore del 14 ottobre 2009, p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 12/10/2009 @ 11:12:18, in Rassegna stampa, linkato 111 volte)

Scudo fiscale-ter - Anticipazioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate DI IORIO - RIZZARDI

La versione definitiva della circ. dell'Agenzia delle Entrate in materia di scudo fiscale-ter ha chiarito alcuni aspetti controversi in relazione all'applicazione della sanatoria (art. 13-bis del DL 78/2009). Si afferma, infatti, che: - occorre rispettare il termine del 15.12.2009 per il pagamento dell'imposta straordinaria anche se, in considerazione delle difficoltà che potrebbero verificarsi soprattutto in relazione ad alcune tipologie di attività finanziarie, le operazioni complessive per lo scudo possono chiudersi successivamente, ma in una data ragionevolmente vicina alla scadenza del pagamento; - lo scudo fiscale attivato dalle società controllate o collegate estere incluse nel regime CFC ex artt. 167 e 168 del TUIR (co. 7-bis dell'art. 13-bis del DL 78/2009) produce effetti sul soggetto che partecipa la società estera, ma in relazione, esclusivamente, ai partecipanti persone fisiche o comunque nei confronti dei soggetti che, autonomamente, devono osservare gli obblighi di monitoraggio fiscale; - in caso di accesso, ispezione o verifica nei confronti del contribuente, la dichiarazione riservata deve essere immediatamente esibita. Invece, nel caso di accertamento notificato, la dichiarazione riservata dovrà essere esibita entro i 30 giorni successivi alla notifica stessa. In materia di immobili, non sarà possibile beneficiare della regolarizzazione per gli immobili situati in Svizzera, San Marino, Montecarlo e Liechtenstein, in quanto questi Paesi non garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Per tali Paesi è consentito, però, il "rimpatrio giuridico" consistente nel conferimento delle attività ivi detenute in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5.8.2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni. In tal caso, tuttavia, è necessario che il soggetto che effettua l'operazione di rimpatrio sia il proprietario delle attività conferite e che la società conferitaria non risulti intestataria di altri beni. È possibile, invece, procedere alla regolarizzazione per gli immobili posseduti in Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia.

Fonte: ilsole24ore del 10 ottobre 2009, p. 5

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Di Dr E. D Amico (del 12/10/2009 @ 11:10:12, in Rassegna stampa, linkato 66 volte)

Arco temporale di applicazione dell'agevolazione e investimenti rilevanti DI CAPPELLINI

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, permangono alcuni dubbi in relazione all'ambito applicativo della detassazione parziale degli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature ex art. 5 del DL 78/2008 (c.d. Tremonti-ter). In particolare, considerati i ristretti tempi di applicazione dell'agevolazione, andrebbe chiarito se i beni acquistati debbano entrare in funzione nel periodo agevolato (1.7.2009 - 30.6.2010); l'entrata in funzione del bene, infatti, dovrebbe rilevare soltanto ai fini della deducibilità degli ammortamenti e non per la rilevanza dell'investimento. Ulteriori problematiche sorgono in merito ai beni strumentali, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, acquistati e concessi in comodato/locazione a terzi, per i quali l'Amministrazione finanziaria aveva in precedenza chiarito che si considerano agevolabili soltanto nel caso in cui siano strumentali e inerenti. In particolare, secondo i chiarimenti forniti in passato: - si considerano strumentali i beni utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale alle esigenze di produzione del comodante; - l'inerenza del bene sussiste nella circostanza in cui lo stesso ceda le proprie utilità all'impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato. In relazione a tale ultimo punto, si prospettano diverse ipotesi: - il bene locato cede utilità al solo locatario, ipotesi in cui l'agevolazione non è ammessa; - il bene locato cede utilità al locatore, ipotesi in cui l'agevolazione è ammessa; - il bene locato cede utilità al locatario ma la locazione è "utile" al locatore, ipotesi che dovrebbe essere agevolabile secondo i precedenti chiarimenti di Assonime; - la locazione è oggetto dell'attività del locatore, ipotesi in cui l'agevolabilità appare dubbia.

Fonte: ilsole24ore del 10 ottobre 2009, p. 25

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Di Dr E. D Amico (del 12/10/2009 @ 10:56:16, in Rassegna stampa, linkato 90 volte)

Scudo fiscale-ter - Preclusione dagli accertamenti ed esistenza di cause ostative DI LIBURDI

L'art. 13-bis del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009), richiama integralmente le disposizioni di cui all'art. 14 del DL 350/2001 che prevedono: - la preclusione da accertamenti successivi all'adesione alla sanatoria da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché una serie di disposizioni che regolano la non punibilità rispetto ad una serie di reati sia tributari che di altra natura; - l'inefficacia dello scudo fiscale laddove, al momento di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni che vengono sterilizzate per effetto dello scudo è già stata constatata o comunque sono iniziate attività di controllo di cui il contribuente è a conoscenza. In quest'ultima ipotesi, anche se tale azione è stata avviata in tempi decisamente antecedenti all'introduzione delle norme in materia di scudo fiscale, si ritiene che la causa ostativa sussista in concreto con la conseguente inefficacia dello scudo stesso rispetto ai periodi d'imposta che sono oggetto di controllo, anche se non ancora concretizzato in avvisi di accertamento.

Fonte: italiaoggi del 9 ottobre 2009, p. 30

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Di Dr E. D Amico (del 12/10/2009 @ 10:52:53, in Rassegna stampa, linkato 36 volte)

Scudo fiscale-ter - Vertice tra Italia e Commissione europea DI MOBILI - MAGLIONE

I tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno esposto alla Commissione europea una serie di osservazioni finalizzate a superare eventuali censure, in sede comunitaria, delle disposizioni contenute nell'art. 13-bis del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009). È stato argomentato come la normativa in questione differisca in modo sostanziale dal condono tombale di cui all'art. 9 della L. 289/2002, in quanto, riguardando la sanatoria capitali illecitamente detenuti all'estero, verrebbe meno il requisito della territorialità IVA o, comunque, esso apparirebbe labile. Circa la compatibilità con il principio della libera circolazione dei capitali, la circolare dell'Agenzia delle Entrate in corso di emanazione dovrebbe confermare la possibilità di regolarizzare le attività detenute negli Stati "collaborativi" secondo i criteri elaborati dall'OCSE. Da questa lista dovrebbero essere esclusi la Svizzera e San Marino, per i quali l'unica opzione percorribile rimarrebbe il rimpatrio.

Fonte: ilsole24ore del 9 ottobre 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 12/10/2009 @ 10:50:47, in Rassegna stampa, linkato 36 volte)

Versamento delle somme dovute per l'adesione allo scudo fiscale-ter - Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia Entrate 8.10.2009 n. 257) DI SANTACROCE

Con riferimento all'applicazione dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009), l'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per il versamento: - dell'imposta straordinaria del 5% relativa al rimpatrio (codice 8107) e alla regolarizzazione (codice 8108) delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero; - dell'imposta sostitutiva del 27% (alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica) relativa ai redditi derivanti dalle suddette attività dall'1.1.2009 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata (codice 1827). Vengono contestualmente abrogati i codici tributo istituiti in relazione alle precedenti versioni della sanatoria. L'art. 13-bis co. 5 del DL 78/2009 rinvia per gli adempimenti connessi allo scudo fiscale-ter agli artt. 13, 14, 15 e 16 del DL 350/2001, in quanto compatibili con il nuovo impianto normativo. Le disposizioni richiamate prevedono che l'intermediario, unico soggetto obbligato al versamento delle imposte dovute per lo scudo, deve provvedere all'esecuzione dell'obbligo entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata. Il rimpatrio oppure la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta (art. 13-bis co. 3 del DL 78/2009). Tale disposizione si interpreta nel senso che il perfezionamento si realizza al momento della presentazione della dichiarazione riservata, momento in cui il contribuente direttamente o indirettamente fornisce all'intermediario la provvista necessaria per assolvere l'imposta straordinaria (cfr. bozza della circ. Agenzia delle Entrate in materia di scudo fiscale).

Fonte: ilsole24ore del 9 ottobre 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 08/10/2009 @ 10:47:37, in Rassegna stampa, linkato 57 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Sopravvenienza attiva derivante dal rimborso - Modalità di contabilizzazione DI GAIANI

Contabilmente, il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzio­ne del 10% dell'IRAP (ai sensi dell'art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) genera una sopravvenienza attiva di natura straordinaria, da rilevare nella voce E.20 del Conto economico, con contropartita tra i crediti tributari (voce C.II.4-bis dell'attivo dello Stato patrimoniale). L'annunciata modifica (da parte dell'Agenzia delle Entrate) dei criteri di ripartizione delle risorse impatta altresì sulle modalità di contabilizzazione della suddetta sopravvenienza. In particolare, sulla base del presupposto che vengano liquidati prioritariamente e integralmente i rimborsi relativi alle annualità 2004 e 2005 (circostanza che, peraltro, dovrà essere confermata dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione), è ragionevole affermare che la certezza del relativo credito sussista già al momento dell'invio dell'istanza, con conseguente contabilizzazione nel bilancio dell'esercizio in cui la domanda è stata inoltrata telematicamente (presumibilmente, il 2009). Invece, i rimborsi relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007 dovranno essere rilevati in bilancio soltanto all'atto dell'effettiva erogazione (sempre, ovviamente, sulla base del presupposto che il rimborso prioritario e integrale riguardi soltanto gli esercizi 2004 e 2005).

Fonte: ilsole24ore del 7 ottobre 2009, p. 32

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Di Dr E. D Amico (del 08/10/2009 @ 10:27:40, in Rassegna stampa, linkato 129 volte)

Scudo fiscale-ter - Regolarizzazione o rimpatrio di immobili DI LIBURDI

Nella circ. Agenzia delle Entrate in materia di scudo fiscale-ter, ancora in fase di definitiva stesura da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe trovare spazio un chiarimento finalizzato ad affermare che, laddove sia stata costituita una provvista all'estero mediante il canale bancario, anche se riferita ad un immobile da non indicare nel quadro RW nella sezione II, si sarebbe verificata una violazione alla normativa in tema di monitoraggio fiscale. Tale impostazione consentirebbe al caso di specie di beneficiare dell'emersione di cui all'art. 13-bis del DL 78/2009. Tuttavia, si osserva che l'orientamento ipotizzato non sarebbe del tutto coerente con: - la circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9, nella quale si chiarisce che, se gli immobili non sono produttivi di reddito, non devono essere indicati nel quadro RW; - la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54, secondo cui, nella sezione III del quadro RW, non dovevano essere evidenziati quei trasferimenti correlati ad investimenti che non dovevano transitare nella sezione II.

Fonte: italiaoggi del 7 ottobre 2009, p. 32

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Di Dr E. D Amico (del 08/10/2009 @ 10:26:19, in Rassegna stampa, linkato 39 volte)

Scudo fiscale-ter - Copertura ai fini del redditometro DI DEOTTO - RIZZARDI

Con riferimento al nuovo scudo fiscale, l'art. 13-bis co. 3 del DL 78/2009 preclude l'accertamento in relazione a quegli imponibili che risultano almeno astrattamente riferibili alle somme o alle attività oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio. La bozza della circ. Agenzia delle Entrate in materia afferma che, in relazione al redditometro o, comunque, all'accertamento sintetico, la copertura può riguardare manifestazioni di capacità contributiva che si sono evidenziate dopo l'emersione. Si pensi, ad esempio, al caso delle somme detenute all'estero che vengono rimpatriate e successivamente utilizzate per acquistare immobili o altri beni che rilevano ai fini del redditometro. Occorre considerare, inoltre, il caso dei beni detenuti all'estero che sono oggetto di emersione: secondo gli Autori, in questo caso, gli stessi non possono rilevare ai fini delle metodologie accertative sopradescritte.

Fonte: ilsole24ore del 7 ottobre 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 06/10/2009 @ 10:48:46, in Rassegna stampa, linkato 150 volte)

Scudo fiscale-ter - Ambito applicativo - Regolarizzazione o rimpatrio di denaro, strumenti finanziari, immobili e investimenti non finanziari DI PARISOTTO

Il valore delle attività che possono essere oggetto dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) è a discrezione del contribuente. Infatti, solo per il denaro, occorrerà tenere conto del valore nominale. Per gli strumenti finanziari, il contribuente può, a sua insindacabile scelta, optare per indicare: - il costo di acquisto; - il valore corrente (da individuare con riferimento alla data in cui effettua il rimpatrio o la regolarizzazione); - un valore intermedio tra i due. Ai fini della regolarizzazione degli immobili situati all'estero, è possibile scegliere se indicare in dichiarazione riservata il valore di acquisto o quello corrente, supportandolo con un'apposita perizia redatta nel luogo in cui si trova l'immobile secondo gli usi e le consuetudini di quel paese. Si osserva, infine, che nella particolare situazione di contemporanea presenza di scudo fiscale e sanatoria dei redditi 2009, l'importo del denaro rimpatriato potrebbe risultare superiore rispetto a quanto riportato nel rigo A5 della dichiarazione riservata proprio per effetto di questi ultimi redditi.

Fonte: ilsole24ore del 6 ottobre 2009, p. 31

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«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

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