Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 10/09/2009 @ 11:41:49, in Rassegna stampa, linkato 224 volte)

Scomputo delle ritenute subite - Mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto - Effetti (C.T. Prov. Milano n. 111/09) DI CHIAMETTI

È illegittimo il ruolo formato a seguito di controllo formale della dichiarazione scaturito a sua volta dalla mancata esibizione delle certificazioni delle ritenute subite dal sostituito d'imposta, qualora il sostituto non abbia provveduto a rilasciare al sostituito i suddetti documenti. Nel caso di specie, un avvocato/sostituito ha emesso varie parcelle nei confronti del cliente/sostituto, che sono state regolarmente onorate al netto delle ritenute di acconto. Il cliente/sostituto aveva però omesso di rilasciare all'avvocato/sostituito le certificazioni delle ritenute operate, nonostante quest'ultimo abbia sollecitato il rilascio delle certificazioni con varie raccomandate. In sede di controllo formale, sulla base della mancata esibizione delle certificazioni, il diritto allo scomputo è stato negato e le somme sono state iscritte a ruolo. L'avvocato/sostituito era però in possesso di documenti alternativi quali le copie delle parcelle e degli assegni, ove emergeva che le somme erano state incassate al netto delle ritenute. I giudici, negando ogni sorta di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito (la responsabilità solidale si sarebbe potuta configurare, al massimo, qualora la ritenuta non fosse stata effettuata e le somme non fossero state versate), hanno specificato che, in tal caso, l'avvocato/sostituito è da considerarsi "vittima" del comportamento del cliente/sostituto.

Fonte: ilsole24ore del 7 settembre 2009, p. 6

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 10/09/2009 @ 11:38:32, in Rassegna stampa, linkato 119 volte)

Quadro RQ - Modalità di compilazione DI MENEGHETTI

È possibile riallineare le differenze tra valori civili e valori fiscali derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda mediante due istituti: - il regime dell'art. 176 co. 2-ter del TUIR, per le immobilizzazioni immateriali e materiali, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquote del 12%, 14% e 16%; - il regime dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), per le sole immobilizzazioni immateriali, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%. Uno degli aspetti di maggiore convenienza della disciplina introdotta dal DL 185/2008 attiene alla possibilità di dimezzare il periodo di ammortamento fiscale di marchi e avviamento, ordinariamente fissato dall'art. 103 del TUIR in 18 periodi d'imposta. Tali poste immateriali sono, quindi, deducibili nella misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione a Conto Economico. L'opzione per i regimi sostitutivi prevede l'apposita compilazione del quadro RQ del Modello UNICO 2009 che presenta due apposite sezioni in cui indicare le diverse attività soggette alle imposte sostitutive. Si osserva, infine, che all'interno del Modello IRAP la sezione V del quadro IS accoglie anche il rigo IS24 per evidenziare l'eventuale differenza sottoposta al versamento di imposta sostitutiva.

Fonte: ilsole24ore del 9 settembre 2009, p. 34

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 10/09/2009 @ 11:36:30, in Rassegna stampa, linkato 79 volte)

Novità della L. 244/2007 - Rapporti con la disciplina del consolidato fiscale (circ. Agenzia Entrate 22.7.2009 n. 37) DI BRUNELLI

La circolare 22.7.2009 n. 37 (§ 2 e 3) ha meglio specificato alcuni aspetti relativi alla deducibilità degli interessi passivi nei gruppi societari "misti" (dei quali, cioè, fanno parte sia società finanziarie, sia società industriali e commerciali) che hanno esercitato l'opzione per il consolidato fiscale. Precisando in modo più puntuale quanto sostenuto nella precedente circolare 21.4.2009 n. 19, l'Agenzia afferma che le società capogruppo il cui valore dell'attivo è costituito in prevalenza da partecipazioni in società finanziarie sono tenute ad applicare il regime di cui all'art. 96 co. 5-bis del TUIR (deducibilità degli interessi nella misura forfetaria del 96%, percentuale innalzata al 97% per il solo 2008), e non quello ordinario. Ciò posto, nella dichiarazione dei redditi di gruppo, occorrerà distinguere, agli specifici fini della deducibilità degli interessi, due "sub-consolidati": - il primo, che comprende le società che deducono gli interessi passivi in funzione dell'ammontare degli interessi attivi e del ROL (art. 96 co. 1 del TUIR), all'interno del quale è ammessa la cessione infragruppo delle eccedenze di ROL non utilizzate nella dichiarazione individuale; - il secondo, che comprende le società finanziarie (compresa la capogruppo, se ricade nella casistica di cui sopra), nell'ambito del quale le cessioni delle eccedenze di ROL non sono ammesse, in quanto trattasi di una grandezza strutturalmente estranea ai criteri di determinazione del reddito imponibile di tali soggetti.

Fonte: ilsole24ore del 10 settembre 2009, p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 06/08/2009 @ 12:18:26, in Rassegna stampa, linkato 169 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Richiesta di modifica delle modalità di attribuzione delle risorse - Intervento del Presidente del CNDCEC Claudio Siciliotti

Il presidente del CNDCEC, Claudio Siciliotti, auspica che le modalità di erogazione dei rimborsi delle maggiori imposte dirette versate per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP siano riviste, al fine di evitare che le risorse disponibili siano esaurite in breve tempo, come è invece accaduto con riferimento al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Qualora dovesse ripetersi questa situazione, sarebbe lecito pensare che "il rimborso del 10% per quanti hanno avuto oneri e spese per il personale" sia "una costruzione giuridica solo per salvare l'imposta regionale alla Corte Costituzionale". Si ricorda che il termine iniziale per la presentazione delle istanze di rimborso è fissato alle ore 12:00 del 14.9.2009.

Fonte: ilsole24ore del 05 agosto 2009, p. 5

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 30/06/2009 @ 11:22:28, in Rassegna stampa, linkato 124 volte)

Presentazione del modello su carta in posta - Termine del 30.6.2009

Oggi, 30.6.2009, scade il termine ultimo previsto per la presentazione del Modello UNICO 2009 da parte dei contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale in via telematica. Si tratta, in particolare, delle persone fisiche che: - non possono presentare il Modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; - pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri RM, RT, RW e AC del Modello UNICO; - devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; - sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato. La dichiarazione in forma cartacea può essere consegnata esclusivamente presso gli uffici postali, i quali hanno l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta. Per i citati contribuenti, resta comunque possibile la trasmissione in via telematica, diretta o tramite intermediario (con scadenza il 30.9.2009).

Fonte: ilsole24ore del 30 giugno 2009, p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 26/06/2009 @ 10:15:23, in Rassegna stampa, linkato 211 volte)

Eccessiva sproporzione tra vendite e acquisti fatturati - Legittimità dell'accertamento (Cass. 23.6.2009 n. 14735) DI ALBERICI

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria contro la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto valido l'accertamento induttivo dell'IVA, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, effettuato nei confronti del contribuente che abbia posto in essere un ingente volume di acquisti a fronte di un ridottissimo volume di vendite. La differenza macroscopica tra i quantitativi di merce, rispettivamente, acquistata e venduta rappresenterebbe, infatti, un indizio connotato dai requisiti della gravità, precisione e concordanza dell'evasione d'imposta, conseguente all'omessa fatturazione, che legittima l'esperimento dell'accertamento in oggetto. Nel caso di specie, inoltre, sono state denunciate percentuali di sfrido molto maggiori rispetto a quelle accertate dai verificatori in sede di ispezione.

Fonte: italiaoggi del 26 giugno 2009, p. 38 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 25/06/2009 @ 10:50:33, in Rassegna stampa, linkato 275 volte)

Immobili di interesse storico e artistico - Determinazione del reddito - Modalità (Cass. 14149/2009) DI BUSANI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14149/2009, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 11 co. 2 della L. 30.12.91 n. 413, il reddito fondiario degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, di cui all'art. 3 della L. 1.6.39 n. 1089, è determinato, in ogni caso, mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ciò indipendentemente da fatto che il fabbricato sia concesso o meno in locazione e che si tratti di un fabbricato abitativo oppure destinato ad un utilizzo diverso da quello abitativo. Non rileva nemmeno la categoria catastale in cui l'immobile è iscritto in Catasto.

Fonte: ilsole24ore del 25 giugno 2009, p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 23/06/2009 @ 11:32:28, in Rassegna stampa, linkato 365 volte)

Revisione congiunturale degli studi di settore - Annotazione in dichiarazione di situazioni particolari DI RANOCCHI

In sede di applicazione dello studio di settore, il contribuente ha la possibilità di indicare nella sezione Annotazioni di GE.RI.CO. 2009 eventuali situazioni che hanno influito, nel corso del periodo d'imposta, sul normale svolgimento dell'attività. Tale indicazione, manifestando anticipatamente agli uffici accertatori i punti di criticità dell'attività svolta, consente di adattare i risultati presunti dallo studio di settore alla situazione specifica. A tal fine, il contribuente può far riferimento alle cause giustificative esemplificate dalle circolare dell'Agenzia delle Entrate 12.6.2007 n. 38 (§ 3), 22.5.2007 n. 31 (§ 2.3.9 e 2.3.10), 29.5.2008 n. 44 (§ 2.4), tenendo presente che tali cause costituiscono un elenco di riferimento aperto e integrabile (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 28.6.2007). La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2009 (Allegato 3) ha affermato, ad esempio, che i contribuenti ai quali si applica lo studio UG33U - Servizi degli istituti di bellezza possono giustificare la riduzione dell'attività o l'aumento del costo del lavoro adducendo l'assenza della titolare per maternità o per congedi parentali. In relazione allo studio UM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi può essere evidenziato, ad esempio, che, a causa dell'aumento della concorrenza, al fine di mantenere la clientela fissa, sono stati praticati rilevanti sconti che hanno ridotto i margini di guadagno a parità di costi di struttura.

Fonte: ilsole24ore del 23 giugno 2009, p. 33

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 22/06/2009 @ 12:46:26, in Rassegna stampa, linkato 176 volte)

Stanziamento delle imposte nel bilancio dell'esercizio 2008 - Disposizioni rilevanti DI ODORIZZI

Nella determinazione del fondo imposte dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 le imprese sono tenute ad applicare le numerose novità previste dalla L. 244/2007 (la cui decorrenza è, salvo eccezioni, fissata dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007) e dal DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). Tra le principali di tali misure si possono annoverare: - la modifica al regime di deducibilità degli interessi passivi; - la modifica ai periodi minimi di durata dei contratti di leasing; - l'abrogazione del regime di deducibilità extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore; - i criteri di determinazione dell'IRAP fondati su una corrispondenza più stretta con i dati di bilancio. Altre novità non incidono sul fondo imposte, sebbene assumano rilievo nella determinazione della consistenza patrimoniale dell'impresa. Tra queste: - la rivalutazione degli immobili ex art. 15 co. 16 ss. del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009); - il mantenimento della valutazione al costo dei titoli e delle partecipazioni dell'attivo circolante anche in presenza di valori di fine esercizio più bassi, fatti salvi i casi di perdite durevoli di valore (art. 15 co. 13 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009).

Fonte: ilsole24ore del 22 giugno 2009, p. 2

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 22/06/2009 @ 10:36:23, in Rassegna stampa, linkato 193 volte)

Soggetto dichiarato fallito che stipula un mutuo - Inefficiacia degli atti nei confronti dei creditori del fallimento - Omessa indicazione dello stato di fallito da parte del notaio - Responsabilità (Cass. n. 11569/2009) DI BUSANI

Il notaio che stipula un mutuo ipotecario senza avvisare il mutuante del fatto che il mutuatario è stato dichiarato fallito è responsabile per inadempimento del mandato professionale. L'intervento in un atto notarile del fallito non determina l'irricevibilità dell'atto (come accade, ad esempio, per interdetti e inabilitati). L'atto è valido ed efficace, ma i creditori del fallito possono pretendere che l'atto stesso si consideri nei loro confronti come mai effettuato. Ne consegue la responsabilità del notaio che ometta colpevolmente di rivelare la condizione di fallito al suo avente causa, qualora lo stesso subisca nocumento in esito all'azione dei creditori. Nessuna responsabilità dovrebbe, invece, configurarsi in capo al professionista nel caso in cui riesca a dimostrare che nemmeno con la dovuta diligenza avrebbe potuto conoscere l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento (si pensi, ad esempio, alla difficoltà di conoscere l'estensione del fallimento dalle società di persone ai soci illimitatamente responsabili).

Fonte: ilsole24ore del 20 giugno 2009, p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

Calendario
< settembre 2010 >
L
M
M
G
V
S
D
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
             

Cerca
Cerca per parola chiave
 




Info server
08/09/2010 @ 12.59.52
script eseguito in 141 ms

Info
Ci sono 8 persone collegate

Varie