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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Abolizione del libro soci - Conseguenze sulla disciplina del trasferimento delle quote e adozione facoltativa per scelta statutaria DI DE ANGELIS
L'art. 16 co. 12-septies del DL 185/2008, inserito in sede di conversione nella L. 2/2009, elimina, a partire dal 30.3.2009, il libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori nelle srl. Tale abrogazione si ripercuote su numerosi aspetti della disciplina delle srl. Particolarmente rilevanti, peraltro, risultano le modifiche agli effetti del trasferimento delle partecipazioni che, in base al nuovo art. 2470 c.c., si producono dal momento del "deposito" dell'atto stesso presso il Registro delle imprese. Tale novità: - sfuma la posizione degli amministratori che, non dovendo più provvedere all'iscrizione dell'atto di trasferimento quote nel libro soci, non potranno impedire l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali a soggetti che abbiano violato clausole statutarie; - responsabilizza i professionisti coinvolti nella cessione delle quote, chiamati a verificare che simile atto sia conforme alle indicazioni statutarie. Sul tema, inoltre, il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 115) afferma che: - l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria; - l'eventuale mantenimento delle clausole relative all'obbligo di tenuta del libro soci è valido ed efficace anche ai fini della legittimazione della cessione di quote nei confronti della società e dell'esercizio dei diritti sociali, a condizione che il testo della clausola ricolleghi all'iscrizione nel libro dei soci l'efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta (tali clausole saranno, invece, da riferire al deposito presso il Registro delle imprese se riconducibili a meri rinvii alla legge, automaticamente recettivi delle modifiche intervenute).
Fonte: italiaoggi del 16 amrzo 2009, p. 14
Perdite su crediti - Criteri di deducibilità DI PIAZZA
Nell'attuale congiuntura economica sfavorevole, sarebbe opportuno che il legislatore ampliasse il novero delle procedure concorsuali che consentono, "in ogni caso", la decucibilità delle perdite su crediti, ricomprendendovi anche le nuove soluzioni concordatarie non espressamente annoverate tra le procedure concorsuali in senso stretto. La riflessione trae spunto da Telefisco 2009, nell'ambito del quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, alle perdite su crediti generatesi per effetto dell'omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/42), non è applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nell'art. 101 co. 5 del TUIR, appunto, in quanto detti accordi non sono espressamente elencati tra le procedure concorsuali che consentono tale deducibilità. Tuttavia, ad avviso dell'Autore, qualora l'accordo preveda che il creditore rinunci a una parte del credito e la rinuncia non sia sottoposta a condizione sospensiva, deve ritenersi che la perdita sia integralmente deducibile nell'esercizio di omologazione dell'accordo medesimo, anche se successivamente l'accordo può venir meno in esito ad eventuali richiami oppure essere risolto o annullato. In ogni caso, deve escludersi che possa essere opinata l'economicità della transazione, dato che essa deve rappresentare almeno il 60% dei crediti.
Fonte: ilsole24ore del 12 marzo 2009, p. 30
Ritardato od omesso versamento del saldo IVA relativo al 2008 - Ravvedimento operoso DI MORINA
Il versamento dell'IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione annuale, deve essere effettuato entro il 16.3.2009, utilizzando il Modello F24 (codice tributo 6099). I contribuenti che effettuano in ritardo il predetto versamento possono avvalersi: - del ravvedimento "breve", effettuando il versamento entro 30 giorni dalla scadenza (vale a dire entro il 15.4.2009); in tal caso sarà applicata la sanzione pari al 2,5%; - del ravvedimento "lungo", effettuando il versamento oltre 30 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in tal caso sarà applicata la sanzione pari al 3%. In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto e alla sanzione, il contribuente deve corrispondere l'interesse del 3% annuo, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso.
Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2009, p. 8
Versamento del saldo IVA dell'anno 2008 - Termine del 16.3.2009 DI TOSONI
Entro il 16.3.2009 dovrà essere versato il saldo IVA relativo al 2008, utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 (codice tributo 6099). L'importo minimo da versare è pari a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). I soggetti passivi obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata con il Modello UNICO 2009 possono, tuttavia, effettuare il versamento del saldo IVA entro il termine per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, con una maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 16.3.2009. Il versamento dell'IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16.3.2009 al 16.11.2009). Al riguardo: - le rate devono essere mensili, di pari importo e maggiorate degli interessi, previsti attualmente al tasso fisso dello 0,50% mensile; - la prima rata deve essere pagata entro il giorno di scadenza del saldo (16.3.2009) e le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo; - la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre. È possibile rateizzare il versamento dell'IVA a debito anche in caso di differimento del pagamento entro il termine previsto per il versamento delle somme derivanti dal Modello UNICO 2009, nel qual caso la prima rata scadrà entro tale termine e, conseguentemente, vi sarà una riduzione del numero massimo delle rate mensili con il quale è possibile frazionare il pagamento, poiché il versamento rateale deve sempre terminare a novembre. Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel Modello F24 separatamente dall'ammontare della rata dell'IVA da versare a saldo, con il codice tributo 1668.
Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2009, p. 2 - 7
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Mense aziendali e indeducibilità dell'IVA volontariamente non detratta (circ. Agenzia Entrate 3.3.2009 n. 6) DI GAIANI
Relativamente alla nuova disciplina delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.3.2009 n. 6 (§ 6 e 7) ha precisato che non sono soggette al limite di deducibilità del 75%: - le spese sostenute dall'impresa per la gestione diretta del servizio di mensa aziendale; - le spese sostenute a fronte del servizio mensa gestito da terzi; - le spese relative alla fornitura di un servizio di mensa esterna in seguito alla stipula di apposita convenzione con un pubblico esercizio. È stato inoltre chiarito che la rinuncia alla detrazione IVA sulle spese in oggetto (detrazione applicabile dall'1.9.2008) preclude la deducibilità dal reddito d'impresa dell'imposta compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione. Pertanto, per i soggetti che, ai fini delle imposte dirette, intendono continuare a documentare tali oneri tramite ricevuta fiscale (art. 3 del DPR 696/96), è opportuno che il costo relativo all'IVA sia annotato in conti separati, al fine di consentire immediata evidenza dell'importo da recuperare a tassazione nel Modello UNICO.
Fonte: ilsole24ore del 5 marzo 2009, p. 31
Stanziamento delle imposte nel bilancio dell'esercizio 2008 - Disposizioni rilevanti DI RIZZARDI
La determinazione delle imposte nel Conto Economico dei bilanci dell'esercizio 2008 è condotta applicando le novità di rilievo che sono state apportate alla disciplina dell'IRES e dell'IRAP da parte della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Con specifico riferimento al tributo regionale, vengono differenziate, tra l'altro, le modalità di calcolo per le società di capitali, da un lato, e gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, dall'altro. Mentre per le prime le componenti imponibili o deducibili saranno assunte così come risultanti dal Conto Economico, senza apportare le variazioni in aumento e in diminuzione disciplinate dal TUIR, per i secondi i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continueranno a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi. Relativamente all'IRES, occorre tenere presenti: - l'abrogazione del regime delle deduzioni extra-contabili; - la modifica alla disciplina degli interessi passivi (art. 96 del TUIR), con deducibilità legata alle risultanze del Conto Economico; - l'eliminazione degli ammortamenti anticipati ("vecchio" art. 102 co. 3 del TUIR); - la deducibilità delle spese di rappresentanza secondo i criteri recati dal DM 19.11.2008. Bisogna inoltre ricordare che, nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. L'applicazione della nuova sanzione si ha quando, in presenza di gravi irregolarità individuabili in base alla normale professionalità e diligenza dei soggetti che esercitano la funzione di revisione contabile, risulta: - omessa la formulazione di un giudizio con rilievi; - non formulato un giudizio negativo; - non rilasciata la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Per il perfezionamento della nuova fattispecie, il nuovo art. 9 co. 5 primo periodo del DLgs. 471/97 richiede che dalle omissioni di cui sopra derivi l'infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP.
Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 23 - 32
Bonus straordinario per le famiglie - Ambito applicativo e modalità di erogazione - Presentazione delle richieste - Termine del 28.2.2009 DI V.ME
Entro il 28.2.2009 i soggetti interessati ad ottenere l'erogazione del c.d. "bonus famiglia" (art. 1 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) relativo all'anno 2007 devono presentare apposita richiesta ai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). La domanda per ottenere l'agevolazione può essere presentata anche attraverso gli intermediari abilitati (es.: commercialisti, consulenti del lavoro, CAF). Qualora il bonus relativo al 2007 non possa essere erogato dai sostituti d'imposta (es.: nel caso in cui il richiedente abbia perso il posto di lavoro), l'istanza deve essere presentata in via telematica, mediante apposito modello, all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2009. Per quanto concerne l'agevolazione relativa all'anno 2008, i soggetti interessati devono presentare la domanda: - entro il 31.3.2009; - ove esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, entro il 30.6.2009 in via telematica all'Agenzia delle Entrate (mediante apposito modello). Il bonus, che va da 200,00 a 1.000,00 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare, deve essere erogato, per i soggetti che presentano domanda in base ai redditi 2007, entro il 31.3.2009.
Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 31
Fusione inversa - Applicabilità dell'imposta sostitutiva - Condizioni (ris. Agenzia Entrate 24.2.2009 n. 46) DI DE STEFANI
Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di fusione inversa: - è possibile riallineare i valori fiscali con quelli civili, attraverso l'imputazione del disavanzo da fusione ai beni provenienti dalla società controllante-incorporata mediante il pagamento dell'imposta sostituiva sulle riorganizzazioni aziendali ai sensi dell'art. 172 co. 10-bis del TUIR; - non possono essere riallineati i valori dei beni che già facevano parte, anteriormente alla fusione, del patrimonio aziendale della società controllata-incorporante. Al riguardo, si applica, quindi, l'interpretazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 secondo cui il disposto dell'art. 2 del DM 25.7.2008 (attuativo della disciplina in esame) prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva solo in relazione ai maggiori valori imputati "ai beni ricevuti", cioè ai soli beni provenienti dal patrimonio dell'incorporata ed attribuiti alla società incorporante per effetto della fusione. Si precisa, infine, che il regime dell'imposta sostitutiva è comunque precluso nell'ipotesi in cui il patrimonio ricevuto per effetto della fusione non sia configurabile quale compendio aziendale.
Fonte: ilsole24ore del 25 febbraio 2009, p. 25
Integrazione per effetto della crisi economica e dei mercati - Novità del DL 185/2008 convertito DI CRISCIONE
Gli studi di settore relativi a quei settori economici che risultano particolarmente colpiti dall'attuale crisi economica possono essere integrati secondo le modalità indicate dall'art. 8 del DL 185/2008. In particolare, l'integrazione sarà disposta tramite apposito DM, previo parere della Commissione di esperti, anche oltre i termini previsti dall'art. 1 co. 1 del DPR 195/99 per la pubblicazione in G.U. degli studi di settore nuovi o revisionati, vale a dire oltre il 31.12, limitatamente al 2008, ed oltre il 30.9, dal 2009. Sono stati, quindi, programmati due interventi integrativi: - il primo da attuarsi entro fine marzo 2009, operativo in sede di compilazione di UNICO 2009; - il secondo da operarsi sulla base dei dati emersi in sede dichiarativa. Sul punto, nel corso di un incontro tenutosi tra il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e i rappresentanti delle associazioni di categoria di commercianti e artigiani, è stata delineata la possibilità di applicare una seconda versione di GE.RI.CO. a quelle categorie economiche per le quali i correttivi ai relativi studi di settore apportati entro fine marzo ed operativi in sede di compilazione dei modelli da allegare ad UNICO 2009 non siano sufficienti ad adeguare i risultati degli studi agli effetti della crisi economica. L'eventuale seconda versione del software servirebbe per applicare i nuovi correttivi entro il 2010.
Fonte: ilsole24ore del 13 febbraio 2009, p. 25
Adeguata verifica della clientela - Operazioni collegate - Identificazione del titolare effettivo - Società fiduciarie (circ. Assosim n. 9/2009) DI SANTACROCE
La circolare Assosim n. 9/2009 commenta i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia ad alcuni quesiti precedentemente formulati. È stato, tra l'altro, chiarito che: - nel valutare le operazioni collegate si deve prescindere da un arco temporale di riferimento, senza tuttavia precisare come possano essere in concreto valorizzati i criteri di connessione indicati dalla normativa quali il soggetto che esegue l'operazione, l'oggetto o lo scopo cui sono dirette, se non limitandosi ad affermare che si tratta di criteri "alternativi e concorrenti"; - ai fini dell'identificazione del titolare effettivo non è necessaria la presenza dello stesso ed è possibile fare riferimento agli artt. 2359 c.c. e 93 del DLgs. 58/98. Nel caso in cui la soglia del 25% sia superata da più soggetti all'interno della medesima entità giuridica, occorre verificare in concreto il tipo di influenza effettivamente esercitata da ciascuno di essi. Ne deriva che non si può escludere che più soggetti possano assumere la qualifica di titolare effettivo; - le società fiduciarie (ex L. 1966/39) sono sottoposte agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando assumono la veste di cliente e sono obbligate a fornire tutte le informazioni necessarie sul titolare effettivo.
Fonte: ilsole24ore del 13 febbraio 2009, p. 29
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