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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Compensazione di crediti inesistenti - Regime sanzionatorio - Novità del DL 5/2009 DI SANTACROCE - SACRESTANO
Al fine di contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione attuati mediante crediti d'imposta inesistenti, il co. 18 dell'art. 27 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009, ha previsto un inasprimento delle relative sanzioni, stabilendo che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200%. Il trattamento sanzionatorio è ulteriormente intensificato dall'art. 7 co. 2 del DL 5/2009, il quale, inserendo al citato co. 18 dell'art. 27 del DL 185/2008 un ulteriore periodo, commina la sanzione nella misura del 200% dei crediti compensati a chiunque utilizzi i predetti crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare.
Fonte: ilsole24ore del 12 febbraio 2009, p. 5
Effetti dei diversi metodi di valutazione nella congiuntura economica sfavorevole DI ODORIZZI
Le forti oscillazioni di prezzo delle materie prime intervenute nel corso dell'anno, e in particolare nell'ultimo semestre, determinano effetti rilevanti sulla valutazione delle rimanenze di magazzino nei bilanci al 31.12.2008. Il metodo LIFO, rispetto al costo medio o al FIFO, tende a contrapporre, nel Conto Economico, ai ricavi più recenti costi più recenti; pertanto, in caso di prezzi decrescenti, tale metodo comporta: - un aumento di utili; - il mantenimento, nel valore delle rimanenze nello Stato patrimoniale, di costi più elevati di quelli correnti, con chiari effetti distorsivi sul bilancio In tale ipotesi, il parametro da assumere quale valore di mercato per determinare l'eventuale svalutazione è dato dal costo di sostituzione, se esso risulta inferiore al valore di carico (in precedenza correttamente determinato). Qualora il valore netto di realizzo (meno il normale margine di profitto) sia superiore al costo di sostituzione, entrambi tali valori siano inferiori al valore di carico e sia ragionevolmente certo che i prezzi di vendita non subiranno riduzioni, è consentito utilizzare tale maggior valore (documento OIC n. 13, § D.VI.b.5).
Fonte: ilsole24ore del 12 febbraio 2009, p. 24
Abolizione del libro soci - Conseguenze sulla disciplina del trasferimento delle quote - Novità del DL 185/2008 convertito - Rilievi critici DI NOTARI - ZABBAN
In sede di conversione in legge del DL 185/2008, nell'intento di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, si è provveduto ad abrogare il libro soci, con rilevanti conseguenze in ordine all'efficacia dei trasferimenti delle quote. In esito a tali modifiche, infatti, il nuovo art. 2470 c.c. stabilisce che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del "deposito" dell'atto presso il Registro delle Imprese. Gli Autori criticano tale soluzione evidenziando, in primo luogo, come, diversamente da quanto accade nelle società di persone, il trasferimento delle partecipazioni di srl potrebbe avvenire senza che gli amministratori ne abbiano comunicazione. Ne consegue che gli stessi: - non possono essere in grado di adempiere alle comunicazioni relative all'unico socio "entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale"; - non hanno più il potere/dovere di verificare il rispetto di eventuali limitazioni statutarie alla circolazione delle quote. Tale abrogazione sarebbe inutile anche rispetto alle finalità perseguite, rischiando, anzi, di comportare inefficienze e maggiori costi. Questi ultimi sarebbero connessi sia all'adeguamento alla nuova disciplina che in relazione alla situazione a regime. Tutti i cambiamenti connessi alla compagine sociale (ad esempio, indirizzo del socio, recapito di posta elettronica o fax), infatti, dovranno essere comunicati al Registro delle Imprese.
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2009, p. 25
Mancata segnalazione di un'operazione sospetta - Sanzionabilità nei novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione (Cass. n. 3043/2009) DI SANTACROCE - VOLO
Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Intervenendo in materia di omessa segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio, la Corte di Cassazione ha precisato che il "dies a quo" del termine in questione non va individuato nel momento della conoscenza dei fatti da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma in quello in cui la stessa autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di acquisizioni e valutazioni. La soluzione desta perplessità in quanto determina maggiore flessibilità in capo all'autorità che deve irrogare la sanzione, limitando, di fatto, la tutela dell'operatore.
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2009, p. 22
Proroga dei termini di scadenza al 30.9.2009 - Emendamento al DL 207/2008 (c.d. "milleproroghe") DI MORINA
Con un emendamento al DL 207/2008 (c.d. DL "milleproroghe"), sono state disposte le proroghe: - dal 31.7.2009 al 30.9.2009, del termine per la presentazione telematica sia delle dichiarazioni dei redditi (Modello UNICO) delle persone fisiche e delle società di persone, sia della dichiarazione IRAP; - dal settimo al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, del termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (Modello UNICO) dei soggetti IRES; - dal 31.7.2009 al 30.9.2009, del termine per la presentazione telematica della dichiarazione IVA in forma autonoma; - dal 31.3.2009 al 31.7.2009, del termine per la presentazione telematica del Modello 770 semplificato. Restano, invece, confermati i termini per il versamento delle imposte derivanti da UNICO e dagli altri modelli di dichiarazione.
Fonte: ilsole24 ore del 7 febbraio 2009, p. 23
Presentazione presso gli uffici doganali - Modalità DI FRUSCIONE - SANTACROCE
L'Agenzia delle Dogane, nella nota 2.1.2009 prot. 68939/RU/ACGT/AD, ha chiarito che le dichiarazioni d'intento possono essere presentate presso gli Uffici doganali anche a mezzo fax o con altro mezzo telematico (es. e-mail). È stata, pertanto, respinta la diversa posizione, sostenuta da alcuni Uffici, secondo cui gli esportatori abituali dovrebbero presentare l'originale cartaceo delle lettere d'intento. Secondo l'Agenzia, infatti, l'invio delle dichiarazioni in oggetto tramite fax o con altro mezzo telematico "soddisfa il requisito della forma scritta e il procedimento deve essere compiuto con tale documentazione senza richiedere né attendere l'originale in forma cartacea".
Fonte: ilsole24ore del 9 febbraio 2009, p. 5
Incongruenze tra i costi e i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche dell'attività svolta - Legittimità dell'accertamento (Cass. 19.1.2009 n. 1136) DI PARENTE
L'avviso di accertamento è legittimo qualora i ricavi dichiarati dal contribuente "accertato" siano scarsamente attendibili. In particolare, la Corte di Cassazione rileva che: - ove l'Ufficio motivi sufficientemente l'accertamento, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ai ricavi e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, la rettifica può ritenersi legittima; - non è necessario che la rettifica sia preceduta dal riscontro analitico della congruenza e della verosomiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente.
Fonte: ilsole24ore del 9 febbraio 2009, p. 4
Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 convertito - Risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti di Telefisco 2009 DI TOSONI
Relativamente alla parziale deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte dirette, nelle risposte fornite nel corso di Telefisco 2009, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che: - la deduzione compete in ogni caso nella misura forfetaria del 10%, indipendentemente dalla quota di IRAP riferibile agli interessi passivi e alle spese del personale dipendente; - in ogni caso, il beneficio non spetta se non vengono sostenuti interessi passivi e/o costi relativi al personale; - relativamente ai rimborsi, il 10% dell'IRAP rappresenta il massimo importo deducibile dalle imposte sui redditi e non il massimo importo rimborsabile. Con riferimento alle società che applicano il regime del consolidato fiscale (artt. 117 e ss. del TUIR), è stato chiarito che la deduzione va applicata comunque dalla singola società che ne matura i presupposti, concorrendo in tal modo alla determinazione dell'imponibile di gruppo. Per quanto concerne i rimborsi, la società consolidante presenta la relativa istanza tenendo conto degli imponibili IRES determinati dalle singole società; per i periodi precedenti l'opzione, l'istanza va presentata dalle singole società. In relazione alle società "trasparenti", l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'istanza di rimborso deve essere presentata dai soci, sulla base dell'imponibile IRPEF/IRES rideterminato tenendo conto del reddito attribuito per trasparenza dalla singola società "trasparente" (e ricalcolato da quest'ultima tenendo conto della deduzione).
Fonte: ilsole24ore del 29 gennaio 2009, p. 5
Abolizione del libro soci - Conseguenze sulla disciplina del trasferimento delle quote - Novità del DL 185/2008 convertito DI BUSANI
L'art. 16 co. 12-septies del DL 185/2008, inserito in sede di conversione in L. 28.1.2009 n. 2, elimina il libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori (a decorrere dal 29.3.2009). L'abrogazione del libro soci nelle srl determina una serie di rilevanti conseguenze, in particolare, in materia di trasferimento delle quote. Esso, infatti, avrà efficacia nei confronti della società non più, chiaramente, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, ma dal deposito (protocollazione) dell'atto al Registro delle Imprese. Ciò desta talune perplessità, in quanto la semplice protocollazione non rende l'atto visibile a chi esegue una visura camerale e perché potrebbe anche accadere che l'atto depositato (e protocollato) non sia successivamente iscritto. Si consideri, inoltre, che, nella disciplina ancora vigente, gli amministratori, in quanto tenuti ad iscrivere l'atto di trasferimento nel libro soci, possono opporsi nel caso di cessione di partecipazioni in violazione di clausole statutarie. Con l'eliminazione del libro soci, ciò non sarà più possibile, determinando la necessità di interrogarsi: - su come valutare l'atto iscritto abusivamente; - sulle contromisure da adottare per prevenire o eliminare un'iscrizione abusiva; - sulla responsabilità del professionista che deposita gli atti in violazione delle disposizioni statutarie.
Fonte: ilsole24ore del 29 gennaio 2009, p. 25
Assunzioni in aree svantaggiate - Assunzioni effettuate nel 2008 - Approvazione del modello di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate DI MORINA
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del 26.1.2009, il modello di comunicazione relativa al credito d'imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate (Modello C/IAL), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell'art. 6 co. 4 del DM 12.3.2008. Il modello: - deve essere utilizzato dai datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza (Modello IAL) di attribuzione del credito d'imposta, previsto dall'art. 2 co. 539-547 della L. 244/2007, per comunicare i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale; - deve essere presentato, in via telematica, dalle ore 10:00 del 2.2.2009 alle ore 24:00 del 31.3.2009, utilizzando il prodotto di gestione denominato "COMUNICAZIONE IAL" reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 29.1.2009. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata; il suo mancato invio comporta i medesimi effetti del mancato mantenimento del livello occupazionale e, dunque, la decadenza dal beneficio a partire dall'anno in cui la comunicazione deve essere presentata.
Fonte: ilsole24ore del 27 gennaio 2009, p. 26
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