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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Reati ambientali - Esclusione della responsabilità (Cass. 41329/2008) DI NEGRI
I reati ambientali non rientrano tra i c.d. "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001. Ciò nonostante la legge delega [cfr. l'art. 11 co. 1 lett. d) della L. 300/2000] includesse anche queste fattispecie tra quelle per le quali si sarebbe potuto attribuire ad un ente la nuova forma di responsabilità, quale conseguenza della condotta posta in essere da soggetti "apicali" o da dipendenti. E, infatti, né, dapprima, il governo ha ritenuto opportuno esercitare la delega in relazione a questo settore, né, successivamente, interventi modificativi hanno provveduto ad introdurre la categoria di illeciti in questione tra i "reati presupposto" (come, invece, accaduto in numerosi altri settori).
Fonte: ilsole24ore del 15 dicembre 2008, p. 13
Richiesta di iscrizione di ipoteca o sequestro conservativo in base al processo verbale di constatazione - Ambito applicativo - Novità del DL 185/2008 DI SANTACROCE
L'art. 22 del DLgs. 472/97 prevede che, qualora l'Ente impositore abbia fondato timore di perdere la garanzia del credito erariale, il giudice tributario, su istanza dell'Ente stesso, può autorizzare l'iscrizione di ipoteca o il sequestro conservativo dei beni del debitore/contribuente e dei coobbligati in solido. Secondo parte della giurisprudenza, tale norma, essendo contenuta nel DLgs. 472/97, avrebbe potuto riguardare solo gli importi inerenti le sanzioni. Il DL 185/2008 prevede espressamente che l'art. 22 del DLgs. 472/97 opera anche con riferimento ai tributi. Pertanto, qualora sussistano le c.d. "esigenze cautelari" (verosomiglianza della pretesa e pericolo per la riscossione), l'Ente può ricorrere al giudice tributario al fine di ottenere le suddette misure sulla base del processo verbale di constatazione o dell'avviso di accertamento.
Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 28
Revisione di 69 studi di settore DI CRISCIONE
Giovedì 11.12.2008 si riunirà la Commissione di esperti per gli studi di settore per la validazione dei 69 studi di settore per i quali era stata programmata la revisione per l'anno in corso. Si tratta della revisione ordinaria degli studi di settore di cui all'art. 1 del DPR 195/99 (come modificato dal DL 112/2008), a norma del quale gli studi di settore applicabili per il 2008 devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 dello stesso anno. Eventuali ulteriori integrazioni degli studi di settore potranno comunque essere disposte con apposito DM anche oltre il predetto termine, al fine di tenere conto degli effetti che l'attuale crisi economica determina su determinati settori o aree territoriali (art. 8 del DL 185/2008). A tal fine, la SOSE, in collaborazione con le associazioni di categoria, sta predisponendo appositi questionari che saranno sottoposti ai soggetti che applicano gli studi di settore per un primo monitoraggio dei dati che hanno subito variazioni per effetto della crisi.
Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 29
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e soggetti non autosufficienti - Bozza del modello per la richiesta DI CAVESTRI
Sono stati predisposti dall'Agenzia delle Entrate i modelli per fruire del bonus straordinario, ex art. 3 del DL 185/2008, che potrà essere chiesto da lavoratori dipendenti, pensionati e non autosufficienti che si trovano al di sotto di una certa soglia di reddito e vantano una particolare composizione del nucleo familiare. In particolare, il soggetto interessato dovrà presentare la richiesta al sostituto d'imposta: - nella quale autocertifica il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445; - sulla base del modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; - entro il 31.1.2009 (per il bonus relativo all'anno 2007), ovvero entro il 31.3.2009 (per il bonus relativo all'anno 2008); - anche mediante i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc.). In assenza del sostituto d'imposta, il soggetto interessato può presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate: - qualora riferita all'anno 2007, entro il 31.3.2009, in via telematica; - qualora riferita all'anno 2008 entro il 30.6.2009, in via telematica, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, oppure con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008. La presentazione della richiesta in via telematica può avvenire anche avvalendosi degli intermediari abilitati. Entrambi i modelli devono contenere i dati personali del richiedente (codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita e Comune di residenza), l'autocertificazione di residenza, dei componenti del nucleo familiare e dei relativi redditi percepiti, l'anno di riferimento dei requisiti (la misura del beneficio, infatti, varia in funzione del reddito complessivo e del numero dei componenti del nucleo familiare, può variare da un importo minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro). Nel modello per il sostituto d'imposta l'ultima parte è riservata all'intermediario che dovrà erogare il bonus in busta paga tra febbraio e aprile 2009, mentre in quello che si consegna all'Agenzia delle Entrate devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN) per il versamento.
Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 25
Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità - Bozza di Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Effetti ai fini IVA DI RICCA
Il DM attuativo della disciplina delle spese di rappresentanza, approvato in data 12.11.2008 e ora in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti e di conseguente pubblicazione in G.U., esplica effetto anche ai fini IVA. Infatti, ai sensi dell'art. 19-bis1 lett. h) del DPR 633/72, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 25,82. Pertanto, la nozione di spesa di rappresentanza recata dal citato DM si estende direttamente e automaticamente ai fini IVA, con il risultato che: - gli acquisti di beni e servizi che vengono qualificati come spese di rappresentanza non attribuiscono il diritto alla detrazione dell'IVA, anche nell'ipotesi in cui siano indeducibili dal reddito d'impresa (ad esempio, in quanto viene superato il plafond di deducibilità); - per gli acquisti di beni e servizi che non vengono qualificati come spese di rappresentanza, si applicano le regole generali secondo le quali l'IVA è ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con l'attività generatrice di operazioni imponibili ed equiparate.
Fonte: italiaoggi del 14 novembre 2008, p. 49
Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Capannone in corso di costruzione (ris. Agenzia Entrate 12.11.2008 n. 434) DI TOSONI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la procedura di scorporo del valore fiscale delle aree sulle quali insistono fabbricati strumentali (art. 36 co. 7, 7-bis e 8 del DL 223/2006) deve essere adottata solo nel momento in cui il fabbricato stesso costituisca un "edificio significativo" nell'accezione dell'art. 2645-bis co. 6 c.c.). In caso contrario, il valore fiscalmente ammortizzabile è pari all'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione del fabbricato stesso. Nel caso preso in esame dalla risoluzione 12.11.2008 n. 434 non è stata rinvenuta la presenza di un "edificio significativo" con riferimento ad un'area sulla quale esistevano solamente una fondazione stradale con annesse recinzioni, tubazioni, piazzale, marciapiedi, segnaletica ed aiuole, quando invece l'art. 2645-bis c.c. impone che siano stati realizzati almeno il fabbricato al rustico, comprensivo delle mura perimetrali, e la copertura.
Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2008, p. 34
Trasferimenti transfrontalieri di denaro contante - Dichiarazione di trasferimento - Termine di rilascio della dichiarazione - Recepimento della Direttiva n. 1889/2005/CE DI MOBILI
Dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri del 19.11.2008 lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 1889/2005/CE, in materia di controlli sui trasferimenti transfrontalieri di denaro contante. Lo schema di DLgs., tra l'altro, prevede: - un nuovo modello di dichiarazione per la comunicazione dei trasferimenti di denaro contante di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro, recante anche l'indicazione del mezzo di trasporto utilizzato e l'itinerario seguito; - l'eliminazione del termine di 48 ore posteriori o antecedenti il passaggio transfrontaliero (tra i Paesi della Comunità europea) per il rilascio della dichiarazione; - il sequestro delle somme eccedenti 10.000,00 euro in caso di omessa dichiarazione, - la possibilità di un'oblazione agevolata, all'atto della contestazione, tramite il versamento del 5% del denaro eccedente 10.000,00 euro. L'entrata in vigore della nuova disciplina è prevista per l'1.1.2009.
Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2008, p. 39
Utilizzazione dell'immobile per attività sportiva - Irrilevanza ai fini dell'esenzione (Cass. 17.10.2008 n. 25376) DI ALBERICI
Deve scontare l'ICI la società di capitali proprietaria di campi sportivi, anche se sono costruiti su terreni di proprietà del Comune. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 7 del DLgs. 504/92, relativo alle tipologie di immobili esentati dal pagamento dell'imposta, affermando che l'agevolazione non spetta alle società di capitali (nello specifico, una Srl), che per la loro stessa natura non possono non avere scopi economici, anche se svolgono attività assistenziali, culturali, ricreative, sportive o didattiche. L'esenzione dall'ICI, infatti, spetta a condizione che gli immobili vengano utilizzati direttamente dall'ente possessore e che siano destinati esclusivamente ad attività non produttive di reddito. Condizione, quest'ultima, carente, per la natura stessa della società di capitali.
Fonte: italiaoggi del 5 novembre 2008, p. 40
Presentazione all'Ufficio incompetente - Validità della dichiarazione (Cass. 29.10.2008 n. 25908) DI FUOCO
La presentazione della dichiarazione dei redditi ad un ufficio territorialmente incompetente non ne pregiudica la legittimità. L'assunto si basa sull'operatività del legittimo affidamento di cui all'art. 10 della L. 212/2000 (c.d. "Statuto dei diritti del Contribuente"). In base a ciò, i giudici hanno precisato che non può essere considerata omessa una dichiarazione presentata ad un ufficio incompetente, ma pervenuta all'ufficio competente trenta giorni dopo lo spirare del termine di presentazione.
Fonte: italiaoggi del 5 novembre 2008, p. 40
Decorrenza dei termini di registrazione - Regime sanzionatorio - Applicazione del favor rei (Trib. Chieti 13.9.2008 n. 126) DI DE ANGELIS
Ai sensi dell'art. 36 co. 3 del DLgs. 231/2007, in vigore dal 29.12.2007, i professionisti devono adempiere agli obblighi di registrazione dei dati nell'archivio unico entro trenta giorni dal temine della prestazione professionale. La previgente disciplina (art. 6 co. 1 del DM 141/2006, attuativo del DLgs. 56/2004) imponeva l'inserimento dei dati identificativi e delle informazioni nell'archivio unico tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo all'identificazione del cliente. La violazione degli obblighi di registrazione era punita con una multa da 2.582,00 a 12.911,00 euro (cfr. l'art. 13 co. 7 del DL 625/79, convertito nella L. 15/80). Il Tribunale di Chieti, con sentenza 13.9.2008 n. 126 - dopo avere evidenziato come l'art. 64 del DLgs. 231/2007 abbia abrogato, a decorrere dal 29.12.2007, l'intero DLgs. 56/2004 ed i relativi provvedimenti attuativi - ha stabilito che la nuova disciplina si applica anche alle prestazioni professionali iniziate anteriormente alla suddetta data in relazione alle quali sia già decorso il termine di trenta giorni dalla identificazione del cliente. Anche in relazione a queste, infatti, deve applicarsi il nuovo termine di 30 giorni decorrente dal momento della conclusione della prestazione professionale. E' stato, quindi, assolto il professionista che aveva lasciato decorrere il termine di 30 giorni dall'identificazione del cliente, in quanto, in applicazione del principio del favor rei, nessuno può essere punito per un fatto che non è più previsto dalla legge come reato.
Fonte: italia oggi del 28 ottobre 2008, p. 40
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