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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Imposte pagate da un consorzio - Detraibilità pro quota per le imprese consorziate (ris. Agenzia Entrate 3.10.2008 n. 368) DI TOSONI
La ris. Agenzia delle Entrate 3.10.2008 n. 368 fornisce importanti chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 165 del TUIR, concernente i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero. In particolare, la risoluzione prende in esame il caso di un consorzio che cura la realizzazione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera situata all'estero e paga, nello Stato estero, le imposte per il reddito ivi prodotto. Nel nostro ordinamento il consorzio è considerato un soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR, pur avendo un reddito tendenzialmente nullo dal momento che i ricavi vengono ribaltati sulle società consorziate. Il consorzio, pertanto, non ha l'opportunità di detrarre in Italia le imposte pagate nello Stato estero. A tale proposito l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, chiarisce che il consorzio ha uno scopo mutualistico e agisce come mandatario (seppure senza rappresentanza) delle imprese consorziate e che, pertanto, gli effetti economici e reddittuali dell'attività posta in essere in esecuzione dei contratti di appalto dallo stesso conclusi "si producono direttamente ed esclusivamente in capo alle consorziate". Poiché, ai sensi dell'art. 165 co. 1 del TUIR, il presupposto fondamentale per il riconoscimento dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero è il concorso di questi ultimi alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente, in capo al quale gli stessi sono sottoposti a tassazione nel nostro Paese, l'Agenzia delle Entrate ritiene corretto sostenere che tale credito d'imposta spetti alle imprese consorziate in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.
Fonte: ilsole24ore del 4 ottobre 2008, p. 30
Ddl sul federalismo fiscale - Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Ddl e della bozza di DL sul riequilibrio economico finanziario di Regioni ed Enti locali DI COLOMBO
In data 3.10.2009 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, che passa ora all'esame del Senato. L'obiettivo del Governo è di giungere all'approvazione definitiva del provvedimento entro la fine dell'anno. Tra le principali misure previste dal Ddl in commento vi è la distinzione, a livello regionale, tra: - funzioni fondamentali, tra le quali rientrano la sanità, l'assistenza, l'istruzione e in parte il trasporto pubblico locale; - funzioni non fondamentali. Per la copertura economica delle funzioni fondamentali, le Regioni avranno a disposizione: - un tributo proprio, per ora individuato nell'IRAP; - l'aliquota "riservata" IRPEF, uguale su tutto il territorio, ma modificabile a seconda delle esigenze territoriali; - l'addizionale IRPEF; - la compartecipazione all'IVA; - la perequazione, cioè lo strumento con il quale verrà compensato lo svantaggio che il sistema federalista comporta alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante rispetto all'attuale sistema di finanza derivata, che sarà statale. Per la copertura delle altre funzioni, invece, potranno essere usati i tributi propri e la perequazione, che dovrà attutire le differenze tra territori ricchi e poveri, senza alterare la graduatoria esistente.
Fonte: ilsole24ore del 4 ottobre 2008, p. 6
Delibere assembleari in materia di fusioni, scissioni e recesso del socio (massime dei notai del Triveneto) DI BUSANI
Il Comitato triveneto dei notai ha elaborato alcune nuove massime in materia di deliberazioni assembleari relative a fusioni, scissioni e recesso. Relativamente a fusioni e scissioni, si precisa che: - in presenza del consenso unanime dei soci di tutte le società coinvolte nell'operazione, è possibile apportare al progetto anche modifiche incidenti sui diritti dei soci, restando precluse solo quelle potenzialmente incidenti sui diritti dei terzi (l'argomento della modifica, peraltro, deve essere messo all'ordine del giorno); - nonostante il silenzio del legislatore, devono ritenersi applicabili anche alle società azionarie alcune semplificazioni previste per le operazioni di fusione di società non azionarie. In ordine al diritto di recesso, inoltre, è stabilito che, nell'ambito di un'assemblea totalitaria nel corso della quale maturi il diritto di recesso in capo ai soci non consenzienti, è possibile: - esprimere, seduta stante, la volontà di recedere e di accettare la quantificazione della liquidazione della partecipazione, a fronte dell'impegno degli altri soci a non revocare la deliberazione adottata; - dar luogo, sempre contestualmente, all'acquisizione delle partecipazioni oggetto di recesso da parte degli altri soci ovvero, se i soci stessi vi consentono, da parte di terzi; - in mancanza di acquirenti, l'organo amministrativo può deliberare l'acquisto delle azioni mediante le riserve disponibili (in mancanza di queste, l'assemblea può deliberare, immediatamente, la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società).
Fonte: ilsole24ore del 2 ottobre 2008, p. 34
Rivalutazione dei beni d'impresa e delle aree fabbricabili - Perfezionamento dell'opzione (ris. Agenzia Entrate 29.9.2008 n. 362) DI DEOTTO
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la rivalutazione dei beni d'impresa (art. 1 co. 469 della L. 266/2005) e l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione (art. 1 co. 472 della L. 266/2005) si perfezionano con l'indicazione dei valori assoggettati a imposta sostitutiva nel Modello UNICO. L'omesso o ritardato versamento delle imposte sostitutive, o della prima rata di esse, comporta invece la sola iscrizione a ruolo delle somme non versate, o versate in misura insufficiente o tardiva. Non risulta, tuttavia, chiaro se tale principio possa essere esteso a tutte le imposte sostitutive. La problematica si pone, in particolare, con riferimento alle imposte sostitutive per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dei soggetti IRPEF non imprenditori di cui agli art. 5 e 7 della L. 448/2001: la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 aveva infatti ritenuto, sul punto, che condizione imprescindibile affinchè la rivalutazione si potesse considerare perfezionata era il versamento tempestivo dell'imposta sostitutiva, o della prima rata di essa.
Fonte: ilsole24ore del 3 ottobre 2008, p. 34
Termine del 30.9.2008 - Integrazione della dichiarazione nei novanta giorni DI MORINA
Ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, le dichiarazioni dei redditi "possono essere integrate per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito d'imposta o di un minor credito", purché l'integrazione avvenga non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo. Qualora non si ravvisi ipotesi di errore o omissione, bensì il contribuente intenda riformulare scelte già operate nella dichiarazione originaria (es. deduzione della plusvalenza realizzata ex art. 86 del TUIR in non più di cinque quote costanti), è fatta salva la possibilità di rettificare la dichiarazioni entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine legale (ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2002 n. 325). La dichiarazione rettificativa sostituisce, in tal modo, la dichiarazione originaria. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa per la tardiva presentazione della dichiarazione, prevista dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97.
Fonte: ilsole24ore del 3 ottobre 2008, p. 34
Affrancamento dei disavanzi di fusione, scissione e conferimento (circ. Agenzia Entrate 25.9.2008 n. 57) DI DE STEFANI
La circolare commenta le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell'art. 176 co. 2-ter del TUIR, alla luce delle norme attuative emanate con il DM 25.7.2008. Ad avviso della circolare: - il requisito dell'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni deve essere verificato in capo al soggetto "avente causa" dell'operazione (società conferitaria, incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione), indipendentemente dalla classificazione contabile adottata dalla società "dante causa"); - in caso di affrancamento parziale, tutti i beni della medesima categoria omogenea devono essere riallineati secondo una medesima percentuale; - l'opzione può essere esercitata anche da parte di soggetti che imputano il reddito per trasparenza, ancorchè i benefici connessi al riallineamento dei valori esplichino efficacia sui soci. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il riconoscimento dei maggiori valori ai fini IRAP sarebbe subordinato all'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, sebbene ammortamenti e plusvalenze rilevino, in via generale, secondo i dati di bilancio. Ad avviso della circolare 25.9.2008 n. 57 (§ 6), "il principio generale di neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda comporta, infatti, che, anche ai fini IRAP, non sia possibile dar rilevanza ai maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all'affrancamento mediante l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter del TUIR".
Fonte: ilsole24ore del 26 settembre 2008, p. 33
Operazioni di fusione e scissione di srl - Proposta di direttiva della Commissione Europea DI BRIVIO
Nell'ottica di una più generale semplificazione volta a ridurre la burocrazia e i costi amministrativi delle operazioni di modifica della struttura societaria, la Commissione Europea ha presentato il 25.9.2008 una proposta di direttiva afferente alle regole che disciplinano fusioni e scissioni di società a responsabilità limitata. In particolare, la semplificazione prevede: - l'uso di Internet e del corriere elettronico per pubblicare i progetti di fusione o scissione da trasmettere agli azionisti; - la riduzione degli obblighi procedurali, se certi documenti vengono ritenuti dagli azionisti inutili, e nel caso di fusioni o scissioni semplificate fra società madri e filiali.
Fonte: ilsole24ore del 26 settembre 2008, p. 33
Riflessi penali DI NISCO
La disciplina dell'adesione ai processi verbali di constatazione deve essere coordinata con quella prevista per i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000. Per ciò che concerne la maggior parte delle fattispecie criminose, ai fini della sussistenza del reato occorre, oltre al dolo specifico, il superamento delle c.d. "soglie di punibilità": di conseguenza, qualora i rilievi mossi in sede di stesura del processo verbale siano tali da comportare il superamento delle suddette soglie, il processo penale ben può avere inizio, a nulla rilevando l'intervenuta adesione. Ciò premesso, occorre evidenziare che il procedimento penale scaturisce, nella maggior parte dei casi, da una denuncia presentata dai verificatori, che può essere inoltrata all'atto della redazione sia del processo verbale sia dell'avviso di accertamento. In particolare, secondo la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 14.4.2000 n. 114000 (§ 3.2), l'accertamento dei reati va effettuato "senza ritardo": in base a ciò, spesso la denucia viene inoltrata prima della conclusione della verifica. Per contro, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 4.8.2000 n. 154 (§ 7), sono propensi a proporre la denuncia al termine delle verifiche fiscali, talvolta all'atto dell'emanazione dell'avviso di accertamento. Dalle considerazioni effettuate consegue che, qualora dai controlli emergessero circostanze tali da integrare gli estremi di una fattispecie criminosa, il contribuente, specie se la verifica è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, avrebbe interesse, al termine del controllo, ad instaurare il contraddittorio finalizzato all'accertamento con adesione, posto che, in tal modo, la pretesa fiscale potrebbe essere ridotta, in sede di concordato, al di sotto della soglia penalmente rilevante. In quest'ultima ipotesi, l'adesione ai processi verbali non sarebbe quindi conveniente.
Fonte: italiaoggi del 24 settembre 2008, p 40
Principali novità (circ. Assonime 23.9.2008 n. 53) DI GAIANI
Assonime analizza le principali novità del Modello UNICO 2008 SC. L'art. 1 co. 5 primo periodo del DPR 22.7.98 n. 322, come sostituito dall'art. 1 co. 94 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), stabilisce che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'IRES, sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, è sottoscritta anche "dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione" (novità che dovrebbe implicare l'estensione dell'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione in capo a tutti i componenti del collegio sindacale incaricato di svolgere anche il controllo contabile). Il comma 5 primo periodo dell'art. 9 del DLgs. 471/97 (come modificato dall'art. 1 co. 92 della L. 244/2007, Finanziaria 2008) stabilisce, inoltre, che nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP i quali nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c., si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. Solo in relazione a quest'ultima disposizione normativa, il legislatore della Finanziaria 2008 ha avuto cura di precisarne la decorrenza: a partire dal bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (art. 1 co. 93 della L. 244/2007). La circolare Assonime 30.9.2008 n. 53 ritiene che anche la modifica apportata all'art. 1 co. 5 primo periodo del DPR 322/98 abbia la medesima decorrenza e sia dunque applicabile soltanto a partire dal Modello UNICO 2009. La sottoscrizione del Modello UNICO 2008, quindi, deve essere ancora operata: - dal solo presidente del collegio sindacale, ove tale organo abbia il controllo contabile ovvero - dal solo rappresentante della società di revisione (o dal revisore unico). L'art. 83 del TUIR, così come modificato dall'art. 1 co. 58 lett. a) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), dispone che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il reddito imponibile è determinato, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, in base ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS/IFRS. Ai sensi dell'art. 1 co. 61 della L. 244/2007, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Tuttavia, per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali. Pertanto, secondo Assonime, la disposizione dovrebbe essere già applicabile per l'esercizio 2007 (Modello UNICO 2008). Assonime auspica che questa tesi venga ratificata dal decreto di attuazione di prossima emanazione.
Fonte: ilsole24ore del 24 settembre 2008 p. 37
Ricorso contro il diniego - Giurisdizione amministrativa - Esclusione (TAR Friuli Venezia Giulia 28.8.2008 n. 452) DI BONGI
L'art. 19 del DPR 602/73 sancisce che l'Agente della Riscossione può concedere al contribuente, al ricorrere di determinati presupposti, la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Con la direttiva 27.3.2008 n. 12 (§ 4.3), Equitalia, riprendendo i principi di cui alla L. 241/90 (c.d. "legge sul procedimento amministrativo"), ha illustrato il procedimento che potrebbe instaurarsi in caso di rigetto dell'istanza di rateazione, che può essere così sintetizzato: - presentazione dell'istanza da parte del contribuente; - comunicazione di Equitalia contenente i motivi dell'eventuale rigetto e produzione di memorie difensive da parte del contribuente entro i successivi dieci giorni (art. 10-bis della L. 241/90); - notifica dell'atto di diniego, entro novanta giorni dalla proposizione dell'istanza (art. 2 co. 3 della L. 241/90). La comunicazione di Equitalia interrompe i novanta giorni previsti per la notifica del provvedimento di rigetto, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte del contribuente. I motivi del diniego potrebbero essere inerenti l'assenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria o la decadenza dal beneficio della rateazione. Equitalia ha specificato che il diniego può essere impugnato dinanzi la giustizia amministrativa. Investito della questione, il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza 28.8.2008 n. 452, ha però dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Fonte: italia oggi del 23 settembre 2008, p. 40
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