Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 27/05/2008 @ 10:07:53, in Rassegna stampa, linkato 85 volte)

Risposte dell'Agenzia delle Entrate alla teleconferenza di Italia Oggi DI LIBURDI

L'Agenzia delle Entrate, in occasione della teleconferenza di Italia Oggi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle società non operative e allo scioglimento agevolato delle stesse. Con riferimento alle società di persone, si osserva innanzitutto che, per la corretta applicazione del richiamo effettuato dall'art. 1 co. 113 della L. 296/2006 (poi riproposto dalla L. 244/2007) all'art. 47 co. 7 del TUIR (che prevede la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione), le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. L'Agenzia delle Entrate chiarisce poi che detti importi non costituiscono reddito per i soci e che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Pertanto, anche nel caso delle società di persone, occorrerà confrontare il valore normale o catastale del bene assegnato al socio e la base imponibile assoggettata a tassazione da parte della società al netto dell'imposta sostitutiva. Successivamente, il risultato dovrà essere confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, nel caso in cui emerga un'eccedenza, la stessa dovrà essere tassata come reddito da partecipazione. L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che il fatto che la società partecipata non proceda alla distribuzione di dividendi al semplice fine di non dover ricorrere a finanziamenti che potrebbero dare luogo ad interessi passivi indeducibili, non avendo, invece, in prospettiva dei piani di investimento che giustifichino la mancata distribuzione, non costituisce elemento sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione.

Fonte: italia oggi del 27 maggio 2008, p. 35

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Di Eduardo (del 27/05/2008 @ 10:06:09, in Rassegna stampa, linkato 93 volte)

Termine di presentazione - Proroga al 10.7.2008 - Intervento del Sottosegretario Molgora DI MARRO - MORINA

Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Molgora, ha annunciato la proroga al 10.7.2008: - del termine per la trasmissione telematica (diretta o tramite intermediario) del Modello 770/2008 Semplificato (termine attualmente fissato al 3.6.2008); - del termine per la trasmissione telematica dei Modellli 730/2008 da parte dei CAF e degli altri intermediari abilitati (termine attualmente fissato al 25.6.2008). L'eventuale proroga di cui al secondo punto potrebbe rendere necessario altresì il differimento del termine per comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile del Modello 730-4. Resterebbe invece fissata al 3.6.2008 la scadenza per la consegna del 730/2008 ai CAF o agli altri intermediari abilitati da parte dei contribuenti interessati. Si ribadisce che si tratta unicamente di anticipazioni, non ancora ufficializzate.

Fonte: ilsole24ore del 27 maggio 2008, p. 31

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Di Eduardo (del 26/05/2008 @ 12:34:11, in Rassegna stampa, linkato 122 volte)

Prova - Estratto di ruolo - Insufficienza (C.T. Prov. Bari 48/15/08) DI CARNIMEO

La prova della notificazione della cartella non può essere fornita mediante l'esibizione in giudizio del c.d. "estratto di ruolo". Nella fattispecie in oggetto, il contribuente ha impugnato un avviso di pagamento (presumibilmente emanato ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73) sulla base della mancata notifica dell'atto "presupposto", costituito dalla cartella di pagamento. In giudizio, l'Agente della Riscossione ha sostenuto di avere notificato correttamente quest'ultimo atto e, a tal fine, ha prodotto il c.d. "estratto di ruolo", ovvero un riepilogo dei dati relativi a una determinata iscrizione a ruolo, ove sono indicati l'Ente impositore, la sua causale, il numero della cartella e la data di notifica. A confutazione di ciò, i giudici hanno affermato che la prova della notifica deve essere assolta tramite l'esibizione: - dell'avviso di ricevimento, in ipotesi di notifica eseguita a mezzo posta; - della relata, nelle altre tipologie di notifica.

Fonte: ilsole24ore del 26 maggio 2008, p. 5

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Di Eduardo (del 26/05/2008 @ 12:32:42, in Rassegna stampa, linkato 117 volte)

Requisiti di fallibilità - Novità del DLgs. 169/2007 DI NARDECCHIA

L'art. 1 del RD 267/42 disegna l'area degli imprenditori commerciali assoggettabili a fallimento. Su tale norma è intervenuto dapprima il DLgs. 5/2006, determinando una notevole contrazione dell'area della fallibilità, e, successivamente, il DLgs. 169/2007, che ha potenzialmente ampliato tale area e ha fatto ricadere sul debitore l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti di non fallibilità. Quest'ultima disciplina si applica ai procedimenti prefallimentari introdotti dopo l'1.1.2008 ed a quelli pendenti alla medesima data, ma non ancora definiti. I dati relativi ai primi mesi di applicazione della nuova disciplina rivelano: - l'aumento delle dichiarazioni di fallimento rispetto al 2007; - la riduzione delle istanze di fallimento depositate. Questo dato contrastante potrebbe essere la conseguenza: - della difficoltà, da parte del mercato, di percepire la portata del secondo intervento legislativo di riforma (DLgs. 169/2007), peraltro non accompagnato da una risonanza mediatica pari al primo intervento di riforma (DLgs. 5/2006); - della mancanza di prassi giurisprudenziali in grado di rendere evidente come al creditore spetti esclusivamente l'onere di provare l'insolvenza del debitore ed il fatto che esso sia un imprenditore commerciale.

Fonte: ilsole24ore del 26 maggio 2008, p. 1 

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Di Eduardo (del 26/05/2008 @ 12:30:04, in Rassegna stampa, linkato 110 volte)

Deduzioni per assicurare la riduzione del cuneo fiscale - Indicazione nel Modello UNICO 2008 DI SACRESTANO 

I quadri IQ del Modello UNICO 2008 contengono una sezione che deve essere utilizzata per la determinazione dell'ammontare effettivamente fruibile delle deduzioni (sia "nuove" che previgenti) spettanti a fronte dell'impiego di personale dipendente. Detta sezione è comune a tutti i Modelli di dichiarazione (persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali, enti non commerciali). La compilazione del prospetto è finalizzata a consentire la verifica del rispetto della condizione posta dall'art. 11 co. 4-septies del DLgs. 446/97, in base al quale, per ogni dipendente, l'ammontare deducibile non può eccedere la somma della retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Ai fini del calcolo del limite in oggetto, non si tiene conto delle maggiorazioni della deduzione per incrementi occupazionali previste dai commi 4-quinquies (aree svantaggiate) e 4-sexies (lavoratrici svantaggiate) dell'art. 11 del DLgs. 446/97.

Fonte: ilsole24ore del 26 maggio 2008, p. 3

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Di Eduardo (del 21/05/2008 @ 12:42:16, in Rassegna stampa, linkato 170 volte)

Società non operative - Determinazione della base imponibile minima IRAP - Inclusione del valore delle partecipazioni (ris. Agenzia Entrate 20.5.2008 n. 206) DI GIORGETTI

Le partecipazioni non possono essere escluse dalla base di calcolo per la determinazione della base imponibile minima IRAP delle società non operative, anche qualora i dividendi non rientrino, in via ordinaria, nella base imponibile IRAP della società (nel caso di specie, una holding industriale). Infatti, l'art. 30 co. 3-bis della L. 724/94 prevede uno specifico criterio di determinazione del valore minimo della produzione IRAP comunque indipendente da quello analitico previsto dal DLgs. 446/97. In altri termini, ogniqualvolta si è in presenza di uno specifico criterio di determinazione ordinaria della base imponibile, lo stesso non può assumere rilevanza nella determinazione del valore della produzione minimo IRAP, considerato che il calcolo di detto valore è basato su regole indipendenti rispetto a quelle utilizzate per la determinazione ordinaria del valore della produzione. Peraltro, Assonime (circolare 25.7.2007 n. 43) aveva precisato che la base imponibile minima IRAP avrebbe dovuto essere ridotta di un ammontare pari a quello ottenuto applicando il coefficiente dell'1,5% alle partecipazioni societarie in misura pari al 100% dei dividendi percepiti nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (posizione invece disattesa dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento).

Fonte: ilsole24ore del 21 maggio 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 21/05/2008 @ 12:39:38, in Rassegna stampa, linkato 111 volte)

Disposizioni in materia di riporto delle perdite - Effetti ai fini della compilazione del Modello DI GAIANI

Il DL 223/2006 (conv. L. 4.8.2006, n. 248) ha eliminato la possibilità per il socio in regime di trasparenza fiscale di abbattere il reddito attribuito dalla partecipata con proprie perdite pregresse. Il provvedimento citato ha, infatti, stabilito che, a partire dai redditi delle società trasparenti relativi all'esercizio iniziato successivamente al 4.7.2006, i risultati negativi maturati dai soci prima dell'avvio del regime di trasparenza sono compensabili soltanto per il reddito complessivo che eccede quello assegnato dalla partecipata. Come accennato, la disposizione riguarda solo le perdite maturate prima dell'avvio del regime. Restano, invece, interamente compensabili, anche con redditi da trasparenza, quelle conseguite successivamente. In materia di perdite, le istruzioni a UNICO (quadro GN) recepiscono, inoltre, il contenuto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 160/2007 che ha previsto il divieto, nel consolidato fiscale, di utilizzare perdite anteriori all'accesso al regime per compensare la quota imponibile (5%) dei dividendi intercompany che viene detassata all'interno della dichiarazione di gruppo. Si ricorda che tale fattispecie perderà efficacia, in futuro, a seguito dell'abrogazione ad opera della L. 244/2007 della descritta rettifica di consolidamento.

Fonte: ilsole24ore del 21 maggio 2008, p. 35

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Di Eduardo (del 20/05/2008 @ 10:36:48, in Rassegna stampa, linkato 77 volte)

Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità (DM 30.4.2008) DI CEPPELLINI - LUGANO 

Secondo quanto emerge dalla bozza del DM attuativo dell'art. 108 co. 2 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili: - nei limiti del 2% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa; - in ogni caso, non oltre l'importo massimo di 200.000,00 euro. L'art. 108 citato stabilisce che con il DM attuativo dovevano essere precisati i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza anche in funzione "dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa". Nonostante ciò, i predetti limiti di deducibilità operano per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, determinando, così, una penalizzazione per le imprese che svolgono l'attività a livello internazionale. Rispetto alle spese di rappresentanza la cui deducibilità è limitata, sono integralmente deducibili: - le spese di pubblicità e propaganda: sono tali le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere o visite a stabilimenti; - le spese per omaggi, qualora il valore dei beni non superi i 50,00 euro.

Fonte: ilsole24ore del 20 maggio 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 20/05/2008 @ 10:35:23, in Rassegna stampa, linkato 79 volte)

Accantonamenti per oneri diversi da quelli espressamente previsti - Trattamento ai fini IRES e IRAP (ris. Agenzia Entrate 19.5.2008 n. 204) DI GAIANI

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di operazioni a premio da parte della società venditrice, gli accantonamenti stanziati dalla medesima a fronte degli oneri derivanti dal rilascio di punti o buoni sconto sono indeducibili ai sensi dell'art. 107 co. 4 del TUIR. Pertanto, nell'esercizio in cui la società venditrice effettua l'accantonamento, lo stesso sarà soggetto di variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. La società potrà dedurre l'onere soltanto quando concederà effettivamente lo sconto, rilevando una corrispondente variazione in diminuzione in UNICO. Ai fini IRAP, le modifiche apportate alla disciplina dalla L. 244/2007 escludono la deducibilità degli accantonamenti per rischi ed oneri indicati nelle voci B12 e B13 del Conto Economico, in quanto aventi natura di poste estimative. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, tali costi possono assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili ad altre voci di Conto Economico rilevanti.

Fonte. ilsole24ore del 20 maggio 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 20/05/2008 @ 10:34:05, in Rassegna stampa, linkato 81 volte)

Società fiduciarie estere - Obblighi dichiarativi (ris. Agenzia Entrate 19.5.2008 n. 201) DI BUSANI

La risoluzione conferma il principio secondo cui l'intestazione fiduciaria di partecipazioni (nella fattispecie, l'intestazione delle partecipazioni in una società di persone italiana da parte di una fiduciaria lussemburghese) comporta la riferibilità dei diritti alla sfera giuridica dei soci, e non a quella della società fiduciaria. Conseguentemente: - la società fiduciaria è obbligata a presentare il Modello 770, in cui indicare i dati dei beneficiari dei redditi derivanti dalla partecipazione intestata fiduciariamente; - la società partecipata dalla fiduciaria estera indica, nell'elenco soci del quadro RK, i dati della società fiduciaria in luogo di quelli dei fiducianti; - i soci rimangono tenuti alla dichiarazione dei redditi percepiti, indicando nel quadro RH i dati della società partecipata, e non quelli della società fiduciaria, che ai fini fiscali assume la veste di mero "schermo".

Fonte: ilsole24ore dl 20 maggio 2008, p. 33

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«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

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