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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Società di capitali ed enti commerciali - Rilevanza dei valori contabili DI GAVELLI - GIORGETTI
In generale, le società di capitali (nonché le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria - per obbligo o per opzione - che hanno optato per l'applicazione delle regole di cui all'art. 5 del DLgs. 446/97), determinano la base imponibile IRAP assumendo i proventi e gli oneri rilevanti per l'ammontare stanziato a Conto Economico. Ai fini del tributo regionale, quindi, assume particolare rilievo qualificare correttamente i componenti di reddito all'interno del bilancio civilistico. In merito, si osserva che la ricorrenza del requisito di inerenza rileva - già ai fini civilistico-contabili - come condizione per imputare a Conto Economico un determinato componente negativo di reddito. In altre parole, i costi imputati a Conto Economico in applicazione dei principi civilistici sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile IRAP: in pratica, il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. In questo senso, si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36 (§ 1.2) e 22.7.2009 n. 39.
Fonte: ilsole24ore del 12 aprile 2010 p. 5
Determinazione della plusvalenza - Valore dell'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro - Efficacia ai fini delle imposte dirette - Condizioni (Cass. 24.3.2010 n. 7023) DI FALCONE - IORIO
La Corte di Cassazione, nella sentenza 24.3.2010 n. 7023, ha chiarito che il valore di avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro non vincola in maniera assoluta l'amministrazione ed il contribuente in sede di accertamento IRPEF. Pertanto, il valore accertato per l'imposta di registro non è rilevante anche ai fini IRPEF, se il contribuente prova di aver effettivamente venduto ad un prezzo inferiore. Secondo la Corte, infatti, sebbene il valore di avviamento accertato definitivamente ai fini del registro legittimi l'amministrazione a provvedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento realizzato a seguito della cessione aziendale, resta a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Quest'ultimo potrà superare la presunzione di corrispondenza tra il prezzo incassato ed il valore accertato per il registro dimostrando di avere, in concreto, venduto ad un prezzo inferiore. La prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione contabile, i giudici hanno ritenuto integrata la prova dell'inesistenza di maggiori valori di avviamento.
Fonte: ilsole24ore del 12 aprile 2010 p. 4
Imprese in temporanee condizioni di difficoltà finanziaria - Avviso comune ABI 3.8.2009 - Effetti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio DI ODORIZZI
Nella predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2009 è necessario tenere conto, per le imprese che ne hanno beneficiato, dell'effetto della moratoria dei debiti prevista dall'Avviso comune ABI del 3.8.2009. L'accordo consente alle imprese di piccole e medie dimensioni: - di sospendere, per 12 mesi, il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; - di sospendere, per 12 o 6 mesi, il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing finanziario, rispettivamente immobiliare o mobiliare; - di allungare, a 270 giorni, le scadenze del credito a breve termine, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili. La sospensione delle rate di mutuo non ha impatti diretti sul Conto Economico, bensì soltanto sullo Stato Patrimoniale, mentre la sospensione dei canoni di leasing incide sia sullo Stato Patrimoniale che sul Conto Economico. In entrambi i casi, la sospensione deve essere oggetto di specifica informativa nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.
Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2010, p. 31
Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione - Regime transitorio DI PORTALE - TOSONI
Entro il 26.4.2010, i professionisti e gli enti non commerciali dovranno presentare, per la prima volta, i Modelli INTRASTAT per le prestazioni di servizi "generiche" (di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72) rese e ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri, imponibili IVA nel Paese del committente. Tuttavia, in via transitoria, fino al 30.4.2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati, in formato elettronico (ossia su dischetto, CD, chiavetta USB, ecc.), direttamente agli uffici doganali territorialmente competenti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 co. 2 del DM 22.2.2010). Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2010 (§ 2), per tali servizi, la soglia di 50.000,00 euro deve essere verificata in relazione ai soli servizi resi e ricevuti a decorrere dall'1.1.2010; in altri termini, è necessario accertare, in relazione alla scadenza del 26.4.2010, che le prestazioni di servizi "generiche" rese e ricevute non superino, nel primo trimestre 2010, la soglia di 50.000,00 euro. Se, invece, la soglia è stata superata nel trimestre, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con periodicità mensile scatta dal mese successivo a quello dell'avvenuto superamento. Per esemplificare, se la soglia è stata superata nel mese di febbraio, il Modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio e febbraio doveva essere presentato entro il 25.3.2010, mentre entro il 26.4.2010 andrà presentato il Modello INTRA-1 relativo al mese di marzo; se, invece, la soglia è stata superata nel mese di marzo 2010, il Modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere presentato entro il 26.4.2010.
Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2010, p. 31
Direttiva n. 43/2006/CE in materia di revisione dei conti annuali e consolidati - DLgs. 39/2010 - Entrata in vigore il 7.4.2010 DI ODORIZZI
Tra le disposizioni contenute nel DLgs. 39/2010 che non necessitano, ai fini dell'operatività, dell'emanazione di regolamenti attuativi e trovano, quindi, applicazione già dal 7.4.2010 (data di entrata in vigore del decreto), vi è l'art. 13 co. 1 in materia di conferimento dell'incarico di revisione. La citata disposizione prevede che detto incarico di revisione sia conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. Secondo l'Autore, il cambiamento è rilevante e complesso, in quanto l'organo di controllo dovrà esprimersi, oltre che su competenza, struttura e organizzazione del revisore, anche sulla sua indipendenza rispetto alla società sottoposta a revisione e sulla congruità del corrispettivo richiesto.
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2010 p. 30
Deducibilità in base al ROL - Sconti pronta cassa - Commissioni sull'accordato DI MENEGHETTI
Ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 96 co. 1 del TUIR, occorre individuare correttamente l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni che limitano la deducibilità degli interessi. L'Autore osserva che gli interessi di mora addebitati dai fornitori non derivano da una causa finanziaria, ma da un inadempimento contrattuale: pertanto, la loro natura risarcitoria dovrebbe escluderli dal monitoraggio del ROL e garantirne la deducibilità integrale (ovviamente, se effettivamente pagati secondo il disposto dell'art. 109 co. 7 del TUIR). Ai sensi dell'art. 96 co. 3 del TUIR, gli interessi impliciti di natura commerciale sono integralmente deducibili senza che essi debbano sottostare al monitoraggio del ROL. Tuttavia, la disposizione citata non sembra disciplinare gli interessi passivi derivanti da dilazioni di pagamento che risultano espliciti nel momento in cui sono pattuiti con i fornitori. In merito, la circ. Assonime 18.11.2009 n. 46 rileva come sarebbe irragionevole sottoporre a diversa disciplina gli interessi impliciti che vengono esplicitati nel bilancio e gli interessi che già nascono come espliciti.
Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2010 p. 31
Quadro RW - Obblighi di compilazione DI LIBURDI
A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009 (ossia UNICO 2010), i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, tra cui gli immobili, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2009 n. 43). Tuttavia, tale impostazione deve essere coordinata con gli esoneri previsti dalla disciplina dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito). Infatti, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 29.1.2010 n. 3, per i contribuenti che presentano la dichiarazione riservata nel corso del 2010: - l'esonero dalla compilazione del modulo RW opera sia per il periodo di imposta 2010 (UNICO 2011) che per il periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010); - a partire dal 2011 (e, dunque, dal modello UNICO 2012), gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alla compilazione del modulo RW dovrebbero riguardare esclusivamente i contribuenti che hanno proceduto, ove possibile, alla regolarizzazione ed i casi in cui, una volta effettuato il rimpatrio delle attività aderendo alla sanatoria, si sia deciso di riportare all'estero le medesime attività.
Fonte: italiaoggi del 7 aprile 2010 p. 23
Correttivi congiunturali per il 2009 - Rilevanza delle annotazioni in UNICO 2010 DI RANOCCHI
Il contribuente che risulti non congruo a seguito dell'applicazione dello studio di settore ha convenienza ad indicare nel campo "Annotazioni" di GE.RI.CO. le cause di tale condizione, poiché tale comportamento consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere in anticipo rispetto alla fase di contraddittorio elementi peculiari della situazione economica del contribuente. In questo modo, ferma restando la possibilità di verificare la veridicità delle annotazioni, l'Amministrazione potrebbe ritenere giustificato lo scostamento rilevato dal software ed evitare di procedere ad accertamento. Inoltre, ai fini della selezione da sottoporre a controllo, la stessa Agenzia delle Entrate ha avanzato l'ipotesi che i soggetti non congrui, che hanno indicato giustificazioni già in sede dichiarativa, rivestano una pericolosità fiscale inferiore rispetto ad altri. Tale indicazione risulta, in particolar modo, necessaria con riferimento al periodo d'imposta 2009, in cui la crisi economica potrebbe aver determinato condizioni particolari non rilevate dai correttivi congiunturali appositamente predisposti.
Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2010 p. 29
Accertamento del valore degli immobili - Rettifica sulla base del valore normale - Valori OMI - Efficacia probatoria DI LIBURDI
In seguito all'abrogazione, operata dalla L. 88/2009 (legge Comunitaria 2008), della parte dell'art. 39 del DPR 600/73 che legittimava la presunzione di un maggior valore dell'immobile ceduto in caso di scostamento tra il valore dichiarato nell'atto di cessione ed il valore normale, ci si interroga sull'attuale significato della discrepanza tra tali valori. Secondo l'orientamento che pare affermarsi anche nella giurisprudenza di merito, il fatto che il corrispettivo dichiarato in atto per la cessione del bene immobile sia inferiore al valore normale di esso può costituire elemento idoneo a giustificare la maggior pretesa tributaria, se suffragato da ulteriori elementi, come l'ammontare del mutuo richiesto dall'acquirente o ulteriori elementi di prova di natura finanziaria. In breve, l'accertamento di maggior valore può apparire legittimo se il quadro probatorio risultante dal confronto tra il prezzo pattuito ed il valore normale dell'immobile, unito ad altri elementi (come ad esempio, il valore del mutuo contratto per l'acquisto) delineano un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Fonte: italiaoggi del 6 aprile 2010 p. 22
Servizi alberghieri e di ristorazione erogati fuori dal territorio nazionale - Individuazione del Paese di tassazione DI PORTALE - TOSONI
I costi per alberghi e ristoranti sostenuti fuori dal territorio italiano non devono essere assoggettati a IVA ai sensi dell'art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72, ma scontano l'imposta locale perché essa è dovuta nel Paese ove è fornito l'alloggio o dove il servizio di ristorazione è eseguito. Con riferimento a tali operazioni, quindi, le società, le imprese e i professionisti italiani non devono: - emettere autofattura o integrare il documento estero, in quanto tali operazioni sono fuori campo IVA; - compilare il Modello INTRA 2 degli acquisti.
Fonte: ilsole24ore del 6 aprile 2010 p. 29
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«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»
Gianni Agnelli
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