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Comunicato Antidiffamazione
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Articolo apparso su “Il Mattino” dell’ 11.12.2007, a pag. 38, a firma Leandro Del Gaudio.
Lettera del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli indirizzata a “Il Mattino” in merito all’articolo apparso sul Mattino del 11/12/2007.
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AGEVOLAZIONI – AIUTI DI STATO
Aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea – Dichiarazione delle imprese di non averli ricevuti o averli restituiti – Obbligo di presentazione – Ambito applicativo (ris. Agenzia Entrate 14.12.2007 n. 375) di Gaiani
L’Agenzia delle Entrate precisa l’ambito applicativo dell’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale certificare di non aver ricevuto o aver restituito aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea. Si ricorda che detto obbligo è stato introdotto dall’art. 1 co. 1223 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) in capo ai destinatari degli aiuti di cui all’art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea (c.d. aiuti di Stato), i quali possono avvalersi di tali misure agevolative soltanto dopo aver reso la suddetta dichiarazione. In attuazione di tale disposto, sono poi stati emanati il DPCM 23.5.2007 e il provv. Agenzia Entrate 6.8.2007. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, l’obbligo riguarda la generalità degli aiuti di Stato (automatici e non) riferiti ad agevolazioni fiscali. Considerato che tale dichiarazione sostitutiva rende noti atti pregressi, è sufficiente che la stessa venga presentata una tantum, senza necessità di inutili riproposizioni in occasione di successive fruizioni. Ad esempio, rientra tra gli aiuti di Stato automatici e, come tale, è soggetta all’obbligo di comunicazione la deduzione IRAP "maggiorata" per le assunzioni operate nelle c.d. "aree svantaggiate" (di cui all’art. 11 co. 4-quinquies del DLgs. 446/97). I soggetti che hanno beneficiato della predetta maggiorazione nel periodo d’imposta 2006 (versando il saldo IRAP nel 2007) devono presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2007 (valida, per quanto sopra, anche per gli eventuali esercizi successivi di fruizione dell’incentivo). La dichiarazione non va invece presentata per la deduzione "maggiorata" di 10.000,00 euro per i dipendenti impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 446/97 (si tratta della deduzione introdotta dalla L. 296/2006 e finalizzata alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale"). Infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie), con nota 11.12.2007 prot. n. 0010737, ha espresso l’avviso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non vada presentata in relazione ad aiuti di Stato che, in base alle relative norme istitutive, possono essere fruiti nei limiti stabiliti dai regolamenti CE, disciplinanti i cd. regimi de minimis (come nel caso dell’incentivo da ultimo citato). Devono quindi intendersi superate le contrarie indicazioni fornite dalla circ. Agenzia Entrate 19.11.2007 n. 61.
Fonte: Sole24ore, p. 33 del 17/12/2007
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AGEVOLAZIONI FISCALI – CREDITO D’IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE – REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
SOSPENSIONE di Del Bo
In risposta ad un’interrogazione parlamentare formulata il 5.12.2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato l’impegno di abrogare l’art. 4 co. 4-bis del DL 28.12.2006 n. 300, conv. L. 17/2007 (c.d. decreto "milleproroghe"), con cui il Legislatore era intervenuto in materia di credito d’imposta per le aree svantaggiate (art. 8 della L. 23.12.2000 n. 388) concedendo una proroga del termine per il completamento dell’investimento programmato (rispettivamente al 31.12.2007 ed al 31.12.2008) a favore di coloro che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta negli anni 2005 e 2006. La misura, infatti, era stata oggetto di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione UE, in quanto la proroga non trovava fondamento in nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 87 del Trattato CE.
Fonte: Il Sole24ore, pg 29 del 06/12/2007
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SPESE PER PRESTAZIONE DI LAVORO – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
DEDUCIBILITA’
In tema di compensi erogati agli amministratori di società, una casistica che richiede particolare attenzione è la deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi all’utilizzo delle autovetture in regime d’impresa. In particolare, nel caso di amministratore con uso promiscuo dell’auto aziendale, è importante rammentare che: – la fattispecie non è assimilabile all’uso promiscuo del dipendente, eccetto i casi in cui venga rivestita la doppia qualifica; – sino a concorrenza dei benefit i costi sono deducibili come spese per lavoro; – per la quota eccedente si applicano le normali regole sui mezzi aziendali (deduzione in misura pari al 40% dal 2007). Ai sensi dell’art. 95 co. 5 del TUIR, il compenso può essere erogato anche sotto forma di partecipazione all’utile. In tal caso il compenso: – rimane deducibile per cassa; – costituisce un’eccezione al principio di derivazione, nel senso che la sua deducibilità prescinde dalla previa imputazione a conto economico. Con la sentenza 31.10.2005 n. 21155, la Corte di Cassazione, discostandosi da quanto sostenuto con precedenti pronunce, ha statuito che all’Amministrazione finanziaria non è attribuito un generale potere di sindacato sulla congruità del compenso, sicchè è illegittimo un accertamento basato, di per sé, sulla presunta inadeguatezza del compenso stesso. Inoltre, di particolare interesse si profilano gli aspetti relativi: – al compenso erogato in assenza di delibera. Sul punto, con la sentenza 36/31/06 del 31.3.2006, la C.T. Reg. Lombardia ha statuito che l’assenza di delibera è aspetto che non attiene alle vicende fiscali del costo, poiché la certezza del costo dipende dall’iscrizione dello stesso in bilancio e dalla successiva approvazione di quest’ultimo; – ai compensi erogati all’amministratore unico di società di capitali. In relazione a ciò, con la sentenza 24188/2006, la Cassazione ha sancito l’indeducibilità del costo sulla base dell’equiparazione di quest’ultimo alla remunerazione dell’imprenditore (indeducibile ai sensi dell’art. 60 del TUIR); – ai compensi reversibili, sui quali si è espressa recentemente l’ACD con la Norma di comportamento n. 169/2007. Con riferimento a questi ultimi, è dubbio se la deducibilità del compenso debba avvenire per cassa o per competenza.
Fonte: il Sole24ore
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RISCOSSIONE – MODELLO F24 – VERSAMENTI UNIFICATI – ACCONTI
Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2007 – Ravvedimento operoso – Modalità e termini di Morina
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, si applicano: – la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo; – l’interesse previsto dall’art. 20 del DPR 602/73 (2,75% annuo per i ruoli resi esecutivi dall’1.7.2003). È peraltro possibile avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso, in modo tale da: – ridurre la sanzione ad un ottavo del minimo (3,75%), se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (quindi, nell’ipotesi di carente versamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti, entro il 31.12.2007, posto che il 30 dicembre cade di domenica); – la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2007 (modello UNICO 2008). Inoltre, sono dovuti gli interessi legali (2,5%), con maturazione giorno per giorno. Si ricorda infine che l’istituto del ravvedimento operoso risulta nuovamente applicabile in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto IRAP. Infatti, l’inasprimento del regime sanzionatorio, attuato dapprima con il DL 17.6.2005 n. 106 (conv. L. 31.7.2005 n. 156) e poi con il DL 7.6.2006 n. 206 (conv. L. 17.7.2006 n. 234), ha esplicato la sua efficacia fino alle violazioni inerenti al pagamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2006.
Fonte: Il Sole24ore – pg. 30 del 03/12/2007
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