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2009
ACCERTAMENTO – DINIEGO DI AUTOTUTELA
Studi di settore – Errore dell’Ufficio – Definitività dell’accertamento – Illegittimità del diniego di autotutela (C.T. Prov. Savona 20.1.2009 n. 4) DI TROVATO
L’atto impositivo affetto da un errore materiale deve essere annullato anche nell’ipotesi in cui l’accertamento sia rimasto inoppugnato, nella specie per negligenza del professionista. Nella fattispecie in oggetto, un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, affetto da errore materiale in quanto l’Ufficio ha utilizzato un codice attività erroneo. L’accertamento, per negligenza del professionista, non è stato impugnato, per cui la pretesa è divenuta definitiva (si rileva che il professionista era anche stato indagato per appropriazione indebita del denaro dei contribuenti). Il contribuente ha presentato istanza di sgravio delle somme successivamente iscritte a ruolo, adducendo, quale motivo dell’annullamento, la presenza dell’errore materiale. La "motivazione" del diniego si esauriva nella tautologica affermazione secondo cui, nella specie, sarebbero difettati i presupposti per l’autotutela di cui al DM 37/97. I giudici hanno specificato che "l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare in sede di istanza di autotutela se l’utilizzo del codice corrispondente all’attività avrebbe potuto dare risultati diversi, posto che se è compito dell’Amministrazione perseguire l’interesse pubblico, ciò non deve avvenire gravando il singolo di una pretesa che non abbia riscontro con la sua capacità contributiva ed in ogni caso avrebbe dovuto motivare sul punto il diniego dell’istanza proposta". In base a ciò, il diniego è stato annullato e l’Ufficio è stato obbligato al riesame dell’istanza.
Fonte: ilsole24ore del 16 aprile 2009, p. 33
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