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giu
30
2009

UNICO PERSONE FISICHE

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Presentazione del modello su carta in posta – Termine del 30.6.2009

Oggi, 30.6.2009, scade il termine ultimo previsto per la presentazione del Modello UNICO 2009 da parte dei contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale in via telematica. Si tratta, in particolare, delle persone fisiche che: – non possono presentare il Modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; – pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri RM, RT, RW e AC del Modello UNICO; – devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; – sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato. La dichiarazione in forma cartacea può essere consegnata esclusivamente presso gli uffici postali, i quali hanno l’obbligo di rilasciare apposita ricevuta. Per i citati contribuenti, resta comunque possibile la trasmissione in via telematica, diretta o tramite intermediario (con scadenza il 30.9.2009).

Fonte: ilsole24ore del 30 giugno 2009, p. 31

giu
26
2009

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

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Eccessiva sproporzione tra vendite e acquisti fatturati – Legittimità dell’accertamento (Cass. 23.6.2009 n. 14735) DI ALBERICI

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contro la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto valido l’accertamento induttivo dell’IVA, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, effettuato nei confronti del contribuente che abbia posto in essere un ingente volume di acquisti a fronte di un ridottissimo volume di vendite. La differenza macroscopica tra i quantitativi di merce, rispettivamente, acquistata e venduta rappresenterebbe, infatti, un indizio connotato dai requisiti della gravità, precisione e concordanza dell’evasione d’imposta, conseguente all’omessa fatturazione, che legittima l’esperimento dell’accertamento in oggetto. Nel caso di specie, inoltre, sono state denunciate percentuali di sfrido molto maggiori rispetto a quelle accertate dai verificatori in sede di ispezione.

Fonte: italiaoggi del 26 giugno 2009, p. 38 

giu
23
2009

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE

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Revisione congiunturale degli studi di settore – Annotazione in dichiarazione di situazioni particolari DI RANOCCHI

In sede di applicazione dello studio di settore, il contribuente ha la possibilità di indicare nella sezione Annotazioni di GE.RI.CO. 2009 eventuali situazioni che hanno influito, nel corso del periodo d’imposta, sul normale svolgimento dell’attività. Tale indicazione, manifestando anticipatamente agli uffici accertatori i punti di criticità dell’attività svolta, consente di adattare i risultati presunti dallo studio di settore alla situazione specifica. A tal fine, il contribuente può far riferimento alle cause giustificative esemplificate dalle circolare dell’Agenzia delle Entrate 12.6.2007 n. 38 (§ 3), 22.5.2007 n. 31 (§ 2.3.9 e 2.3.10), 29.5.2008 n. 44 (§ 2.4), tenendo presente che tali cause costituiscono un elenco di riferimento aperto e integrabile (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 28.6.2007). La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/2009 (Allegato 3) ha affermato, ad esempio, che i contribuenti ai quali si applica lo studio UG33U – Servizi degli istituti di bellezza possono giustificare la riduzione dell’attività o l’aumento del costo del lavoro adducendo l’assenza della titolare per maternità o per congedi parentali. In relazione allo studio UM08U – Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi può essere evidenziato, ad esempio, che, a causa dell’aumento della concorrenza, al fine di mantenere la clientela fissa, sono stati praticati rilevanti sconti che hanno ridotto i margini di guadagno a parità di costi di struttura.

Fonte: ilsole24ore del 23 giugno 2009, p. 33

giu
22
2009

BILANCIO D’ESERCIZIO – IMPOSTE

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Stanziamento delle imposte nel bilancio dell’esercizio 2008 – Disposizioni rilevanti DI ODORIZZI

Nella determinazione del fondo imposte dell’esercizio chiuso al 31.12.2008 le imprese sono tenute ad applicare le numerose novità previste dalla L. 244/2007 (la cui decorrenza è, salvo eccezioni, fissata dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007) e dal DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). Tra le principali di tali misure si possono annoverare: – la modifica al regime di deducibilità degli interessi passivi; – la modifica ai periodi minimi di durata dei contratti di leasing; – l’abrogazione del regime di deducibilità extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore; – i criteri di determinazione dell’IRAP fondati su una corrispondenza più stretta con i dati di bilancio. Altre novità non incidono sul fondo imposte, sebbene assumano rilievo nella determinazione della consistenza patrimoniale dell’impresa. Tra queste: – la rivalutazione degli immobili ex art. 15 co. 16 ss. del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009); – il mantenimento della valutazione al costo dei titoli e delle partecipazioni dell’attivo circolante anche in presenza di valori di fine esercizio più bassi, fatti salvi i casi di perdite durevoli di valore (art. 15 co. 13 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009).

Fonte: ilsole24ore del 22 giugno 2009, p. 2

giu
22
2009

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO

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Soggetto dichiarato fallito che stipula un mutuo – Inefficiacia degli atti nei confronti dei creditori del fallimento – Omessa indicazione dello stato di fallito da parte del notaio – Responsabilità (Cass. n. 11569/2009) DI BUSANI

Il notaio che stipula un mutuo ipotecario senza avvisare il mutuante del fatto che il mutuatario è stato dichiarato fallito è responsabile per inadempimento del mandato professionale. L’intervento in un atto notarile del fallito non determina l’irricevibilità dell’atto (come accade, ad esempio, per interdetti e inabilitati). L’atto è valido ed efficace, ma i creditori del fallito possono pretendere che l’atto stesso si consideri nei loro confronti come mai effettuato. Ne consegue la responsabilità del notaio che ometta colpevolmente di rivelare la condizione di fallito al suo avente causa, qualora lo stesso subisca nocumento in esito all’azione dei creditori. Nessuna responsabilità dovrebbe, invece, configurarsi in capo al professionista nel caso in cui riesca a dimostrare che nemmeno con la dovuta diligenza avrebbe potuto conoscere l’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento (si pensi, ad esempio, alla difficoltà di conoscere l’estensione del fallimento dalle società di persone ai soci illimitatamente responsabili).

Fonte: ilsole24ore del 20 giugno 2009, p. 31

giu
19
2009

STUDI DI SETTORE

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Studi di settore in vigore dal periodo d’imposta 2008 – Principali novità (circ. Agenzia Entrate 18.6.2009 n. 29) DI DEOTTO

Con la circolare 18.6.2009 n. 29, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2008. La circolare si sofferma sull’esame degli indicatori di normalità economica di cui all’art. 10-bis co. 2 della L. 146/98, attivi nell’ambito degli studi di settore evoluti per il 2008 ed approvati con i DM 23.12.2008, confermando, per quanto attiene alle modalità di funzionamento dei medesimi, i chiarimenti già resi con la circolare n. 44/2008. Particolare attenzione viene riservata ai correttivi applicati agli studi di settore, in particolar modo a quelli congiunturali introdotti a seguito della revisione straordinaria disposta dall’art. 8 del DL 29.11.2008 n. 185, conv. L. 28.1.2009 n. 2, al fine di tenere conto degli effetti che la crisi economico-finanziaria manifestatasi nel 2008 ha determinato su determinati settori o aree territoriali. Nello specifico, si tratta: – dei correttivi per l’incremento del costo del carburante e delle materie prime; – dei correttivi settoriali per attività che hanno subito una "riduzione dei margini di redditività"; – del correttivo generale collegato alla contrazione dei ricavi/compensi subita nel 2008; – dei correttivi agli indicatori di normalità economica. I suddetti correttivi operano in modo automatico, sulla base delle informazioni inserite dai contribuenti negli appositi campi del quadro X del modello di comunicazione dei dati rilevanti. Gli studi di settore integrati dai correttivi congiunturali approvati con il DM 19.5.2009 non sono suscettibili di applicazione retroattiva, in quanto i risultati dei medesimi tengono conto degli effetti della crisi economica del 2008 e, come tali, non estensibili a precedenti annualità. Per quanto concerne l’adeguamento, viene precisato che la maggiorazione del 3% risulta dovuta anche in relazione agli studi di settore non "evoluti" per il 2008 per i quali trovano applicazione i correttivi congiunturali "anti-crisi". L’esonero dal versamento della maggiorazione opera, infatti, nei casi in cui gli studi di settore siano modificati a seguito di revisione triennale (art. 2 del DPR 195/99) e non di semplice "integrazione", ancorché straordinaria.

Fonte: ilsole24ore del 19 giugno 2009, p. 31

giu
19
2009

DECISIONI DEI SOCI – SRL

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Deliberazione dell’assemblea – Mancato ricevimento della convocazione da parte di un socio – Effetti (Trib. Napoli 24.2.2009 n. 1457) DI KROGH

È nulla la deliberazione assunta dall’assemblea sociale nel caso in cui un socio, senza sua colpa, riceva in ritardo l’avviso di convocazione (art. 2479-bis co. 1 c.c.). Pertanto, il vizio può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse ed entro tre anni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci (art. 2479-ter co. 3 c.c.). Inoltre, il Tribunale ha precisato che: – l’espressione "decisioni prese in assenza assoluta di informazione", di cui all’art. 2479-ter co. 3 c.c., deve essere interpretata nel senso di comprendere sia l’omessa convocazione dell’assemblea, per le ipotesi in cui sia previsto il metodo assembleare, sia l’omessa preventiva informazione dei soci in ordine alla decisione extra assembleare, per le altre ipotesi; – nella prima ipotesi, deve applicarsi analogicamente l’art. 2379 co. 3 c.c., che specifica i casi in cui la convocazione dell’assemblea possa considerarsi effettivamente omessa, con conseguente nullità delle relative delibere.

Fonte: italiaoggi del 19 giugno 2009, p. 39