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2009
PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO
Soggetto dichiarato fallito che stipula un mutuo – Inefficiacia degli atti nei confronti dei creditori del fallimento – Omessa indicazione dello stato di fallito da parte del notaio – Responsabilità (Cass. n. 11569/2009) DI BUSANI
Il notaio che stipula un mutuo ipotecario senza avvisare il mutuante del fatto che il mutuatario è stato dichiarato fallito è responsabile per inadempimento del mandato professionale. L’intervento in un atto notarile del fallito non determina l’irricevibilità dell’atto (come accade, ad esempio, per interdetti e inabilitati). L’atto è valido ed efficace, ma i creditori del fallito possono pretendere che l’atto stesso si consideri nei loro confronti come mai effettuato. Ne consegue la responsabilità del notaio che ometta colpevolmente di rivelare la condizione di fallito al suo avente causa, qualora lo stesso subisca nocumento in esito all’azione dei creditori. Nessuna responsabilità dovrebbe, invece, configurarsi in capo al professionista nel caso in cui riesca a dimostrare che nemmeno con la dovuta diligenza avrebbe potuto conoscere l’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento (si pensi, ad esempio, alla difficoltà di conoscere l’estensione del fallimento dalle società di persone ai soci illimitatamente responsabili).
Fonte: ilsole24ore del 20 giugno 2009, p. 31
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