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set
28
2009

CREDITO D’IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE

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Tardiva presentazione del Modello CVS – Decadenza del diritto al contributo (Cass. 11.9.2009 n. 19627) DI STRAZZULLA

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato la decadenza del beneficio di cui all’art. 8 della L. 388/2000 nel caso in cui il contribuente abbia presentato oltre il termine previsto il Modello CVS, contenente i dati relativi all’investimento effettuato. In particolare, la sentenza ha affermato che, nonostante l’agevolazione fosse inizialmente fruibile in via automatica, la successione delle disposizioni ha, di fatto, posto il contribuente nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere all’onere di comunicazione. Di conseguenza, presentando il Modello CVS oltre il termine previsto (28.2.2003), la società è decaduta dal beneficio fiscale, ancorché abbia indicato in dichiarazione il credito d’imposta; tale adempimento, infatti, è successivo all’acquisizione del diritto a fruire del credito d’imposta. L’Autrice rileva che, nonostante il ragionamento della Cassazione possa ritenersi corretto, è da censurare il comportamento dell’Agenzia delle Entrate: infatti, è ben vero che il termine per l’invio telematico del Modello CVS era fissato in data 28.2.2003, ma è altrettanto vero che l’apposito software è stato messo a disposizione solo a partire dal 12.2.2003.

Fonte: ilsole24ore del 28 settembre 2009, p. 6

set
17
2009

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE

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Approvazione degli studi di settore in revisione nel 2009 – Termine del 30.9.2009 – Proposte di proroga al 31.3.2010 DI CRISCIONE

La commissione per la validazione degli studi di settore ha proposto che il termine per l’approvazione degli studi di settore in revisione per il 2009, fissato al 30.9.2009, sia prorogato al 31.3.2010. L’intervento si renderebbe necessario per consentire di tener conto, in tale sede, dei dati relativi alla crisi economica emergenti: – dalle dichiarazioni relative al 2008; – dalle comunicazioni IVA che saranno presentate a febbraio 2010. La proroga dovrebbe essere approvata prima della scadenza del 30.9, anche se, data la natura ordinatoria del suddetto termine, non sembrerebbe ostativa l’eventuale approvazione tardiva del relativo provvedimento.

Fonte: ilsole24ore del 17 settembre 2009, p. 35

set
14
2009

DICHIARAZIONI – ACCERTAMENTO

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Dichiarazione rettificativa a favore del contribuente – Termini (C. T. Prov. Modena 5.5.2009 n. 66) DI DEOTTO

La dichiarazione rettificativa a favore del contribuente ai sensi dell’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 può avvenire entro il termine in cui l’Ufficio può procedere all’accertamento della dichiarazione stessa. Il disposto del richiamato comma, secondo cui la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente è possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo, non osta al principio appena enunciato, in quanto rileva ai soli fini della compensazione. Pertanto, affermano i giudici, "l’unico effetto della correzione presentata oltre il termine della successiva dichiarazione dei redditi, sarà perciò quello di impedire che la maggiore imposta conseguente all’errore possa essere compensata". La sentenza si discosta dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, in base alla quale la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente può avvenire entro il periodo di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (risoluzioni 14.2.2007 n. 24 e 2.12.2008 n. 459).

Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2009, p. 26

set
14
2009

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

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Deducibilità del 10% dell’IRAP dall’imponibile IRPEF/IRES – Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione – Modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi – Proposte allo studio dell’Agenzia delle Entrate DI BELLINAZZO – MAGLIONE

L’Agenzia delle Entrate sta elaborando alcune ipotesi di modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP, riconosciuta dall’art. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). In particolare, secondo la soluzione al momento più accreditata, l’ordine di priorità verrebbe individuato non più in base alla tempestività di presentazione dell’istanza, bensì in relazione all’annualità oggetto di rimborso, privilegiando le domande aventi ad oggetto i periodi d’imposta più risalenti, a partire dall’IRPEF/IRES relativa al 2004.

Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2009, p. 25

set
10
2009

IRES- DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI

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Novità della L. 244/2007 – Rapporti con la disciplina del consolidato fiscale (circ. Agenzia Entrate 22.7.2009 n. 37) DI BRUNELLI

La circolare 22.7.2009 n. 37 (§ 2 e 3) ha meglio specificato alcuni aspetti relativi alla deducibilità degli interessi passivi nei gruppi societari "misti" (dei quali, cioè, fanno parte sia società finanziarie, sia società industriali e commerciali) che hanno esercitato l’opzione per il consolidato fiscale. Precisando in modo più puntuale quanto sostenuto nella precedente circolare 21.4.2009 n. 19, l’Agenzia afferma che le società capogruppo il cui valore dell’attivo è costituito in prevalenza da partecipazioni in società finanziarie sono tenute ad applicare il regime di cui all’art. 96 co. 5-bis del TUIR (deducibilità degli interessi nella misura forfetaria del 96%, percentuale innalzata al 97% per il solo 2008), e non quello ordinario. Ciò posto, nella dichiarazione dei redditi di gruppo, occorrerà distinguere, agli specifici fini della deducibilità degli interessi, due "sub-consolidati": – il primo, che comprende le società che deducono gli interessi passivi in funzione dell’ammontare degli interessi attivi e del ROL (art. 96 co. 1 del TUIR), all’interno del quale è ammessa la cessione infragruppo delle eccedenze di ROL non utilizzate nella dichiarazione individuale; – il secondo, che comprende le società finanziarie (compresa la capogruppo, se ricade nella casistica di cui sopra), nell’ambito del quale le cessioni delle eccedenze di ROL non sono ammesse, in quanto trattasi di una grandezza strutturalmente estranea ai criteri di determinazione del reddito imponibile di tali soggetti.

Fonte: ilsole24ore del 10 settembre 2009, p. 31