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2009
ISTANZA DI RIMBORSO IRAP
Deducibilità dell’IRAP dall’imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% – Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione – Soggetti titolari di un’impresa familiare e propri collaboratori DI BALZANELLI – MENEGHETTI
Il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP (ex art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) compete anche alle imprese familiari. In questo caso, a differenza di quanto avviene con riferimento alle società di persone, se nelle annualità oggetto di rimborso emerge una perdita o una maggiore perdita, questa è di spettanza del solo titolare dell’iimpresa, che pertanto è l’unico soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza. Se la perdita non è stata utilizzata in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi a quello oggetto di istanza fino al periodo d’imposta anteriore a quello in corso al 31.12.2008 (si tratta dell’esercizio 2007, per i soggetti "solari"), essa deve essere evidenziata nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione dell’istanza di rimborso (UNICO 2010 o UNICO 2009 integrativo).
Fonte: ilsole24ore del 27 ottobre 2009, p. 33
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2009
SCUDO FISCALE
Scudo fiscale-ter – Copertura penale DI IORIO
Dal punto di vista degli effetti penali, l’adesione allo scudo fiscale comporta la non punibilità per i reati indicati nell’art. 8 co. 6 lett. c) della L. 27.12.2002 n. 289, ossia l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del DLgs. 74/2000, nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 c. p., nonché dagli artt. 2621 e 2622 c.c., quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria [è confermata l'abrogazione dell'art. 2623 c.c., cui rinvia l'art. 8 co. 6 lett. c) della L. 289/2002]. Dal punto di vista dei reati tributari, si evidenzia che restano esclusi dalla copertura penale assicurata dallo scudo le seguenti fattispecie: – emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000); – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000); – omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000); – omesso versamento di IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000); – indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000). Occorre, inoltre, tenere presente che, come chiarito dalla circ. Agenzia Entrate 10.10.2009 n. 43, § 10, costituisce causa ostativa alla produzione degli effetti di esclusione della punibilità dei predetti reati l’avvio del procedimento penale di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
Fonte: ilsole24ore del 26 ottobre 2009, p. 3
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SCUDO TER
Scudo fiscale-ter – Rimpatrio di denaro e altre attività finanziarie – Trasporto al seguito DI SANTACROCE
L’operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie (cfr. art. 3 ss. del DLgs. 19.11.2008 n. 195). In tal caso, si prevede l’obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all’Agenzia delle Dogane l’operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a euro 10.000,00. La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica prima dell’attraversamento della frontiera ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi. Nel caso di trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all’estero, l’intermediario riceve la dichiarazione riservata unitamente alla dichiarazione di trasporto al seguito resa secondo le predette modalità. Occorre, peraltro, tener presente che: – è opportuno che gli interessati a tale modalità di rimpatrio si procurino la prova della detenzione all’estero delle attività al 31.12.2008; – l’Amministrazione finanziaria può utilizzare le informazioni acquisite attraverso segnalazioni nominative delle dogane per svolgere accertamenti sui soggetti che hanno effettuato le operazioni di trasporto al seguito.
Fonte: ilsole24ore del 24 ottobre 2009, p. 25
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DETASSAZIONE TREMONTI
Determinazione dell’investimento agevolabile DI FERRANTI
È in fase di predisposizione la circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione prevista dall’art. 5 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) per la detassazione del 50% degli investimenti in macchinari (c.d. "Tremonti-ter"). La questione di maggior rilievo attiene all’individuazione degli investimenti agevolabili nel periodo 1.7.2009 – 30.6.2010, atteso che, sotto questo profilo, la disposizione si differenzia dalle precedenti versioni dell’agevolazione (L. 489/94 e L. 383/2001), in quanto limita il beneficio ai macchinari e alle apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. In sede dottrinale è stato sostenuto che: – sono agevolabili anche i beni che, sotto un profilo meramente empirico, non sono nè macchinari nè attrezzature, ma sono comunque compresi nella suddetta divisione 28; – è irrilevante l’attività svolta (o le attività svolte) dal produttore dei beni, essendo al contrario sufficiente che i beni stessi siano ricompresi nella suddetta tabella 28; – potrebbero essere agevolati anche i beni "accessori" senza i quali i macchinari e le attrezzature non possono funzionare (es. software incorporati nel macchinario e non scindibili da esso); – potrebbero, del pari, essere agevolati anche i beni di consumo (es. toner), posto che la norma non richiede il requisito della strumentalità. Ulteriori questioni interpretative sulle quali la circolare dovrebbe esporre la posizione dell’Amministrazione finanziaria sono rappresentate: – dall’individuazione del momento in cui l’investimento si considera effettuato; – dalla cumulabilità con le altre agevolazioni; – dal rapporto con la disciplina degli interessi passivi, per i beni acquisiti in leasing; – dal trattamento dell’agevolazione ai fini degli acconti d’imposta.
Fonte: ilsole24ore del 19 ottobre 2009, p. 2
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2009
MONITORAGGIO FISCALE
Scudo fiscale-ter – Tassazione delle attività oggetto di sanatoria ed effetti preclusivi ai fini dell’accertamento IVA (circ. Agenzia Entrate 10.10.2009 n. 43) DI DEOTTO – GAIANI
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’adesione allo scudo fiscale-ter di cui all’art. 13-bis del DL 78/2009 preclude gli accertamenti anche per tributi diversi dalle imposte sui redditi, quali l’IVA e le imposte sulle successioni e sulle donazioni. L’effetto preclusivo agli accertamenti opera limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio (o di regolarizzazione). Pertanto, l’inibizione per gli accertamenti opera in tutti i casi in cui astrattamente sia possibile ricondurre gli imponibili accertati ai valori oggetto di emersione. Secondo l’Autore, è possibile ritenere che la copertura data dallo scudo possa riguardare l’IVA relativa ai corrispettivi non fatturati che sono stati "esportati" all’estero, in quanto sarebbe possibile rilevare un collegamento tra le operazioni non fatturate e le attività oggetto dell’emersione. Tale situazione non sembra determinare una rinuncia da parte dello Stato italiano ad esercitare l’azione di accertamento IVA: di conseguenza, non dovrebbe applicarsi allo scudo fiscale-ter l’orientamento della Corte di cassazione (sentenza 18.9.2009 n. 20068 che richiama i principi sanciti dalla sentenza Corte di Giustizia UE 17.7.2008 causa C-132/06), secondo cui i condoni e le sanatorie di cui alla L. 413/91, al pari di quelli introdotti dalla L. 289/2002, sono illegittimi, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA.
Fonte: ilsole24ore del 14 ottobre 2009, p. 33
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2009
IMPOSTE DIRETTE
Deducibilità del 10% dell’IRAP dall’imponibile IRPEF/IRES – Rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione – Sopravvenienza attiva derivante dal rimborso – Modalità di contabilizzazione DI GAIANI
Contabilmente, il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP (ai sensi dell’art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) genera una sopravvenienza attiva di natura straordinaria, da rilevare nella voce E.20 del Conto economico, con contropartita tra i crediti tributari (voce C.II.4-bis dell’attivo dello Stato patrimoniale). L’annunciata modifica (da parte dell’Agenzia delle Entrate) dei criteri di ripartizione delle risorse impatta altresì sulle modalità di contabilizzazione della suddetta sopravvenienza. In particolare, sulla base del presupposto che vengano liquidati prioritariamente e integralmente i rimborsi relativi alle annualità 2004 e 2005 (circostanza che, peraltro, dovrà essere confermata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione), è ragionevole affermare che la certezza del relativo credito sussista già al momento dell’invio dell’istanza, con conseguente contabilizzazione nel bilancio dell’esercizio in cui la domanda è stata inoltrata telematicamente (presumibilmente, il 2009). Invece, i rimborsi relativi ai periodi d’imposta 2006 e 2007 dovranno essere rilevati in bilancio soltanto all’atto dell’effettiva erogazione (sempre, ovviamente, sulla base del presupposto che il rimborso prioritario e integrale riguardi soltanto gli esercizi 2004 e 2005).
Fonte: ilsole24ore del 7 ottobre 2009, p. 32
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2009
MONITORAGGIO FISCALE
Emersione di attività illecitamente detenute all’estero – Scudo fiscale-ter – Copertura delle violazioni relative all’IVA – Profili di illegittimità comunitaria DI LIBURDI
Secondo i documenti di prassi emananti in vigenza della prima versione dello scudo-fiscale (DL 350/2001), la sanatoria opera su tutti i tributi "anche diversi dalle imposte sui redditi, quali per esempio l’IVA o l’imposta sulle successioni o donazioni sempreché si tratti di accertamenti relativi a imponibili che siano riferiti alle attività oggetto di emersione" (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 4.12.2001 n. 99, § 3). In materia di IVA, tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza 18.9.2009 n. 20068), in virtù dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 17.7.2008 causa C-132/06, ha affermato che i condoni e le sanatorie di cui alla L. 413/91, al pari di quelli introdotti dalla L. 289/2002, sono in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA. In dottrina, è stato osservato che tale principio potrebbe essere considerato estensibile anche per l’importo oggetto del nuovo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009). Al momento, la bozza della circolare dell’Agenzia delle Entrate 15.9.2009 non pare assumere una posizione decisiva in merito.
Fonte: italiaoggi del 2 ottobre 2009, p. 26
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2009
IMPOSTE DIRETTE
Deducibilità del 10% dell’IRAP dall’imponibile IRPEF/IRES – Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione – Modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi – Proposte allo studio dell’Agenzia delle Entrate DI RIZZARDI
L’Agenzia delle Entrate sta valutando, unitamente alle categorie imprenditoriali e professionali, nuovi criteri di ripartizione per i rimborsi IRPEF e IRES conseguenti alla riliquidazione delle dichiarazioni deducendo il 10% dell’IRAP pagata in ciascun esercizio (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009). Le soluzioni che potrebbero essere adottate, in luogo dell’assegnazione dei rimborsi ai contribuenti che per primi inviano l’istanza in via telematica, sarebbero rappresentate: – dalla priorità assegnata all’annualità (sarebbero, quindi, prima erogati i rimborsi per il 2004 e il 2005, e solo successivamente quelli per i periodi d’imposta più recenti); – da un’assegnazione proporzionale a tutti i contribuenti che presentano l’istanza, nei limiti dei fondi disponibili. L’ammontare dei rimborsi spettanti potrebbe raggiungere i 4 miliardi di euro, mentre i fondi previsti per i rimborsi ammontano: – a 100 milioni di euro, per il 2009; – a 500 milioni di euro, per il 2010; – a 400 milioni di euro, per il 2011.
Fonte: ilsole24ore del 2 ottobre 2009, p. 33
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Rassegna Stampa
- INCENTIVI INAIL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
- Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012
- Da gennaio 2012, invio degli estratti conto bancari al Fisco
- Modelli 231 «quasi» obbligatori
- Riallineamento
- EURODEFI PRESENTA SOPRAVVIVENZA O SVILUPPO?
- Novità Legge di STABILITA’: via libera alla riforma delle professioni
- Scadenze: acconti entro il 30 novembre per la cedolare secca
- Cessione di Partecipazioni con imposta del 12,50% : ultima data 31 dicembre 2011
- Nuove norme sull’ “esecutività”





