19
2010
OBBLIGHI CONNESSI AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI
Modelli INTRASTAT – Modalità e termini di presentazione – Regime transitorio (circ. Agenzia Entrate 18.3.2010 n. 14) DI SANTACROCE
La circolare in oggetto, a proposito dei Modelli INTRASTAT, chiarisce che: – i soggetti passivi tenuti a presentare i soli elenchi relativi alle prestazioni di servizi, rese o ricevute, devono osservare la periodicità trimestrale, salvo il superamento della soglia di 50.000,00 euro nel corso del primo trimestre; – per i servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura che il committente italiano deve indicare negli elenchi sono quelli attribuiti in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta; – gli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010 possono essere presentati, senza applicazione di sanzioni, entro il 4.5.2010; gli eventuali errori possono comunque essere regolarizzati secondo le indicazioni della circolare n. 5/E/2010. Un altro chiarimento fornito dalla circolare in oggetto riguarda l’obbligo di autofatturazione. L’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, a seguito delle modifiche operate dal DLgs. 18/2010, prevede, con effetto dall’1.1.2010, l’obbligo di autofatturazione per tutte le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere da un soggetto non residente nei confronti del cessionario/committente italiano. Tenuto conto che la Direttiva comunitaria stabilisce che l’obbligo in oggetto è tassativo per le sole prestazioni di servizi "generiche", oltre che per le cessioni di gas e di energia elettrica, mentre per tutte le altre operazioni spetta al singolo Stato membro estenderne l’applicazione, la circolare ha chiarito che, per tali operazioni, effettuate nel periodo 1.1.2010 – 19.2.2010, deve ritenersi corretto l’operato seguito dal cessionario/committente italiano che abbia proceduto all’autofatturazione, anticipando, di fatto, l’entrata in vigore del DLgs. 18/2010 (avvenuta il 20.2.2010). Se, invece, l’IVA è stata addebitata dal soggetto non residente in ottemperanza alla previgente disciplina, non occorre provvedere alle variazioni previste dall’art. 26 del DPR 633/72, ferma restando l’inapplicabilità di sanzioni e l’intangibilità della detrazione operata dal cessionario/committente.
Fonte: ilsole24ore del 19 marzo 2010, p. 35
19
2010
ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS
ONLUS, APS, associazioni e fondazioni riconosciute – Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF – Elenchi definitivi degli enti ammessi al riparto per l’esercizio 2008 (comunicato stampa Agenzia Entrate 18.3.2010 n. 60) DI MOBILI
Sono stati pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) gli elenchi definitivi degli enti ammessi al riparto del 5 per mille per l’esercizio 2008. La categoria delle ONLUS e del volontariato è quella che ha riscosso maggiori preferenze; di seguito si collocano gli enti della ricerca sanitaria, seguiti dagli enti della ricerca scientifica e dell’università e, infine, dalle associazioni sportive dilettantistiche. I soggetti interessati che non hanno avuto accesso al beneficio per inadempienze nella procedura di iscrizione (mancata o tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva, presentazione di dichiarazioni sostitutive incomplete, ecc.) possono rettificare le irregolarità commesse fino al 30.4.2010, fruendo della riapertura dei termini introdotta dall’art. 1 co. 23-quaterdecies del DL 194/2009 (c.d. "milleproroghe"). La documentazione degli enti del volontariato va trasmessa alla DRE competente in base alla sede legale dell’ente, mentre le associazioni sportive dilettantistiche dovranno trasmettere le proprie dichiarazioni sostitutive alla competente struttura territoriale del CONI. Per il pagamento delle somme mediante accredito su c/c bancario o postale, i legali rappresentati degli enti del volontariato possono comunicare le proprie coordinate utilizzando il servizio telematico Fisconline, oppure consegnando ad un ufficio dell’Agenzia l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia medesima. Coloro che hanno già provveduto a comunicare i propri dati IBAN non sono tenuti ad ulteriori adempimenti, salvo che siano intervenute modifiche del conto corrente di riferimento, nel qual caso le variazioni vanno comunicate con le medesime modalità sopra illustrate. Coloro che non dispongono di conto corrente o non vogliono comunicare i dati richiesti, saranno comunque pagati successivamente a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con modalità diverse.
Fonte: ilsole24ore del 19 marzo 2010 p. 37
19
2010
ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE
Invito al contraddittorio – Elementi rilevanti DE MAGISTRIS
Come già anticipato con la circ. n. 13/2009 e la nota n. 68125/2009, l’Agenzia delle Entrate conferma, con la circ. 12.3.2010 n. 12 (§ 12), la possibilità di supportare l’accertamento in base agli studi di settore combinandolo con i risultati di quello sintetico. L’Agenzia delle Entrate, in un primo momento, afferma che il proprio orientamento in sede di accertamento "non riguarda affatto, come spiegato in numerosissime occasioni, l’utilizzo di elementi ‘indice’ estrapolati dal redditometro". Tuttavia, nella seconda parte del chiarimento, afferma che, posto che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze depositate il 18.12.2009 n. 26635, 26636, 26637 e 26638) non hanno precisato le caratteristiche degli elementi che, nell’ambito del contraddittorio, possono contribuire alla personalizzazione del risultato degli studi, risultano corretti gli elementi indicati agli uffici accertatori per supportare le risultanze degli studi, vale a dire fattori "sia direttamente connessi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo (indicatori di coerenza, redditività a livello pluriennale, e così via), sia concernenti il maggior reddito d’impresa o lavoro autonomo derivante dai ricavi o compensi risultanti dagli studi, in tal caso rappresentati da elementi denotanti una capacità contributiva significativamente superiore a quella espressa dai detti redditi dichiarati".
Fonte: italiaoggi del 18 marzo 2010 p. 32
19
2010
ACCERTAMENTO E CONTROLLI
Correttivi congiunturali per il 2009 in corso di predisposizione – Anticipazioni DI CRISCIONE
I tecnici dell’Agenzia delle Entrate e della SOSE stanno vagliando i dati delle comunicazioni IVA e quelli comunicati da enti ed associazioni di categoria per la predisposizione dei correttivi congiunturali che saranno applicati da GE.RI.CO. 2010. Tali strumenti saranno più estesi per numero di soggetti interessati e quantità di strumenti previsti rispetto a quelli applicati l’anno precedente. Sarà, infatti, circa la metà degli studi a beneficiare dei correttivi "di secondo livello", vale a dire di quelli che operano a livello di singolo settore o cluster. Tra i nuovi correttivi all’esame degli esperti, si segnalano quello relativo all’accesso al credito (la cui predisposizione risulta dubbia, a causa delle difficoltà riscontrare nella misurazione dell’effetto di questo dato sui ricavi) e quello che misura il grado di utilizzo degli impianti.
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2010 p. 32
17
2010
IMPRESA
Comunicazione unica per l’avvio dell’impresa – Obbligo a partire dal 1° aprile DI PIRAZZINI
La procedura della Comunicazione unica diventerà obbligatoria a decorrere dall’1.4.2010 e non sarà più consentito l’uso del supporto cartaceo per l’avvio dell’impresa. In merito, si ricorda che: – la Comunicazione unica è una procedura che, ai fini dell’avvio dell’attività di impresa, consente di assolvere, mediante la presentazione di una sola comunicazione e per il tramite del Registro delle imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi previsti ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA; – la nuova procedura si applica anche nelle ipotesi di modifiche o cessazione dell’attività di impresa; – sono tenute alla presentazione della Comunicazione unica tutte le tipologie di imprese iscrivibili al Registro delle imprese, e dunque, non solo le società, ma anche le imprese individuali; – nel modello di Comunicazione unica deve essere indicata la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai fini dell’invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Si segnala che, dal punto di vista operativo, la Comunicazione unica non è ancora un modello elettronico unificato, dovendo l’interessato provvedere alla compilazione, oltre che del modello "ComUnica", anche degli altri modelli elettronici destinati alle singole Amministrazioni coinvolte.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2010 p. 37
10
2010
STUDI DI SETTORE
Compilazione del quadro Z DI VALCARENGHI
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore evoluti nel 2008, le quali vanno ad aggiungersi a quelle relative agli studi evoluti nel 2007 diffuse in precedenza. Tali modelli dovranno essere allegati ad UNICO 2010 relativo al periodo d’imposta 2009. Da una prima analisi dei modelli, si nota: – per taluni studi, la scomparsa dal quadro X dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati nel 2007, poiché tale informazione era stata utilizzata per la predisposizione dei correttivi congiunturali operanti nel periodo d’imposta 2008; – per altri studi, l’inserimento del nuovo quadro Z, nel quale andranno esposti dei dati complementari che hanno la funzione di accrescere il complesso di informazioni disponibili nella banca dati in vista delle prossime revisioni degli studi e di una miglior definizione dei cluster in cui vengono distinti i contribuenti con un medesimo codice attività. Per verificare il funzionamento degli studi revisionati, tuttavia, occorrerà ancora attendere la diffusione delle istruzioni ai modelli relativi ai singoli studi e di GE.RI.CO. 2010.
Fonte: ilsole24ore del 9 marzo 2010 p. 30
8
2010
CARTELLA DI PAGAMENTO
Modello di cartella di pagamento – Modifiche (provv. Agenzia Entrate 2.3.2010) DI TROVATO
E’ stato modificato il modello di cartella di pagamento, al fine di recepire le innovazioni introdotte dall’art. 32-bis del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), ove è stato sancito che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi e premi (e relativi interessi e sanzioni), determinate ai sensi del DLgs. 462/97, avviene ad opera dell’Agenzia delle Entrate. Spetta ad Equitalia riversare le somme all’ente previdenziale creditore. In caso di contestazioni sulle suddette somme, il ricorso deve essere proposto entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento presso la giurisdizione ordinaria.
Fonte. ilsole24ore del 5 marzo 2010 p. 5
8
2010
IMMOBILI
Immobili d’interesse storico e artistico – Criteri di tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP (Cass. 29.1.2009 n. 2332 e 16.12.2009 n. 26343) DI GAVELLI – BUSANI
Relativamente alla tassazione degli immobili con vincolo storico-artistico, l’art. 11 co. 2 della L. 413/91 ha sancito che "in ogni caso" il reddito degli immobili vincolati va determinato con la minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni nella stessa zona censuaria ove sono ubicati. Tra gli altri chiarimenti che sono intervenuti nel corso degli anni sulla questione, la ris. Agenzia delle Entrate n. 99/2006 ha sostenuto che l’art. 11 in esame trova applicazione, qualora l’unità immobiliare sia posseduta nell’ambito di una impresa, esclusivamente nel caso degli immobili cosiddetti "patrimoniali" (che seguono le regole dei redditi fondiari ai sensi dell’art. 90 co. 1 del TUIR) e non anche relativamente ai c.d. ""immobili-merce" o a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa. Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26343/2009 ha affermato che i "canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, e successive modificazioni, che siano oggetto dell’impresa, ne rappresentano i ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile la regola di cui alla L. n. 413 del 1991, comma 2". Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 2332/2009, ha stabilito che l’agevolazione prevista dalla L. 413/91 non esplica effetti in ambito IRAP.
Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010, p. 6
8
2010
MODELLO UNICO 2010
Principali novità DI MENEGHETTI – RANOCCHI
Tra le principali novità presenti nel modello UNICO 2010 SP, si segnalano le seguenti: – con riferimento alla "Tremonti-ter" (art. 5 co. 1-3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009), è stato introdotto il rigo RS23, dove indicare l’ammontare degli investimenti agevolati e l’ammontare della detassazione, mentre la variazione in diminuzione trova collocazione al rigo RF47 (RG22 nel caso di contabilità semplificata); – il "bonus capitalizzazioni" di cui all’art. 5 co. 3-ter del DL 78/2009 deve essere indicato nel rigo RS41, colonna 1; – la possibilità di utilizzare in compensazione, tramite Modello F24, il credito IRPEF derivante dall’ammontare delle ritenute residue restituite dai soci o associati alla società o associazione deve essere indicata negli appositi prospetti contenuti nel quadro RK e nel quadro RX; – per le società di persone che hanno eseguito nel 2008 la rivalutazione degli immobili ex art. 15 co. 16 ss del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), nel quadro RV del Modello UNICO 2010, dedicato alle divergenze tra valori civilistici e fiscali, dovrà essere indicato, mediante i nuovi "codici causa", il motivo del disallineamento; – nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, nel rigo RN10 devono essere indicate le riserve ante trasformazione attribuite ai soci in caso di passaggio al regime di contabilità semplificata.
Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010 p. 2 – 3
8
2010
BILANCIO
Termine di approvazione del bilancio – Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni – Cause ed effetti del rinvio DI DE ANGELIS
Ai fini dell’approvazione del bilancio, l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nello Statuto è possibile prevedere un termine maggiore, non superiore a 180 giorni (art. 2364 co. 2 c.c.). In merito, si osserva che: – il rinvio deve essere giustificato da particolari necessità connesse alla struttura e all’oggetto della società, o, secondo parte della dottrina, anche da esigenze contingenti (ad esempio, in caso di dimissione degli amministratori in prossimità dell’approvazione del bilancio); – il consiglio di amministrazione deve riunirsi per deliberare e motivare il rinvio. Le suddette motivazioni devono essere avallate dai sindaci (se presenti) e riportate nella futura relazione sulla gestione (in caso di bilancio redatto in forma abbreviata o di società con organo amministrativo monocratico, è opportuno inserire le motivazioni del rinvio nella Nota integrativa); – la mancata motivazione del rinvio della convocazione incide sulla responsabilità degli amministratori, qualora sia fonte di danno per la società o per i soci.
Fonte: italiaoggi del 8 marzo 2010 p. 14 – 15
Links
Rassegna Stampa
- INCENTIVI INAIL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
- Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012
- Da gennaio 2012, invio degli estratti conto bancari al Fisco
- Modelli 231 «quasi» obbligatori
- Riallineamento
- EURODEFI PRESENTA SOPRAVVIVENZA O SVILUPPO?
- Novità Legge di STABILITA’: via libera alla riforma delle professioni
- Scadenze: acconti entro il 30 novembre per la cedolare secca
- Cessione di Partecipazioni con imposta del 12,50% : ultima data 31 dicembre 2011
- Nuove norme sull’ “esecutività”





