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apr
14
2010

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

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Prestazioni di trasporto accessorie – Trattamento DI PORTALE – TOSONI

Le prestazioni di trasporto di beni in ambito intracomunitario, anche se addebitate in fattura distintamente rispetto alla cessione intracomunitaria, concorrono a formare la base imponibile di quest’ultima, ove ad essa accessorie; di conseguenza, le suddette prestazioni non devono essere dichiarate nel modello INTRASTAT relativo ai servizi resi e ricevuti, ma solo in quello relativo alle cessioni di beni (modello INTRA-1 bis). Si ricorda che, in base all’art. 12 del DPR 633/72, l’accessorietà di una prestazione presuppone, sotto il profilo oggettivo, l’esistenza di un’operazione principale, rispetto alla quale l’operazione accessoria è destinata ad integrarla, completarla o renderla possibile. Inoltre, dal punto di vista soggettivo, le operazioni principale ed accessoria devono essere effettuate tra gli stessi soggetti (cedente/prestatore e cessionario/committente); in particolare, è necessario che la prestazione accessoria sia posta in essere direttamente dal cedente/prestatore, ovvero "per suo conto o a sue spese".

Fonte: ilsole24ore del 14 aprile 2010 p. 36

apr
13
2010

COLLEGIO SINDACALE

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Direttiva n. 43/2006/CE in materia di revisione dei conti annuali e consolidati – DLgs. 39/2010 (Circ. Confindustria 12.4.2010 n. 19296) DI BELLINAZZO

La circolare Confindustria 12.4.2010 n. 19296 si sofferma sulle novità apportate dal DLgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti ed, in particolare, sulle norme che, in assenza di specifica disciplina transitoria, dovrebbero trovare applicazione a decorrere dal 7.4.2010. Si precisa, tra l’altro, che: – la norma che impone l’obbligo di indicare nella nota integrativa l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale trova applicazione soltanto in relazione alle assemblee di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2009 convocate dopo il 7.4.2010; – ove l’imminenza dell’assemblea non consenta di adeguare la procedura di conferimento dell’incarico di revisore legale (con attribuzione all’organo di controllo del compito di proporre il revisore), è opportuno che l’organo di controllo, a seguito delle necessarie verifiche, manifesti condivisione sul merito della proposta effettuata dagli amministratori e sulla congruità del corrispettivo (anche nel corso dell’assemblea) ed indichi le ragioni che hanno precluso l’adeguamento della procedura di nomina in tempo utile per l’assemblea.

Fonte: ilsole24ore del 13 aprile 2010, p. 35

apr
12
2010

OPERAZIONI STRAORDINARIE

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Determinazione della plusvalenza – Valore dell’avviamento accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Condizioni (Cass. 24.3.2010 n. 7023) DI FALCONE – IORIO 

La Corte di Cassazione, nella sentenza 24.3.2010 n. 7023, ha chiarito che il valore di avviamento accertato ai fini dell’imposta di registro non vincola in maniera assoluta l’amministrazione ed il contribuente in sede di accertamento IRPEF. Pertanto, il valore accertato per l’imposta di registro non è rilevante anche ai fini IRPEF, se il contribuente prova di aver effettivamente venduto ad un prezzo inferiore. Secondo la Corte, infatti, sebbene il valore di avviamento accertato definitivamente ai fini del registro legittimi l’amministrazione a provvedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento realizzato a seguito della cessione aziendale, resta a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Quest’ultimo potrà superare la presunzione di corrispondenza tra il prezzo incassato ed il valore accertato per il registro dimostrando di avere, in concreto, venduto ad un prezzo inferiore. La prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari. Nel caso di specie, dall’esame della documentazione contabile, i giudici hanno ritenuto integrata la prova dell’inesistenza di maggiori valori di avviamento.

Fonte: ilsole24ore del 12 aprile 2010 p. 4

apr
9
2010

AGEVOLAZIONI FISCALI

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Imprese in temporanee condizioni di difficoltà finanziaria – Avviso comune ABI 3.8.2009 – Effetti ai fini della redazione del bilancio d’esercizio DI ODORIZZI

Nella predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2009 è necessario tenere conto, per le imprese che ne hanno beneficiato, dell’effetto della moratoria dei debiti prevista dall’Avviso comune ABI del 3.8.2009. L’accordo consente alle imprese di piccole e medie dimensioni: – di sospendere, per 12 mesi, il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; – di sospendere, per 12 o 6 mesi, il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing finanziario, rispettivamente immobiliare o mobiliare; – di allungare, a 270 giorni, le scadenze del credito a breve termine, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili. La sospensione delle rate di mutuo non ha impatti diretti sul Conto Economico, bensì soltanto sullo Stato Patrimoniale, mentre la sospensione dei canoni di leasing incide sia sullo Stato Patrimoniale che sul Conto Economico. In entrambi i casi, la sospensione deve essere oggetto di specifica informativa nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2010, p. 31

apr
8
2010

COLLEGIO SINDACALE

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Direttiva n. 43/2006/CE in materia di revisione dei conti annuali e consolidati – DLgs. 39/2010 – Entrata in vigore il 7.4.2010 DI ODORIZZI

Tra le disposizioni contenute nel DLgs. 39/2010 che non necessitano, ai fini dell’operatività, dell’emanazione di regolamenti attuativi e trovano, quindi, applicazione già dal 7.4.2010 (data di entrata in vigore del decreto), vi è l’art. 13 co. 1 in materia di conferimento dell’incarico di revisione. La citata disposizione prevede che detto incarico di revisione sia conferito dall’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo. Secondo l’Autore, il cambiamento è rilevante e complesso, in quanto l’organo di controllo dovrà esprimersi, oltre che su competenza, struttura e organizzazione del revisore, anche sulla sua indipendenza rispetto alla società sottoposta a revisione e sulla congruità del corrispettivo richiesto.

Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2010 p. 30

apr
6
2010

IMMOBILI

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Accertamento del valore degli immobili – Rettifica sulla base del valore normale – Valori OMI – Efficacia probatoria DI LIBURDI

In seguito all’abrogazione, operata dalla L. 88/2009 (legge Comunitaria 2008), della parte dell’art. 39 del DPR 600/73 che legittimava la presunzione di un maggior valore dell’immobile ceduto in caso di scostamento tra il valore dichiarato nell’atto di cessione ed il valore normale, ci si interroga sull’attuale significato della discrepanza tra tali valori. Secondo l’orientamento che pare affermarsi anche nella giurisprudenza di merito, il fatto che il corrispettivo dichiarato in atto per la cessione del bene immobile sia inferiore al valore normale di esso può costituire elemento idoneo a giustificare la maggior pretesa tributaria, se suffragato da ulteriori elementi, come l’ammontare del mutuo richiesto dall’acquirente o ulteriori elementi di prova di natura finanziaria. In breve, l’accertamento di maggior valore può apparire legittimo se il quadro probatorio risultante dal confronto tra il prezzo pattuito ed il valore normale dell’immobile, unito ad altri elementi (come ad esempio, il valore del mutuo contratto per l’acquisto) delineano un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Fonte: italiaoggi del 6 aprile 2010 p. 22

apr
6
2010

STUDI DI SETTORE

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Pubblicazione di 69 studi di settore revisionati DI DEOTTO 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la serie di DM datati 12.3.2010 che approvano i 69 studi di settore in revisione per l’anno 2009 (come individuati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.1.2009). Inoltre, un ulteriore decreto, recante la medesima data di quelli in commento, ha definito, per gli studi relativi alle attività professionali, tre nuovi indicatori territoriali (relativi al costo per le retribuzioni, al reddito disponibile per abitante e al livello delle quotazioni immobiliari) con i quali potrà essere differenziata l’applicazione degli studi in ragione del luogo in cui viene svolta l’attività. Gli studi revisionati segnano la definitiva sostituzione degli indicatori di normalità economica di cui all’art. 1 co. 14 della L. 296/2006 (c.d. "transitori") con quelli previsti dall’art. 10-bis della L. 146/98 (c.d. "definitivi"). Negli studi revisionati per il 2009 opera un nuovo criterio per la valorizzazione, all’interno della funzione di ricavo, dell’apporto dei soci amministratori che prestano attività nella società in via prevalente e continuativa, il quale prende in esame le percentuali dell’apporto lavorativo e non più i compensi corrisposti. Esaminando le bozze dei modelli da allegare ad UNICO 2010, infatti, si nota che, negli studi non revisionati, i dati relativi ai soci amministratori (numero e percentuale di lavoro prestato, ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l’incarico di amministratore) continuano ad essere indicati nella sezione "Ulteriori elementi" del quadro F, mentre, in quelli revisionati, scompare detta sezione e le informazioni relative ai soci amministratori vanno indicate in alcuni righi del quadro A (es. righi da A13 a A16 della bozza relativa allo studio UG69U).

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2010 p. 28

apr
6
2010

COMUNICAZIONE UNICA

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Comunicazione unica per l’avvio dell’impresa – Obbligo a partire dal 1° aprile DI BELLINAZZO

La Comunicazione unica (c.d. ComUnica), obbligatoria dall’1.4.2010, consente, mediante la presentazione di una sola comunicazione (in via telematica o su supporto informatico) al Registro delle imprese, di assolvere tutti i principali adempimenti previsti ai fini dell’avvio di un’attività di impresa, nonché per le modifiche e la cessazione dell’impresa, nei confronti del Registro delle imprese stesso, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL. Con la nota 31.3.2010, l’INAIL ha tuttavia precisato che, nonostante siano state innovate le modalità di presentazione delle denunce, è rimasta immutata la disciplina speciale di ciascun ente. Pertanto, secondo gli Autori, atteso che il termine per presentare l’iscrizione all’INAIL è fissato entro il giorno dell’inizio dell’attività per garantire la copertura assicurativa del dipendente, utilizzando la ComUnica occorre presentare anche la dichiarazione di inizio attività entro il citato termine, nonostante l’iscrizione al Registro delle imprese possa essere effettuata anche successivamente all’inizio dell’attività.

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2010 p. 27

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