18
2010
ONERI DETRAIBILI
Spese sanitarie – Indicazioni contenute nello scontrino fiscale o nella fattura – Spettabilità della deduzione o della detrazione DI TARABUSI
Fra le novità della dichiarazione dei redditi di quest’anno, al fine di fruire della detrazione del 19% sulle spese sostenute per i farmaci, scompare l’obbligo di conservare la prescrizione medica e la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in relazione ai medicinali acquistati con il ticket. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella risoluzione 17.2.2010 n. 10. Per poter beneficiare dello sconto d’imposta lo scontrino deve riportare: – il codice fiscale; – la natura e la quantità del farmaco acquistato. Tra l’altro, è precisato che le diciture "farmaco" o "medicinale" non sono tassative, in quanto è possibile utilizzare altre terminologie, sigle, abbreviazioni, purché siano chiaramente riferibili ai farmaci. Sono ammessi, inoltre, gli scontrini che riportano la dicitura "omeopatico", in quanto medicinali disciplinati dal DLgs. 219/2006, e gli scontrini sui quali viene indicata la dicitura "ticket", in quanto può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal Servizio sanitario nazionale. Sono valide anche le specifiche sigle previste dalla normativa farmaceutica, quali "SOP" per i medicinali non soggetti a prescrizione medica, oppure "OTC" per i medicinali da banco o di automedicazione e le abbreviazioni delle parole medicinale o farmaco, quali "med." o "f.co.".
Fonte: ilsole24ore del 18 maggio 2010 p. 35
Links
Rassegna Stampa
- Salva Italia, ACE: emanato il 14/03/2012 il decreto attuativo
- INCENTIVI INAIL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
- Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012
- Da gennaio 2012, invio degli estratti conto bancari al Fisco
- Modelli 231 «quasi» obbligatori
- Riallineamento
- EURODEFI PRESENTA SOPRAVVIVENZA O SVILUPPO?
- Novità Legge di STABILITA’: via libera alla riforma delle professioni
- Scadenze: acconti entro il 30 novembre per la cedolare secca
- Cessione di Partecipazioni con imposta del 12,50% : ultima data 31 dicembre 2011







