29
2010
DIRITTO
Sanzione penale a chi occulta fatture reperibili dai clienti (di IORIO)
Il contribuente risponde del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili se i verificatori non rinvengono alcune fatture, reperite, successivamente, presso i clienti. A chiarirlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 38224 depositata il 28/10/2010. Al titolare di un’impresa meccanica veniva contestato l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari, in quanto la Guardia di finanza non aveva rinvenuto alcune fatture, acquisite, invece, presso i clienti. Il Gip assolveva il contribuente ritenendo che il fatto non costituiva reato, atteso che non era possibile stabilire se, il mancato rinvenimento, si riferisse a un’omissione originaria, facendo venir meno tanto l’occultamento quanto la distruzione, o a una sopravvenuta attività di eliminazione invece penalmente rilevante. Ricorreva per Cassazione il pubblico ministero il quale, al contrario, evidenziava che l’omessa conservazione delle scritture contabili era provata e integrava quindi il reato in questione atteso che, nella specie, le fatture erano state sicuramente emesse e consegnate ai clienti dell’impresa. Il delitto previsto dall’articolo 10 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, o di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La Corte ha innanzitutto ricordato che per la configurazione di questo delitto, oltre al dolo specifico di evasione, deve verificarsi l’impossibilità di ricostruire il volume di affari o dei redditi. Tale impossibilità è di tipo relativo, cioè deve essere riferita alla situazione interna aziendale, e non assume rilevanza se, in concreto, sia possibile procedere alla ricostruzione mediante elementi e dati raccolti all’esterno e in modo indiretto. Occorre, inoltre, la prova dell’istituzione dei documenti contabili in questione. Nel caso di specie, conclude la sentenza, era stato accertato che le fatture erano state emesse per prestazioni a favore di clienti presso cui poi sono state anche reperite. Da qui la sussistenza del reato. Va evidenziato che il giudice di primo grado aveva dato atto dell’oggettiva impossibilità di ricostruire, nel caso di specie, il volume di affari, e che l’avvenuta acquisizione delle fatture presso i clienti non aveva avuto effetto sanante. La circostanza appare importante, altrimenti potrebbe ipotizzarsi una condotta penale ogni qualvolta non vengano rinvenuti dai verificatori documenti fiscali regolarmente contabilizzati e dichiarati.
Fonte: ilsole24ore del 29 ottobre 2010
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2010
SOCIETA’
L’apporto dei soci si misura con il registro DI GAIANI
Apporti dei soci alle società senza imposta di registro. Anche la rinuncia a finanziamenti o la loro trasformazione in versamenti in conto capitale non comporta enunciazione del precedente contratto se avviene medianti atti da non registrare. Dopo la sentenza 15585/2010 della Cassazione, le società valutano le diverse modalità con cui operare interventi di ricapitalizzazione da parte dei soci.
I finanziamenti soci, spesso utilizzati nelle società a ristretta base per sostenere finanziariamente la partecipata, sono somme versate con un preciso obbligo di restituzione per la società. I versamenti in questione, sia fruttiferi che infruttiferi (in questo caso in deroga all’articolo 1815 del codice civile), sono riconducibili allo schema del mutuo e devono pertanto prevedere un puntuale termine di rimborso (scadenza predeterminata), ovvero un diritto alla restituzione da parte del socio in qualunque momento salvo un certo preavviso. I finanziamenti sono, in linea di massima, soggetti alle norme sulla raccolta del risparmio presso soci (articolo 11, decreto legislativo 385/93 e delibera Cicr 19 luglio 2005) che richiedono particolari requisiti per la loro effettuazione (previsione statutaria, partecipazione non inferiore al 2% e iscrizione nel libro soci da almeno tre mesi). Ai fini dell’imposta di registro, il contratto di finanziamento rientra tra gli atti da registrare in termine fisso con applicazione dell’aliquota del 3% (decreto 131/86), salvo lo stesso non sia redatto mediante scambio di corrispondenza, nel qual caso la registrazione (al 3%) è prevista solo «in caso d’uso» (articolo 1, lettera a, Tariffa, parte II). Se il socio-finanziatore è una società, e il finanziamento è fruttifero, l’operazione rientra in ambito Iva, seppur esente da imposta, e il contratto sarà comunque soggetto a registrazione in caso d’uso e a tassa fissa (Dpr 131/86).
I versamenti a fondo perduto o in conto capitale si configurano, invece, quando i soci, pur non procedendo a un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale con nuovi conferimenti. Sono dunque importi versati senza obbligo di restituzione per la società, che vengono acquisiti in via definitiva senza vincoli di destinazione, dovendo figurare nel patrimonio netto alla voce A)7 «Altre riserve». L’effettuazione del versamento, qualora formalizzata in un verbale di assemblea ordinaria o attraverso una lettera del socio, non comporta alcuna tassazione ai fini dell’imposta di registro. La posta «versamenti in conto capitale» può essere alimentata anche da rinunce dei soci al rimborso di precedenti finanziamenti. In questi casi, i principi contabili impongono la contabilizzazione direttamente nel patrimonio netto (ed eventualmente a copertura delle perdite ivi collocate) senza invece transito nei proventi del conto economico. L’articolo 22 del Dpr 131/86 stabilisce che se in un atto sottoposto a registrazione sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, intervenuti tra le stesse parti dell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta è dovuta anche sugli atti enunciati. La Corte di Cassazione, richiamando questa norma, ha sancito (sentenza 30 giugno 2010, n. 15585) l’obbligo di tassazione al 3% (quale atto enunciato) di un precedente finanziamento soci (non registrato perché verbale o perché formalizzato per corrispondenza), qualora, in un verbale di assemblea straordinaria (aumento di capitale sociale), lo stesso venga richiamato in sede di rinuncia per la copertura di perdite. Senza entrare nel merito di quanto affermato dalla Cassazione, va sottolineato che nessuna enunciazione fiscalmente rilevante si ha nel frequente caso in cui la rinuncia al credito o il suo utilizzo per una ricapitalizzazione avviene al di fuori di un verbale notarile o comunque non in atti sottoposti alla registrazione per obbligo o volontariamente (ad esempio, in un verbale di assemblea ordinaria o per corrispondenza).
Fonte: ilsole24ore del 28 ottobre 2010
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2010
BILANCIO
Arriva il primo Principio contabile per i bilanci del Terzo settore
È stata pubblicata la bozza del primo Principio contabile per il Terzo settore. Il documento, redatto dal tavolo tecnico congiunto tra Cndcec, Agenzia per le Onlus e Oic, sarà ora sottoposto ad una consultazione pubblica, che si concluderà il 15 gennaio 2011. Il Principio contabile in questione è rivolto a tutte le organizzazioni che operano nel c.d. “terzo settore” ed è finalizzato a illustrare i principi generali che sottendono la redazione del bilancio. A questo documento ne seguiranno altri, dedicati alla contabilizzazione delle poste di bilancio che assumono maggiore significatività per il non profit, come, per esempio, liberalità e immobilizzazioni.
26
2010
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Computo degli ammortamenti deducibili da parte della conferitaria
L’Associazione italiana dei dottori commercialisti, con la norma di comportamento n.178 diffusa ad ottobre, ha affrontato il tema del computo degli ammortamenti deducibili da parte delle società conferitarie in presenza di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente. In ipotesi di conferimento di azienda o di ramo d’azienda soggetto alla disciplina di cui all’art.176 del Tuir, la società conferitaria è ammessa a computare gli ammortamenti avendo come riferimento il costo per la società conferente. Se gli stessi non sono in tutto o in parte imputati a conto economico a causa delle tecniche contabili o valutative adottate, la deducibilità è ammessa in applicazione dell’art.109, co.4, lett.b del Tuir. Se invece i minori ammortamenti contabili derivano dalla previsione di un allungamento della residua vita utile dei beni, gli stessi sono deducibili nei limiti dell’importo imputato a conto economico.
26
2010
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Esonero da Irap: la Cassazione si pronuncia nuovamente su professionisti e agenti
Non spetta il rimborso dell’Irap al professionista – nel caso di specie, un avvocato – che, nell’esercizio della propria attività, si avvale di un apprendista part time. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n.21563, depositata il 20 ottobre 2010, secondo la quale l’impiego di un lavoratore dipendente, anche con contratto di apprendistato a tempo parziale, è sufficiente a delineare la sussistenza di un’autonoma organizzazione e, conseguentemente, l’assoggettamento ad imposta del contribuente. La stessa Corte – sentenza n.21578 del 21 ottobre – si è espressa nuovamente anche in merito all’assoggettamento ad Irap dell’attività esercitata dagli agenti di commercio, ribadendo che tale attività è soggetta all’imposta soltanto qualora sussista un’autonoma organizzazione, condizione da accertare con un’analisi in concreto della situazione strutturale e organizzativa. La pronuncia si conforma, quindi, all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn.12108-9-10-11/2009).
19
2010
Piccoli imprenditori esenti da Irap, se non sussiste autonoma organizzazione
La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze (n. 21122, n. 21123 e n. 21124) del 13 ottobre, esclude l’applicabilità dell’Irap ai “piccoli imprenditori” – nella fattispecie, un coltivatore diretto, un tassista e un artigiano – qualora non sussista il requisito dell’autonoma organizzazione. In questo modo, la Cassazione si allinea alle conclusioni già espresse dalle Sezioni Unite (sentenze n.12108 e n.12111 del 2009), con le quali si stabiliva la non applicabilità dell’Imposta ad agenti di commercio e promotori finanziari, privi di autonoma organizzazione.
19
2010
SCUDO FISCALE
Scudo fiscale, compensazione per l’imposta straordinaria versata in eccesso
Gli intermediari possono recuperare le eventuali eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria dovuta per regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero tramite modello F24, sia nel caso in cui il surplus derivi dalla restituzione dell’imposta al contribuente da parte dell’intermediario, sia quando il pagamento di un importo superiore al dovuto sia stato determinato da semplici errori nei versamenti. Questo tipo di compensazioni dovranno essere indicate nel modello 770. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.107 del 14 ottobre, che risolve il problema del recupero delle possibili rimanenze delle somme eventualmente pagate in eccesso per aderire allo scudo fiscale, nel caso non vi fossero altri pagamenti da effettuare.
14
2010
CODICI TRIBUTO
L’F24 enti pubblici esteso a tutti i tributi, contributi e premi: istruzioni e codici
Pronti il vademecum e i codici per il versamento di tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dei contributi previdenziali e pensionistici dovuti all’Inps e all’Inpdap e dei premi assicurativi in favore dell’Inail. Con le risoluzioni n.96/E, n.97/E, n.98/E e n.101/E, pubblicate il 7 ottobre, spiegano come compilare l’F24 Enti pubblici. Le nuove modalità di versamento, con i relativi codici, saranno attive dal 2 novembre prossimo. Per i tributi erariali gestiti dall’Agenzia è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010, durante il quale sarà possibile continuare a usare il vecchio sistema. La versione aggiornata della nuova modulistica e del software è stata approvata il 3 giugno scorso con un provvedimento del direttore delle Entrate, in attuazione del percorso di semplificazione amministrativa, iniziato con il “primo” decreto anti-crisi (D.L. n. 185/08), che ha esteso l’uso del modello anche al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi.Con le risoluzioni n.95, n.99 e n.100 del 7 ottobre, le Entrate hanno istituito tre nuove causali per il versamento dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di commercio, turismo e servizi.
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2010
FISCALITA’ INTERNAZIONALE
Cfc: chiarimenti su utili e costi da Paesi black list, esimenti e modalità di presentazione dell’istanza di disapplicazione
Con la circolare n.51/E, diffusa il 6 ottobre, l’Agenzia delle Entrate fa luce sulla “nuova” disciplina delle Cfc, modificata dal D.L. n.78/09 (convertito nella L. n.102/09) e in vigore dal 1° luglio 2009, soffermandosi, in particolare, sulla disciplina dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e sulle regole che si applicano ai costi da black list. Il documento di prassi illustra altresì le due esimenti ai fini della disapplicazione della disciplina Cfc: il principio del radicamento (lett.a, co.5, art.167, del Tuir), in base al quale il socio residente nel territorio dello Stato deve provare il radicamento della propria partecipata nel Paese o territorio estero di insediamento, oltre alla disponibilità in loco, da parte della stessa, di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento; e il principio del tax rate (lett.a, co.5, art.167, del Tuir), secondo il quale l’imposizione effettiva complessivamente gravante sull’utile ante imposte della Cfc deve essere in linea con l’imposizione italiana, a prescindere dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato (o dagli Stati) in cui avviene detta tassazione. Infine, in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di disapplicazione, si precisa che l’istanza va inoltrata all’Agenzia delle Entrate preventivamente, cioè in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
11
2010
SCUDO FISCALE
Scudo fiscale al test di “verifica”: i controlli sui requisiti per l’emersione
È pronto il vademecum per gli uffici fiscali che in sede di controllo si vedono opporre gli effetti preclusivi dello Scudo fiscale. La dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero deve essere, infatti, mostrata all’Agenzia delle Entrate all’inizio di accessi, ispezioni e verifiche. Oppure presentata nei trenta giorni successivi alla notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, di un atto di contestazione, o dalla formale conoscenza di inviti, questionari e richieste. Affinché la procedura di emersione esplichi i suoi effetti preclusivi ed estintivi è tuttavia necessario che siano rispettati i parametri richiesti. Ad esempio, è fondamentale che il contribuente che oppone la procedura di emersione dimostri il possesso della relativa attività oltre che la stessa non sia il frutto di un reato per il quale non era prevista “copertura” (emissione di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita, reati contro la P.A., etc.). Proprio a questo fine, la circolare 52/E fornisce le direttive operative quando nel corso dei controlli viene riscontrato il versamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali che sono state oggetto di rimpatrio o regolarizzazione (D.L. n.78/09).
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Rassegna Stampa
- INCENTIVI INAIL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
- Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012
- Da gennaio 2012, invio degli estratti conto bancari al Fisco
- Modelli 231 «quasi» obbligatori
- Riallineamento
- EURODEFI PRESENTA SOPRAVVIVENZA O SVILUPPO?
- Novità Legge di STABILITA’: via libera alla riforma delle professioni
- Scadenze: acconti entro il 30 novembre per la cedolare secca
- Cessione di Partecipazioni con imposta del 12,50% : ultima data 31 dicembre 2011
- Nuove norme sull’ “esecutività”





