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2010
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Esonero da Irap: la Cassazione si pronuncia nuovamente su professionisti e agenti
Non spetta il rimborso dell’Irap al professionista – nel caso di specie, un avvocato – che, nell’esercizio della propria attività, si avvale di un apprendista part time. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n.21563, depositata il 20 ottobre 2010, secondo la quale l’impiego di un lavoratore dipendente, anche con contratto di apprendistato a tempo parziale, è sufficiente a delineare la sussistenza di un’autonoma organizzazione e, conseguentemente, l’assoggettamento ad imposta del contribuente. La stessa Corte – sentenza n.21578 del 21 ottobre – si è espressa nuovamente anche in merito all’assoggettamento ad Irap dell’attività esercitata dagli agenti di commercio, ribadendo che tale attività è soggetta all’imposta soltanto qualora sussista un’autonoma organizzazione, condizione da accertare con un’analisi in concreto della situazione strutturale e organizzativa. La pronuncia si conforma, quindi, all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn.12108-9-10-11/2009).
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