28
2011
IL NUOVO REDDITOMETRO METTE IN FUGA GLI EVASORI
Con il redditometro il Fisco scandaglierà tutte le spese per verificare se le cifre di reddito che il contribuente indica nella dichiarazione corrispondano al tenore di vita!
Il nuovo redditometro considererà quasi 100 voci di spesa, divise in macrocategorie applicate a undici tipologie di nucleo familiare. Questo segue le indicazioni della norma (articolo 38, comma 5, del Dpr 600/1973), la quale stabilisce che il nuovo strumento si baserà sul concetto della spesa figurativa.
In pratica, il nuovo accertamento sintetico verrà effettuato attraverso due procedimenti:
1) quello della spesa effettiva (basato anche sulle indicazioni del cosidetto «spesometro» – articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973);
2) quello del redditometro, il quale si fonderà sulle spese figurative attribuibili al contribuente.
I due metodi risulteranno alternativi, secondo quanto anticipato dall’agenzia delle Entrate.
Il meccanismo dei controlli attuali (fatti con l’accertamento sintetico precedente alle modifiche della manovra 2010) si è finora basato su tre forme di rettifica:
1) quella della spesa effettiva (cosidetto “sintetico puro”);
2) quella del redditometro;
3) quella degli incrementi patrimoniali
e i risultati di queste tre rettifiche si possono sommare. Generalmente, però, gli accertamenti sono stati fatti sulla base del redditometro e degli incrementi patrimoniali.
Con il vecchio redditometro veniva previsto che doveva esservi uno scostamento tra quanto dichiarato dal contribuente e il risultato dello stesso redditometro «per due o più periodi d’imposta». Questa previsione, che interessava esclusivamente il redditometro e non il sintetico “puro”, derivava dal concetto di «disponibilità» dei beni e dei servizi individuati dai decreti ministeriali. La disponibilità di questi elementi presupponeva, infatti, un mantenimento nel tempo degli stessi e, quindi, l’esistenza di un reddito con carattere di «periodicità», non occasionale o straordinario.
Il nuovo redditometro invece si baserà sul concetto di spesa (ancorché figurativa) e non di disponibilità di un determinato bene o servizio. Questo determina che per il nuovo redditometro basterà essere non congrui nel singolo anno (con una «franchigia» di un quinto tra quanto dichiarato e quanto accertabile dall’amministrazione) per essere chiamati al contraddittorio con il Fisco.
Il nuovo redditometro risulterà quindi la “spia”, che spingerà psicologicamente il contribuente a dichiarare di più e che servirà per indirizzare i controlli dell’amministrazione. L’accertamento vero e proprio, però, verrà fatto sulla base del “sintetico puro”.
L’accertamento sintetico si è sempre basato sul concetto della spesa. Il redditometro si basava, fino alla manovra 2010, sul concetto di disponibilità di determinati beni e servizi, con il quale si voleva misurare la loro capacità di mantenimento (comunque una spesa).
Oggi l’amministrazione è in grado, attraverso tutti i suoi canali di informazione (anagrafe tributaria, comunicazioni dello “spesometro”, archivio dei dati finanziari, eccetera), di rintracciare gran parte delle spese sostenute effettivamente dal contribuente. In questo modo, il metodo di accertamento fondato sulla spesa reale risulta sicuramente più sostenibile in un giudizio (e anche prima, nel contraddittorio con il contribuente Ma ciò non toglie che risulta molto convincente il principio che “se tanto spendi tanto devi avere guadagnato!”
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2011
Condono : è possibile il rimborso
La Corte di Cassazione con la sentenza n.22262 chiarisce che la definizione della lite fiscale impedisce al contribuente la restituzione delle somme versate in relazione alla pretesa impositiva contestata, ma non impedisce la restituzione di somme che non hanno formato oggetto di pretesa impositiva.
Secondo l’ammministrazione finanziaria, la presentazione della domanda di definizione di lite pendente sulla base di quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 289 del 2002 bloccherebbe la possibilità per il contribuente di ottenere, per gli anni e per le imposte oggetto dell’accertamento da cui è derivata la lite, i rimborsi di imposta richiesti in sede di dichiarazione.
La Cassazione però ricorda che, per effetto del condono il contribuente può:
1) proseguire il contenzioso, nella speranza di ottenere i rimborsi delle somme indebitamente pagate;
2) oppure può pagare quanto dovuto per la definizione agevolata «ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento ordinario».
Analizzando la legge 289/02,si può evidenziare che «la lite fiscale introdotta nell’impugnativa di un avviso di accertamento nel quale siano state formulate pretese impositive in relazione ad alcune soltanto delle imposte ivi contemplate ha ad oggetto solo queste imposte e non anche quelle per le quali nell’avviso non sia stata formulata alcuna pretesa impositiva».
Devono essere prese come riferimento quindi le sole imposte per le quali il Fisco ha esercitato una pretesa.
Fonte: Il Sole 24 Ore
26
2011
CIRCOLARE 47/E: ARRIVA LA PERIZIA A RIBASSO
Dopo le rivalutazioni di terreni e partecipazioni arrivano le perizie a ribasso. E’ scritto nella circolare 47/E dell’Agenzia delle Entrate che esamina le novità contenute nell’art.7, comma2, lettere dd) e seguenti, soprattutto relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili con effetto ai fini della determinazione della plusvalenza rientrante nei redditi diversi.
La novità, è legata soprattutto alla possibilità di compensare l’imposta precedentemente versata a fronte di una rivalutazione con riferimento agli stessi beni.
La possibile di richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in occasione delle precedenti rivalutazioni è possibile se questa non è utilizzata per compensare l’imposta a debito relativa alla nuova rivalutazione che fa riferimento ai beni posseduti al 1° luglio 2011. Infatti se si procedesse ad una rivalutazione di partecipazioni o terreni entro il prossimo 30 giugno 2012, la soluzione migliore sarebbe la compensazione.
La richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata per una seconda volta può quindi riguardare anche rivalutazioni precedenti e non è necessario aderire a questa rivalutazione per la quale sono stati riaperti i termini. La circolare ricorda che il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento dell’imposta sostitutiva (prima rata o intera imposta) relativa alla rivalutazione più recente.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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2011
CIRCOLARE 48/E – LITI PENDENTI
La possibilità di definire in La definizione agevolata delle liti fiscali “minori” è prevista dall’articolo 39, comma 12 del decreto legge n. 98 del 2011.
L’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per la chiusura delle liti fiscali pendenti fino a 20mila euro. L’ambito di applicazione della procedura agevolata, gli adempimenti necessari e le modalità di pagamento sono riportate nella circolare 48/E . E’ importante sottolineare però che la definizione agevolata non scatta per tutte le liti. Vengono escluse infatti dalla “lite pendente” tutte le controversie per le quali il giudicato risulti formato nel periodo 1° maggio – 5 luglio 2011, quelle relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli, oltre alle controversie sull’omesso versamento dei tributi e quelle legate ai condoni precedenti.
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2011
Quando i “costi residuali” assumono troppo peso..
L’agenzia delle Entrate ha messo in atto in questo periodo dei controlli sulla gestione dei costi volti a segnalare agli uffici locali casi in cui la voce “costi residuali” assume un peso sproporzionato rispetto ai ricavi dichiarati e al totale dei costi. Errore che viene commesso da molti contribuenti in cerca di una falsa congruità!
Spesso accade, infatti, che i contribuenti utilizzino in modo disinvolto la voce costi residuali, che non provoca effetti sulla funzione di regressione destinata a determinare i ricavi presunti del contribuente. I tecnici dell’amministrazione sono anche al lavoro per arrivare a creare nuovi indici di normalità mirati, adottando criteri attraverso cui arrivare a forme di selettività che permettano di effettuare le correzioni solo laddove ce ne sia un effettivo bisogno.
Il nuovo approccio degli studi di settore, e quindi i nuovi indici, dovrebbero andare a monitorare una serie di comparti ad alto rischio di evasione, adottando un approccio “mirato” volto a segnalare al fisco la presenza di eventuali irregolarità.
Gli indici, in pratica, segnalano quando la gestione dell’impresa o dell’attività sottoposta agli studi presenta elementi anomali che accendono l’attenzione del fisco, come in passato anno rappresentato elemento di attenzione le anomalie sulla gestione del magazzino.
Fonte – Il Sole 24 Ore – 24/10/2011
20
2011
Società di comodo – estensioni
Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, che sono considerate non operative a partire dal quarto periodo d’imposta e le società che nel triennio precedente per due periodi d’imposta sono state in perdita fiscale e per uno hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina delle società non operative, sono le due nuove categorie di contribuenti a cui sono estese le regole delle società di comodo.
La norma prevede almeno uno storico di tre periodi d’imposta rispetto a quello di applicazione, il quarto, per cui sembrerebbe ragionevole ritenere che i soggetti con un’anzianità inferiore a questo periodo non siano coinvolti dalle nuove disposizioni, fermo restando la possibilità di applicare nei loro confronti la disciplina ordinaria delle società non operative.ù
Il test di operatività, se superato, non è piu’garanzia della non applicazione della normativa sul reddito minimo delle società di comodo.
Diventa essenziale effettuare un’ulteriore test per verificare se si rientra in una delle due categorie sopra citate..
3 invece sono le categorie che sono escluse secondo la norma che definisce le società di comodo:
1) i soggetti che non vengono richiamati dalla legge, quali, ad esempio, le società semplici che non sono assoggettate alle disposizioni del reddito d’impresa
2) i soggetti esclusi direttamente dalla norma. Si tratta delle società che si trovano nel primo periodo d’imposta, di quelle che hanno un numero di soci non inferiore a 50, di quelle quotate, di quelle controllate da soggetti quotati, delle controllanti delle quotate, di quelle che si trovano in amministrazione controllata o straordinaria, delle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità, di quelle fallite o in concordato preventivo, delle partecipate da enti pubblici per almeno il 20%, di quelle che hanno un valore della produzione superiore al totale attivo di stato patrimoniale, di quelle congrue e coerenti agli studi di settore, e infine dei soggetti che, dato il tipo di attività svolta, devono costituirsi sotto forma di società di capitali;
3) i soggetti che presentano situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi per superare il test di operatività. Questi possono disapplicare la norma quando si verificano due situazioni: il contribuente rientra tra quelle fattispecie previste da un provvedimento del direttore delle Entrate per cui la disapplicazione è automatica. Si tratta ad esempio delle società che detengono partecipazioni solo in società considerate non di comodo o in società comunque escluse dalla disciplina delle società di comodo; il contribuente ha richiesto e ottenuto la disapplicazione della disciplina con la presentazione di un’istanza di interpello preventivo.
Fonte: Il Sole 24 Ore – 20/10/2011
19
2011
Riforma Fiscale
Si deve intervenire sulla spesa per evitare che la riforma fiscale porti ad un eccessivo aumento della pressione fiscale, previsto del 44% già dal 2012.
Per auspicare un rilancio dello sviluppo del Paese, come ha sottolineato anche Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, vi è bisogno di una “vera” riforma fiscale.
Non convince i commercialisti la scelta del Governo di aver già utilizzato, in nome del pareggio di bilancio, alcune delle principali fonti di finanziamento della riforma fiscale.
Esempio lampante è quello dell’IVA, che secondo Siciliotti doveva essere aumentata al 22% prevedendo che una parte dell’aumento fosse destinata alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro.
Riduzione che può passare anche per una patrimoniale: «un aumento della tassazione sui redditi che derivano dalla ricchezza immobiliare e della previsioni di prelievi di tipo patrimoniale sia sulla ricchezza mobile che su quella immobile se davvero finalizzate e contestualmente reimpiegate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di lavoro e produzione, non ci vede pregiudizialmente contrari».
Fonte – Il Sole 24 Ore- 19/10/2011
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2011
1° gennaio 2012: Nuovo regime dei Minimi
Dal 1° gennaio 2012 entrerà in vigore il nuovo regime dei minimi.
Varie le novità importate nel nuovo regime “riservato alle persone fisiche” rispetto a quello in vigore tra cui:
1) la durata quinquennale (estesa fino ai 35 anni di età);
2) la circostanza che l’attività deve essere nuova;
3) ma soprattutto che l’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, è ridotta nella misura (simbolica) del 5 per cento.
Requisito per l’accesso al regime dei minimi, è che il contribuente non debba avere esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività professionale, d’impresa anche in forma associata o familiare; inoltre la nuova attività non deve costituire in nessun modo la prosecuzione di altra attività svolta sottoforma di lavoro dipendente. Non è da escludere però dal regime un soggetto che sia stato lavoratore subordinato in settore analogo a quello relativo alla nuova attività intrapresa.
Il divieto invece dovrebbe riguardare l’ipotesi in cui il soggetto prosegua l’attività nei medesimi locali e nei confronti della clientela già servita.
Fonte – Il Sole 24 Ore- 19/10/2011
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2011
Società di comodo alla prova del reddito minimo
Significativi dubbi operativi si presentano nell’applicazione delle novità in materia di società di comodo, specie in relazione alla nuova fattispecie della società in perdita fiscale reiterata per tre esercizi. Varie sono le questioni che vanno risolte, soprattutto legate alle problematiche inerenti la determinazione del reddito minimo, la rilevanza delle cause di esclusione verificatesi nel triennio, e la determinazione dell’acconto da versare nel 2011 anticipando gli effetti del Dl 138/11.
Il reddito minimo
La società in perdita per due esercizi potrebbe produrre nel terzo anche un reddito, ma tale circostanza non assicura l’esclusione dalla declatoria di non operatività, poichè quel reddito deve essere almeno uguale a quello minimo determinato con i parametri dell’articolo 30, comma 3 della legge 724/1994. Questa verifica è alquanto impegnativa dato che applicare i parametri di redditività (1,5% per le partecipazioni, 4,75% per gli immobili diversi dagli uffici su cui si applica il 4%, 12% delle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali) ad una impresa operativa (ancorchè in perdita) significa determinare un reddito minimo rilevante, poichè è probabile che vi sia un attivo patrimoniale di una certa entità.
Si riportano di seguito le regole proprie di determinazione del test di redditività che in parte divergono da quello di operatività.
1) I parametri nel test di redditività vanno applicati ai soli dati dell’esercizio di riferimento e non alla media triennale (test di operatività).
2) I beni esclusi dal test di operatività per una causa di disapplicazione parziale (immobili locati ad equo canone oppure partecipazioni in società operative), non vanno inseriti nella determinazione del reddito minimo, così come i beni acquisiti in corso di anno vanno considerati non per l’intero valore bensì pro rata temporis.
Fonte: Il Sole 24 Ore – 18/10/2011
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2011
I ACQUISITION WORKSHOP PRESENTAZIONE DI BUSINESS OPPORTUNITIES NELLE ACQUISIZIONI AZIENDALI. ITALIA – INDIA – INFORMATION TECHNOLOGY
I ACQUISITION WORKSHOP
PRESENTAZIONE DI BUSINESS OPPORTUNITIES NELLE ACQUISIZIONI AZIENDALI.
ITALIA – INDIA – INFORMATION TECHNOLOGY
Milano, 6 ottobre 2011 ore 13.30
Società del Giardino – Via San. Paolo, 10
Scarica la lettera di accompagnamento: lettera_accomp_workshop_06102011
Scarica il programma: workshop_06102011
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