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2011
Condono : è possibile il rimborso
La Corte di Cassazione con la sentenza n.22262 chiarisce che la definizione della lite fiscale impedisce al contribuente la restituzione delle somme versate in relazione alla pretesa impositiva contestata, ma non impedisce la restituzione di somme che non hanno formato oggetto di pretesa impositiva.
Secondo l’ammministrazione finanziaria, la presentazione della domanda di definizione di lite pendente sulla base di quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 289 del 2002 bloccherebbe la possibilità per il contribuente di ottenere, per gli anni e per le imposte oggetto dell’accertamento da cui è derivata la lite, i rimborsi di imposta richiesti in sede di dichiarazione.
La Cassazione però ricorda che, per effetto del condono il contribuente può:
1) proseguire il contenzioso, nella speranza di ottenere i rimborsi delle somme indebitamente pagate;
2) oppure può pagare quanto dovuto per la definizione agevolata «ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento ordinario».
Analizzando la legge 289/02,si può evidenziare che «la lite fiscale introdotta nell’impugnativa di un avviso di accertamento nel quale siano state formulate pretese impositive in relazione ad alcune soltanto delle imposte ivi contemplate ha ad oggetto solo queste imposte e non anche quelle per le quali nell’avviso non sia stata formulata alcuna pretesa impositiva».
Devono essere prese come riferimento quindi le sole imposte per le quali il Fisco ha esercitato una pretesa.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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