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2011
Riallineamento
Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 16%
Il DL 98/2011 ha introdotto la possibilità, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, di riallineare:
- il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali;
- il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
L’agevolazione è limitata alle sole operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010.
Sul tema è stato recentemente approvato il Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 novembre 2011 n. 168379, il quale ha sciolto alcuni dubbi in merito all’applicazione del regime in esame.
In primo luogo, l’Agenzia ha chiarito che si considerano partecipazioni di controllo le partecipazioni che presentano i requisiti di cui all’art. 26 del DLgs. 127/91, ovvero quelle che soddisfano i requisiti dello IAS 27 per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS.
All’interno del provvedimento, vengono richiamate anche le partecipazioni di controllo congiunto definite come le partecipazioni che presentano i requisiti di cui all’art. 37 del D. Lgs. 127/91 ovvero quelle che soddisfano i requisiti di cui allo IAS 27 e relative interpretazioni per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS.
Il regime dell’imposta sostitutiva in argomento si applica ad una platea di soggetti più ampia rispetto a quelli previsti dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR e dall’art. 15, commi 10, 11 e 12 del DL 185/2008. Il provvedimento afferma che possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti di seguito indicati, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria traslativa:
- incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
- beneficiari in operazioni di scissione;
- conferitari in operazioni di conferimento d’azienda, conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 175 del TUIR oppure in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’art. 177 del TUIR;
- cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
- cessionari in ipotesi di compravendita d’azienda, che includa partecipazioni di controllo;
- scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell’art. 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un’operazione di fusione o scissione;
- conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;
- conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’art. 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.
Tali soggetti possono esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, aseguito di una delle ipotesi sopracitate, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Tuttavia, il medesimo valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritto nel bilancio consolidato, già affrancato – in tutto o in parte – con il regime dell’imposta sostitutiva, non può essere assoggettato per la quota già affrancata da un altro soggetto.
Si segnala, infine, che:
- l’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini della determinazione del valore fiscale della partecipazione;
gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione in oggetto non s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato;
- l’esercizio dell’opzione per i regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsti dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR e dall’art. 15, commi 10, 11 e 12 del DL 185/2008 non preclude la possibilità di optare per il regime dell’imposta sostitutiva in argomento, né l’esercizio dell’opzione per quest’ultima preclude l’esercizio dell’opzione per i predetti regimi di riallineamento.
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2011
EURODEFI PRESENTA SOPRAVVIVENZA O SVILUPPO?
L’impegno delle imprese e dei loro professionisti per superare la crisi
TREVISO, 25 ottobre 2011 ore 14.00 – Palazzo Giacomelli
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2011
Novità Legge di STABILITA’: via libera alla riforma delle professioni
Via libera alla riforma delle professioni della Legge di Stabilità per il 2012 che prevede appoggia la costituzione di società tra professionisti. Non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto già stabilito dalla Manovra d’estate per il 2012.
La Leggedi Stabilità per il 2012 sostanzialmente conferma la riforma degli Ordini professionali e prevede accesso libero alla professione, obbligo di formazione continua a carico dei professionisti, un tirocinio che garantisca l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e dovrà essere corrisposto al tirocinante un equo compenso di natura indennitaria. La durata del tirocinio, inoltre, non potrà superare 3 anni e potrà essere intrapreso durante il percorso universitario.
La vera novità contenuta nella Legge di Stabilità per il 2012 consiste nell’abrogazione dell’obbligo all’esercizio associato della professione nella forma dello studio associato e il divieto di adottare la forma societaria. Si apre quindi la possibilità di istituire Società tra professionisti, che potranno essere società di persone, di capitali e società cooperative.
I soci della società tra professionisti potranno essere professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi, professionisti di Stati UE, e soggetti non professionisti che diventano soci della società costituita per finalità di investimento, cioè i soci di capitale.
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2011
Scadenze: acconti entro il 30 novembre per la cedolare secca
Ai fini del versamento, occorre distinguere i contratti a seconda della loro decorrenza e in base all’ammontare dell’acconto.
Si avvicina la scadenza del 30 novembre per gli acconti sulla cedolare secca.
Entro tale data dovrà essere corrisposto:
- il 100% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 in relazione ai contratti con decorrenza tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, ovvero in relazione ai contratti già in corso al 31 maggio 2011 se l’acconto è di importo inferiore a 257,52 euro;
- la seconda rata (il 60% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011) per i contratti in corso al 31 maggio 2011, ove l’acconto sia di ammontare pari o superiore a 257,52 euro.
La misura dell’acconto da corrispondere per il 2011 è stata fissata nell’85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 (art. 3 comma 4 del DLgs. 23/2011). Il metodo da utilizzare sarà quello previsionale. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 1° giugno 2011 n. 26, anche per il 2011 trovano applicazione le regole ordinarie per quanto concerne il versamento degli acconti.
Al fine di liquidare la cedolare secca dovuta in acconto per il periodo d’imposta 2011, è opportuno distinguere i contratti in funzione della loro decorrenza, in tre tipologie:
1) contratti già in corso al 31 maggio 2011 per i quali l’acconto della cedolare secca dovuta per il 2011:
- se di ammontare complessivo pari o superiore a 257,52 euro, doveva essere suddiviso e versato in due rate. La prima, di importo pari al 40% dell’acconto (ossia al 34% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondere entro il 6 luglio 2011 (ovvero dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, di importo pari al 60% dell’acconto (ossia al 51% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondersi entro il 30 novembre 2011;
- se inferiore a 257,52 euro, invece, l’ammontare complessivo degli acconti dovuti a titolo di cedolare secca per il2011 in relazione a tutti tali contratti (85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011) deve essere versato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011.
Inoltre, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.
2) contratti con decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011 per i quali l’ammontare complessivo degli acconti della cedolare secca dovuta per il 2011 deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011, ancorché di importo pari o superiore a 257,52 euro. Anche in tal caso, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.
3) contratti che decorrono dal 1° novembre 2011 per i quali l’acconto non è dovuto e la relativa imposta sostitutiva dovuta per il 2011 sarà regolata a saldo nel 2012.
Infine, si ricorda che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, il 30 novembre 2011 configura anche la data ultima entro la quale inviare al conduttore la lettera raccomandata con la quale il locatore rinuncia all’aggiornamento del canone, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, se l’acconto della cedolare secca è da corrispondere in un’unica rata.
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2011
Cessione di Partecipazioni con imposta del 12,50% : ultima data 31 dicembre 2011
Se la vendita viene perfezionata nel 2012 l’aliquota passa al 20%, anche se sono stati percepiti acconti nel 2011.
La decorrenza delle nuove norme sulla tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria deve essere attentamente valutata nei casi in cui si intenda procedere, entro la fine dell’anno solare 2011, acessioni di partecipazioni non qualificate.
La questione nasce dalla formulazione dell’art. 2, comma 9, del DL 138/2011, secondo cui la nuova aliquota del 20% (in luogo di quella – attualmente vigente – del 12,50%) si applica “ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012”.
Visto che per il capital gain vale il criterio del realizzo, appare opportuno evidenziare brevemente quanto a suo tempo precisato dal Ministero delle Finanze nella circolare 24 giugno 1998 n. 165: secondo la circolare le plusvalenze si intendono realizzate “nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo il prima accennato trasferimento, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni di pagamento”.
Occorrerebbe, quindi attuare una separazione tra:
- il momento di realizzo della plusvalenza (che serve a determinare in che regime impositivo si situa l’operazione);
- il momento in cui il reddito è assoggettato ad imposta (che cade comunque all’atto del pagamento del corrispettivo, valendo pur sempre il principio di cassa).
Trasferendo tali principi nell’attuale contesto, se ne deduce che:
- se la cessione è effettuata entro il 31 dicembre 2011, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva del 12,50%;
- se, invece, la cessione è effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2012, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura più gravosa del 20%.
Infine è necessario considerare il principio contenuto nell’art. 68, comma 7, lett. f) del TUIR, ai sensi del quale “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta”.
Pertanto se l’atto di cessione viene perfezionato entro la fine del 2011, ma viene pattuito un corrispettivo rateale la parte del corrispettivo relativa al 2011 deve essere tassata nella dichiarazione relativa al 2011, mentre la restante parte rientrerà nell’UNICO2013. Inentrambe le dichiarazioni, però, tali redditi sconteranno l’aliquota del 12,50% (compresi quelli dichiarati in UNICO 2013).
Più in generale, quindi, si può affermare che, se l’atto di cessione viene perfezionato nel 2011, le plusvalenze saranno sempre assoggettate all’imposta sostitutiva del 12,50%. Cambierà solamente il periodo d’imposta in cui il reddito è tassato: nel 2011, se il corrispettivo è interamente pagato nell’anno, ovvero in parte nel 2011 e in parte nel 2012 se, per esempio, sono previste due rate, come sopra riportato.
Se l’atto viene perfezionato nel 2012, invece, la plusvalenza sarà comunque tassata nel 2012, con aliquota del 20%; ciò vale anche se, come spesso avviene, viene previsto un pagamento parziale del corrispettivo a titolo di acconto (ad esempio, in sede di contratto preliminare) e questo pagamento avviene ancora nel 2011.
Qualora l’impostazione sin qui evidenziata trovi conferma, sembrerebbe opportuno anticipare la stipula degli atti, per evitare l’aggravio di imposta.
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2011
Nuove norme sull’ “esecutività”
Sono esclusi dalle nuove regole sull’”esecutività” gli atti di adesione che non sono preceduti dalla notifica dell’atto di accertamento. Ciò avviene nel caso dell’adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione oppure nel caso di accertamento concluso a seguito dell’invito al contraddittorio emanato spontaneamente dall’agenzia delle Entrate: in tutte queste ipotesi, non entrano in gioco le nuove norme sull’”esecutività”.
Se il contribuente, in caso di rateizzazione, non eseguirà il pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, con una sanzione del 30% elevata al doppio (60%) sull’importo dovuto a titolo di tributo. Il problema si pone in quanto la sanzione del 30% non può essere applicata in presenza di iscrizione a ruolo (così dispone l’articolo 13, comma 2, decreto legislativo 471/1997).
Se invece il contribuente ha ricevuto un atto di accertamento “esecutivo” entrano in gioco le nuove regole.
In particolare l’atto assume una triplice valenza:
1) di atto impositivo;
2) di titolo esecutivo;
3) di precetto.
Nel caso in cui, però, il contribuente in un primo momento presenta istanza di accertamento con adesione e poi trova l’”accordo” con il Fisco, tutte queste conseguenze non si hanno. Infatti con il pagamento della prima rata la definizione risulterà perfezionata.
Il problema si pone se il contribuente non provvede a pagare una rata successiva alla prima. In questo caso la normativa dispone il rinnovo dell’intimazione ad adempiere per il mancato pagamento delle rate successive alla prima in seguito all’accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata. Si intuisce, quindi, che se il contribuente non paga una rata entro il termine di quella successiva, l’agenzia delle Entrate dovrà notificare al contribuente un atto in cui verrà richiesto il pagamento di tutto quanto ancora dovuto, con il problema della sanzione del 60% di cui si è fatto cenno prima. Questo a meno che non si intenda che la norma della manovra estiva di quest’anno (Dl 98/2011), la quale prevede l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute nell’ipotesi di mancato pagamento delle rate da accertamento con adesione (con la “fantomatica” sanzione del 60%), trovi applicazione anche in questo caso. Si tornerebbe quindi a parlare di ruolo, soppresso con la norma del Dl 78/2010. Né può valere il fatto che, in base alla nota dell’agenzia delle Entrate del 30 settembre 2011, il riferimento possa andare all’istituto dell’acquiescenza (articolo 15, decreto legislativo 218/1997): infatti, l’eventuale “sopravvivenza” del ruolo deve valere sia per il mancato pagamento delle rate dell’accertamento con adesione che dell’acquiescenza.
La conclusione più coerente è che quando l’atto è “esecutivo” poi non può mai entrare in gioco il ruolo, nemmeno quando il contribuente non paga una rata (entro il termine di quella successiva) dell’accertamento con adesione o dell’acquiescenza conseguente all’atto esecutivo.
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2011
RICORSI CUMULATIVI
I ricorsi cumulativi, con i quali si impugnano una pluralità di atti, sono suscettibili di definizioni autonome, con riferimento a ognuno dei provvedimenti impugnati. La nozione di “atti impositivi” definibili riguarda il loro contenuto e non il nome utilizzato. Inoltre, la chiusura di una lite fiscale da parte di uno dei coobbligati determina l’estinzione della pretesa erariale anche nei confronti degli altri coobligati. Le controversie che coinvolgono società di persone e soci, infine, sono autonomamente definibili. Importanti sono i chiarimenti dati dalla circolare n.48/E dell’Agenzia delle Entrate.
La presenza di un ricorso unico contro più atti, dunque, non comporta la necessità di definire tutti gli atti impugnati. Si tratta infatti di liti sostanzialmente autonome, per le quali, per di più, alcune potrebbero essere definibili e altre no.
Da sottolineare è anche l’aspetto della definizione delle controversie in presenza di più responsabili solidali del tributo. L’Agenzia, sempre con la circolare 48/E non ha avuto difficoltà nel precisare che la definizione effettuata da uno dei coobbligati esplica i suoi effetti nei confronti degli altri responsabili solidali. In particolare si chiarisce che:
a) se si verte su un’unica lite nella quale siano costituiti tutti i coobbligati, la definizione di una delle parti determina l’estinzione anche a favore degli altri;
b) in presenza di più liti per lo stesso atto, con ricorsi prodotti separatamente da ogni coobbligato, la definizione da parte di uno degli interessati vale anche nei confronti degli altri;
c) in presenza di ricorso prodotto solo da parte di alcuni dei coobbligati, la pretesa impositiva deve intendersi definibile solo nei confronti di uno di tali soggetti, mentre all’amministrazione finanziaria viene inibita l’ulteriore azione nei confronti degli altri soggetti. In tal caso le eventuali somme già versate non saranno rimborsabili ma il condebitore rimasto inerte e non ancora escusso potrà beneficiare della chiusura agevolata.
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