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dic
22
2011

Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012

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L’Agenzia ha disposto la proroga del vecchio termine del 31 dicembre per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nel 2010

Ieri, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/186218 – che ha modificato il precedente documento direttoriale del 16 settembre 2011 – è stata posticipata al 31 gennaio 2012 la data entro cui effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per l’anno 2010, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate, per un importo non inferiore a 25.000 euro.

Nel provvedimento che dispone la proroga, è precisato che è stato necessario rinviare nuovamente la data di scadenza, al fine di consentire l’adozione dei necessari adeguamenti di carattere tecnologico, nonché permettere ai soggetti interessati di superare alcune difficoltà operative legate al nuovo adempimento.
Infatti, poiché la futura comunicazione del 31 gennaio 2012, che interessa operazioni relative all’anno 2010, è stata attuata con il provvedimento del 22 dicembre 2010, il soggetto interessato non era a conoscenza dell’obbligo successivamente introdotto e, conseguentemente, sono emerse oggettive difficoltà per inquadrare le operazioni da segnalare.

Nonostante l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, abbia fornito alcuni chiarimenti di carattere generale sulle modalità di adempimento della comunicazione, gli esempi riportati sono spesso di carattere “scolastico” e comunque non sufficienti a colmare gli evidenti ostacoli operativi ed interpretativi.

In primo luogo, sarebbe necessario chiarire il trattamento da riservare ad alcune tipologie di contratti stipulati nel corso del 2009 – anno per il quale non vige l’obbligo di comunicazione – che riversano effetti di carattere fiscale anche nel corso del 2010. Si consideri, ad esempio, l’ipotesi di un contratto di fornitura di beni, di importo complessivo sopra la soglia di 25.000 euro il cui acconto, con relativa fattura, sia stato pagato nel corso del 2009 (ad esempio, di 8.000 euro), mentre la consegna della merce ed emissione della fattura a saldo nel 2010 (ad esempio, di 22.000 euro): essendo un’operazione frazionata, non è chiaro se, ai fini della determinazione della soglia, si debba tener conto anche dell’acconto versato nel 2009, nel qual caso sussisterebbe l’obbligo di comunicazione, ovvero se lo stesso non è rilevante in quanto riferito ad una annualità non soggetta a comunicazione. In tale ultima ipotesi, che sembra preferibile, l’operazione non deve essere comunicata in quanto l’importo di “competenza” del 2010 non supera la soglia minima di 25.000 euro.

 

 

 

dic
12
2011

Da gennaio 2012, invio degli estratti conto bancari al Fisco

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L’esame delle movimentazioni finanziarie dei contribuenti consentirà di individuare quelli da sottoporre in via prioritaria ad accertamento

Gli operatori finanziari, dal prossimo anno, dovranno comunicare all’Amministrazione finanziaria non soltanto l’esistenza dei rapporti intrattenuti con i loro clienti e le operazioni cosiddette “fuori conto”, ma anche le singole operazioni effettuate nell’ambito dei predetti rapporti: di fatto, quindi, all’Anagrafe tributaria verranno trasmesse le stesse informazioni recate dagli estratti conto inviati ai clienti stessi. È quanto prevede l’art. 11, comma 2, del DL 201/2011, cosiddetto Decreto “Salva Italia”.

Tale disposizione stabilisce infatti che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, comma 6, DPR 605/1973 e ogni informazione, relativa ai predetti rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

È appena il caso di ricordare, allora, che il suddetto art. 7, comma 6, prevede l’obbligo per le banche,la Posteitaliane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo – nonché la natura degli stessi – sono comunicate all’Anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Dal combinato disposto delle sopra illustrate norme deriva che gli operatori finanziari, dal prossimo anno, trasmetteranno al Fisco i dati di tutte le operazioni finanziarie compiute dai contribuenti.

dic
2
2011

Modelli 231 «quasi» obbligatori

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La circolare 10 novembre 2011 n. 26 dell’Istituto di Ricerca del CNDCEC fornisce interessanti chiarimenti in ordine ai modelli organizzativi e di gestione ex DLgs. 231/2001.

In seguito all’entrata in vigore del DLgs. 231/2001 è stata a lungo sostenuta la facoltatività di tali modelli, funzionali ad escludere la responsabilità degli enti per eventuali reati-presupposto commessi nel loro interesse o vantaggio. Peraltro, le disposizioni normative in tema di adeguatezza organizzativa (si pensi, in particolare, agli artt. 2381 comma 5 e 2403 c.c.) non possono non rendere la facoltatività un assioma difficilmente sostenibile. Infatti, il Tribunale di Milano, nella sentenza 13 febbraio 2008 n. 1774, ha stabilito che l’amministratore delegato è responsabile dei danni subiti dalla società in conseguenza del fatto di non avere attivato il cda ai fini dell’adozione di un adeguato modello organizzativo di cui al DLgs. 231/2001. Tale danno risulta incontestabile nel caso in cui la società abbia subito una condanna ad una sanzione pecuniaria in seguito alla commissione, da parte del suddetto amministratore delegato, di “reati-presupposto”.

Sul punto, la circolare in esame ritiene opportuno distinguere tra obbligo di adozione dei modelli e obbligo di verifica dell’esposizione al “rischio 231”. Mentre, infatti, non sembra potersi ravvisare in capo all’ente un vero e proprio obbligo giuridico di adozione del modello organizzativo, è innegabile che gli amministratori, ai quali spetta il compito di vigilare sul generale andamento della gestione, siano responsabili se non hanno adempiuto a tale obbligo o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non ne hanno impedito il compimento o quantomeno eliminato o attenuato le conseguenze dannose (ex art. 2392 secondo comma c.c.).

Impedire il compimento di reati dannosi per l’ente rientra certamente nel novero degli adempimenti legati a detto obbligo. Alla luce di ciò, sembra corretto affermare che l’adozione del modello in questione si presenti più come un onere che come una facoltà e che la responsabilità di matrice civilistica dell’amministratore debba scaturire non tanto dall’omessa adozione del modello organizzativo e di gestione, quanto piuttosto dall’omessa valutazione in merito all’opportunità di prevenire i reati contemplati dal DLgs. 231/2001 attraverso l’elaborazione di detto modello.

Quanto alle caratteristiche che un modello deve possedere al fine di essere considerato idoneo a consentire all’ente l’esenzione da responsabilità, la circolare osserva come esso debba essere idoneo, efficace e adeguato. L’idoneità attiene al momento dell’adozione e impone di riportare - tra gli altri elementi - gli esiti dell’analisi dei rischi in grado di individuare le attività dell’ente che possono dare luogo alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità ex DLgs. 231/2001 e l’indicazione delle contromisure che riguardano sia le modalità di svolgimento dell’attività, sia il controllo delle azioni da compiersi tramite l’istituzione di un organismo interno.

L’efficacia riguarda, invece, l’effettiva attuazione del modello e la sua importanza è normativamente sottolineata (cfr. gli artt. 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 2 del DLgs. 231/2001).

L’adeguatezza, infine, attiene ad entrambe le fasi dell’adozione e dell’attuazione. Tale categoria, al pari dell’efficacia, presenta un carattere concreto e comporta la verifica che le regole poste nel modello (esistenza ed efficace funzionamento del sistema di deleghe, dei poteri aziendali e del controllo, della normazione interna, nonché attribuzione delle risorse finanziare specifiche) siano state adeguatamente seguite nella realtà organizzativa dell’ente.

In seguito all’identificazione e valutazione dei rischi, inoltre, è normativamente imposta la costruzione di “specifici protocolli“. Quest’ultima locuzione dovrebbe essere opportunamente interpretata in chiave estensiva e sistemica. Occorre, cioè, costruire un vero e proprio “sistema integrato di prevenzione“, ovvero un impianto organizzativo complessivo che svolga la propria funzione attraverso “specifici” presidi autorizzativi, sistemi decisionali e procedure operative in grado di mitigare il rischio di commissione di reati, riducendo la probabilità che essi si verifichino e l’impatto connesso alla loro eventuale realizzazione. I “protocolli”, dunque, non si limitano ai processi autorizzativi e decisionali, ma devono essere interpretati come un più ampio schema di prevenzione, che preveda strumenti e meccanismi di controllo quali: segregazione delle funzioni; sistema di deleghe e poteri; meccanismi autorizzativi; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; flussi informativi continui.

In tale prospettiva ermeneutica, inoltre, alle caratteristiche generali sopra menzionate, occorre aggiungere quelle della specificità (ovvero della concreta aderenza del modello alle peculiarità strutturali dell’ente che l’adotti) e della dinamicità (quale necessità del costante aggiornamento del modello in parallelo con l’evolversi e modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti).