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	<title>Studio Campagnola</title>
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	<description>Una cosa fatta bene può essere fatta meglio. [Gianni Agnelli]</description>
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		<title>Salva Italia, ACE: emanato il 14/03/2012 il decreto attuativo</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[È stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012 sull’Aiuto alla crescita economica (ACE) disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012 sull’Aiuto alla crescita economica (ACE) disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.</p>
<p>Il decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è emanato in attuazione dell’art. 1 del decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).</p>
<p>Il decreto attuativo dell’Aiuto alla crescita economica è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 66 del 19 marzo 2012.</p>
<p>Il provvedimento disciplina la misura di incentivazione del capitale proprio immesso nell’impresa che opera con modalità diverse per le imprese assoggettate a Ires e per quelle assoggettate a Irpef, anche in considerazione della diversa rilevanza giuridica del patrimonio netto..</p>
<p>Nello specifico, sancisce che il rendimento nozionale del capitale proprio è fissato da decreti ministeriali che devono essere emanati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 20111, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio investito nell’impresa è fissato al 3%.</p>
<p>L&#8217;importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato in aumento dell&#8217;importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d&#8217;imposta successivi.</p>
<p>Fornita anche la definizione di patrimonio netto. Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell&#8217;utile dello stesso esercizio. È, comunque, previsto un limite per tale patrimonio netto. In ciascun esercizio la variazione in aumento non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Esclusi gli accantonamenti alle riserve del tutto indisponibili</span></strong></p>
<p>-         Non rilevano per l’Ace le destinazioni di utili a riserve alimentate da processi di valutazione e a quelle non utilizzabili né per la distribuzione, né per copertura perdite né per aumento di capitale. È dunque valido l&#8217;accantonamento di utili alla riserva legale. Questo è quello che si deduce da quanto previsto dal decreto attuattivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-         Nella prospettiva di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, quindi nel tentativo di rilanciare l&#8217;economia anche grazie all&#8217;introduzione di benefici fiscali, il D.L. 201/2011 ha introdotto l&#8217;Ace (Aiuto alta crescita economica). Le finalità della norma è quella di riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio, in pratica, l&#8217;articolo 1 del Dl 201/2011 disciplina una riduzione delle imposte sui redditi commisurata all&#8217;entità dell&#8217;avvenuta capitalizzazione dell&#8217;impresa. La patrimonializzazione può avvenire in via diretta o indiretta. In via diretta, per il tramite di conferimenti di denaro da parte dei soci. In via indiretta per il tramite della destinazione degli utili prodotti a riserva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-         Dal testo della norma risulta infatti che costituiscono variazioni in aumento gli utili accantonati a riserva, a partire dall&#8217;inizio dell&#8217;esercizio in cui le relative riserve sono formate, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Tale ultima condizione poneva rilevanti problematiche in quanto l’operazione più delicata diventava l’individuazione della quota di utili destinata a riserve non disponibili. Il passaggio normativo (art. 1, co. 5, D.L. 201/2011), era particolarmente incomprensibile poiché a differenza del precedente Dit (in cui veniva citata una sola riserva non computabile, cioè quella per valutazione delle partecipazioni con equity method ex art. 2426, punto 4, Codice civile), nell’attuale disposizione il Legislatore utilizza il termine ambiguo “riserva non disponibile”. Il concetto di riserva non disponibile non è dichiarato nella disciplina bilancistica, nel senso che in alcuni punti si cita il termine non disponibile, in altri il termine non distribuibile. Inoltre, vi sono riserve completamente indisponibili e riserve parzialmente indisponibili, non essendo chiaro se l&#8217;obiettivo del Legislatore era quello di eliminare dall&#8217;Ace qualunque utile allocato in riserva non del tutto disponibile ovvero solo quello di non considerare le riserve totalmente indisponibili.</p>
<p> <strong><span style="text-decoration: underline;">Decreto attuativo</span></strong></p>
<p> A far luce sulla intricata situazione è intervenuto il decreto attuativo approvato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha precisato che tra le riserve indisponibili, che non possono considerarsi ai fini dell&#8217;agevolazione, si comprendono quelle generate da valutazioni di poste di bilancio (ad esempio, valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e utili su cambi non realizzati), nonché le riserve che, per disposizione di legge, sono non distribuibili, inutilizzabili per aumenti di capitale e per copertura perdite. Tale impostazione permette di affermare che le riserve legali, come le riserve indivisibili delle società cooperative, rientrano a pieno titolo nell&#8217;Ace, ancorché su esse gravino dei vincoli di parziale indisponibilità. Inoltre, si precisa che qualora le riserve vengano liberate queste diventeranno rilevanti ai fini Ace.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>INCENTIVI INAIL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Ammessi agli incentivi INAIL i modelli per la prevenzione dei soli reati di cui all’art. 300 del D.Lgs. 81/2008. &#160; Dal 28.12.2011 è possibile accedere all&#8217;incentivo previsto dall&#8217;INAIL, anche per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Ammessi agli incentivi INAIL i modelli per la prevenzione dei soli reati di cui all’art. 300 del D.Lgs. 81/2008.</span></em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dal 28.12.2011 è possibile accedere all&#8217;incentivo previsto dall&#8217;INAIL, anche per il2011, afavore delle imprese, anche individuali, aventi sede in Italia ed iscritte alla Camera di commercio, che realizzino interventi per la sicurezza sul lavoro, quali: &#8211; progetti di investimento per interventi in materia di prevenzione finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; &#8211; progetti per l&#8217;adozione di modelli di organizzazione ex DLgs. 231/2001, nonché di responsabilità sociale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È stato infatti pubblicato lo scorso 27 dicembre in <em>G.U. </em>il bando del regolamento INAIL per l’assegnazione degli stanziamenti mediante procedura valutativa a sportello. Già dal 28 dicembre e fino al 7 marzo 2012 sarà possibile predisporre la richiesta sul portale dell’INAIL, mentre la data per l’invio telematico sarà resa nota dopo il 14 marzo. L’importo stanziato per il 2011 è pari a 205 milioni di euro (contro i 60 milioni dello scorso anno), ripartiti in budget regionali, tenuto conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio. L’incentivo, destinato alle imprese – anche individuali – iscritte alla C.C.I.A.A., è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. In particolare, il contributo massimo è pari a 100.000 euro, mentre il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro, previsto solo per i progetti di investimento. Per i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001</strong></p>
<p>Con specifico riferimento ai modelli 231, va evidenziato che lo stanziamento riguarda esclusivamente l’adozione di modelli per la prevenzione dei reati di cui all’art. 300 del DLgs. 81/2008, vale a dire l’omicidio colposo o le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-<em>septies</em> DLgs. 231/2001).</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Agenzia ha disposto la proroga del vecchio termine del 31 dicembre per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nel 2010 Ieri, con il provvedimento del Direttore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Agenzia ha disposto la proroga del vecchio termine del 31 dicembre per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nel 2010</strong></p>
<p>Ieri, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/186218 – che ha modificato il precedente documento direttoriale del 16 settembre 2011 – è stata posticipata al <strong>31 gennaio 2012</strong> la data entro cui effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per l’anno 2010, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate, per un importo non inferiore a 25.000 euro.</p>
<p>Nel provvedimento che dispone la proroga, è precisato che è stato necessario rinviare nuovamente la data di scadenza, al fine di consentire l’adozione dei necessari adeguamenti di carattere tecnologico, nonché permettere ai soggetti interessati di superare alcune difficoltà operative legate al nuovo adempimento.<br />
Infatti, poiché la futura comunicazione del 31 gennaio 2012, che interessa operazioni relative all’anno 2010, è stata attuata con il provvedimento del 22 dicembre 2010, il soggetto interessato non era a conoscenza dell’obbligo successivamente introdotto e, conseguentemente, sono emerse oggettive difficoltà per inquadrare le operazioni da segnalare.</p>
<p>Nonostante l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, abbia fornito alcuni chiarimenti di carattere generale sulle modalità di adempimento della comunicazione, gli esempi riportati sono spesso di carattere “scolastico” e comunque non sufficienti a colmare gli evidenti ostacoli operativi ed interpretativi.</p>
<p>In primo luogo, sarebbe necessario chiarire il trattamento da riservare ad alcune tipologie di contratti stipulati nel corso del 2009 – anno per il quale non vige l’obbligo di comunicazione – che riversano effetti di carattere fiscale anche nel corso del 2010. Si consideri, ad esempio, l’ipotesi di un contratto di fornitura di beni, di importo complessivo sopra la soglia di 25.000 euro il cui acconto, con relativa fattura, sia stato pagato nel corso del 2009 (ad esempio, di 8.000 euro), mentre la consegna della merce ed emissione della fattura a saldo nel 2010 (ad esempio, di 22.000 euro): essendo un’operazione frazionata, non è chiaro se, ai fini della determinazione della soglia, si debba tener conto anche dell’acconto versato nel 2009, nel qual caso sussisterebbe l’obbligo di comunicazione, ovvero se lo stesso non è rilevante in quanto riferito ad una annualità non soggetta a comunicazione. In tale ultima ipotesi, che sembra preferibile, l’operazione non deve essere comunicata in quanto l’importo di “competenza” del 2010 non supera la soglia minima di 25.000 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Da gennaio 2012, invio degli estratti conto bancari al Fisco</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’esame delle movimentazioni finanziarie dei contribuenti consentirà di individuare quelli da sottoporre in via prioritaria ad accertamento Gli operatori finanziari, dal prossimo anno, dovranno comunicare all’Amministrazione finanziaria non soltanto l’esistenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’esame delle movimentazioni finanziarie dei contribuenti consentirà di individuare quelli da sottoporre in via prioritaria ad accertamento</strong></p>
<p>Gli operatori finanziari, dal prossimo anno, dovranno comunicare all’Amministrazione finanziaria non soltanto l’esistenza dei rapporti intrattenuti con i loro clienti e le operazioni cosiddette “fuori conto”, ma anche le singole operazioni effettuate nell’ambito dei predetti rapporti: di fatto, quindi, all’Anagrafe tributaria verranno trasmesse le stesse informazioni recate dagli estratti conto inviati ai clienti stessi. <em><span style="text-decoration: underline;">È quanto prevede l’art. 11, comma 2, del DL 201/2011, cosiddetto Decreto “Salva Italia”.</span></em></p>
<p>Tale disposizione stabilisce infatti che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, comma 6, DPR 605/1973 e ogni informazione, relativa ai predetti rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.</p>
<p>È appena il caso di ricordare, allora, che il suddetto art. 7, comma 6, prevede l’obbligo per le banche,la Posteitaliane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo – nonché la natura degli stessi – sono comunicate all’Anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.</p>
<p>Dal combinato disposto delle sopra illustrate norme deriva che gli operatori finanziari, dal prossimo anno, trasmetteranno al Fisco i dati di tutte le operazioni finanziarie compiute dai contribuenti.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Modelli 231 «quasi» obbligatori</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La circolare 10 novembre 2011 n. 26 dell’Istituto di Ricerca del CNDCEC fornisce interessanti chiarimenti in ordine ai modelli organizzativi e di gestione ex DLgs. 231/2001. In seguito all’entrata in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La circolare 10 novembre 2011 <span style="color: #003300;"><a href="http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=165909&amp;IDSrc=100" target="_blank"><span style="color: #003300;">n. 26</span></a></span> dell’Istituto di Ricerca del CNDCEC fornisce interessanti chiarimenti in ordine ai <strong>modelli organizzativi e di gestione</strong> <em>ex</em> DLgs. <strong>231/2001.</strong></p>
<p>In seguito all’entrata in vigore del DLgs. 231/2001 è stata a lungo sostenuta la <strong>facoltatività</strong> di tali modelli, funzionali ad escludere la responsabilità degli enti per eventuali reati-presupposto commessi nel loro interesse o vantaggio. Peraltro, le disposizioni normative in tema di adeguatezza organizzativa (si pensi, in particolare, agli artt. 2381 comma 5 e 2403 c.c.) non possono non rendere la facoltatività un assioma difficilmente sostenibile. Infatti, il Tribunale di Milano, nella sentenza 13 febbraio 2008 n. <span style="color: #003300;"><a href="http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaGiurisprudenza/Testo.aspx?IDRecen=185107&amp;ID=115777" target="_blank"><span style="color: #003300;">1774</span></a></span>, ha stabilito che l’amministratore delegato è responsabile dei danni subiti dalla società in conseguenza del fatto di non avere attivato il cda ai fini dell’adozione di un adeguato modello organizzativo di cui al DLgs. 231/2001. Tale danno risulta incontestabile nel caso in cui la società abbia subito una condanna ad una sanzione pecuniaria in seguito alla commissione, da parte del suddetto amministratore delegato, di “reati-presupposto”.</p>
<p>Sul punto, la circolare in esame ritiene opportuno distinguere tra obbligo di adozione dei modelli e obbligo di verifica dell’esposizione al <strong>“rischio 231”</strong>. Mentre, infatti, non sembra potersi ravvisare in capo all’ente un vero e proprio obbligo giuridico di adozione del modello organizzativo, è innegabile che gli amministratori, ai quali spetta il compito di vigilare sul generale andamento della gestione, siano responsabili se non hanno adempiuto a tale obbligo o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non ne hanno impedito il compimento o quantomeno eliminato o attenuato le conseguenze dannose (<em>ex</em> art. 2392 secondo comma c.c.).</p>
<p>Impedire il compimento di reati dannosi per l’ente rientra certamente nel novero degli adempimenti legati a detto obbligo. Alla luce di ciò, sembra corretto affermare che l’adozione del modello in questione si presenti più come un onere che come una facoltà e che la responsabilità di matrice civilistica dell’amministratore debba scaturire non tanto dall’omessa adozione del modello organizzativo e di gestione, quanto piuttosto dall’omessa valutazione in merito all’opportunità di prevenire i reati contemplati dal DLgs. 231/2001 attraverso l’elaborazione di detto modello.</p>
<p>Quanto alle caratteristiche che un modello deve possedere al fine di essere considerato idoneo a consentire all’ente l’esenzione da responsabilità, la circolare osserva come esso debba essere idoneo, efficace e adeguato. L’idoneità attiene al momento dell’adozione e impone di riportare - tra gli altri elementi - gli esiti dell’analisi dei rischi in grado di individuare le attività dell’ente che possono dare luogo alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità <em>ex</em> DLgs. 231/2001 e l’indicazione delle contromisure che riguardano sia le modalità di svolgimento dell’attività, sia il controllo delle azioni da compiersi tramite l’istituzione di un organismo interno.</p>
<p>L’efficacia riguarda, invece, l’effettiva attuazione del modello e la sua importanza è normativamente sottolineata (<em>cfr</em>. gli artt. 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 2 del DLgs. 231/2001).</p>
<p>L’adeguatezza, infine, attiene ad entrambe le fasi dell’adozione e dell’attuazione. Tale categoria, al pari dell’efficacia, presenta un carattere concreto e comporta la verifica che le regole poste nel modello (esistenza ed efficace funzionamento del sistema di deleghe, dei poteri aziendali e del controllo, della normazione interna, nonché attribuzione delle risorse finanziare specifiche) siano state adeguatamente seguite nella realtà organizzativa dell’ente.</p>
<p>In seguito all’identificazione e valutazione dei rischi, inoltre, è normativamente imposta la costruzione di “specifici protocolli“. Quest’ultima locuzione dovrebbe essere opportunamente interpretata in chiave estensiva e sistemica. Occorre, cioè, costruire un vero e proprio “sistema integrato di prevenzione“, ovvero un impianto organizzativo complessivo che svolga la propria funzione attraverso “specifici” presidi autorizzativi, sistemi decisionali e procedure operative in grado di mitigare il rischio di commissione di reati, riducendo la probabilità che essi si verifichino e l’impatto connesso alla loro eventuale realizzazione. I “protocolli”, dunque, non si limitano ai processi autorizzativi e decisionali, ma devono essere interpretati come un più ampio schema di prevenzione, che preveda strumenti e meccanismi di controllo quali: segregazione delle funzioni; sistema di deleghe e poteri; meccanismi autorizzativi; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; flussi informativi continui.</p>
<p>In tale prospettiva ermeneutica, inoltre, alle caratteristiche generali sopra menzionate, occorre aggiungere quelle della specificità (ovvero della concreta aderenza del modello alle peculiarità strutturali dell’ente che l’adotti) e della dinamicità (quale necessità del costante aggiornamento del modello in parallelo con l’evolversi e modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Riallineamento</title>
		<link>http://www.studiocampagnola.net/studiocampagnola/2011/11/riallineamento/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% &#160; Il DL 98/2011 ha introdotto la possibilità, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, di riallineare: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 16%</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il DL 98/2011 ha introdotto la possibilità, previo pagamento di <strong>un’imposta sostitutiva</strong> del <strong>16%</strong>, di riallineare:<br />
- il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali;<br />
- il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.<br />
L’agevolazione è limitata alle sole operazioni effettuate<strong> entro</strong> il periodo di imposta in corso al <strong>31 dicembre 2010</strong>.</p>
<p>Sul tema è stato recentemente approvato il Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 novembre 2011 n. 168379, il quale ha sciolto alcuni dubbi in merito all’applicazione del regime in esame.</p>
<p>In primo luogo, l’Agenzia ha chiarito che si considerano partecipazioni di controllo le partecipazioni che presentano i requisiti di cui all’art. 26 del DLgs. 127/91, ovvero quelle che soddisfano i requisiti dello IAS <a href="http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=140208&amp;IDSrc=100" target="_blank">27</a> per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS.<br />
All’interno del provvedimento, vengono richiamate anche le partecipazioni di controllo congiunto definite come le partecipazioni che presentano i requisiti di cui all’art. 37 del D. Lgs. 127/91 ovvero quelle che soddisfano i requisiti di cui allo IAS 27 e relative interpretazioni per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS.</p>
<p>Il regime dell’imposta sostitutiva in argomento si applica ad una platea di soggetti più ampia rispetto a quelli previsti dall’art. 176, comma 2-<em>ter</em> del TUIR e dall’art. 15, commi 10, 11 e 12 del DL 185/2008. Il provvedimento afferma che possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti di seguito indicati, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria traslativa:<br />
- incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;<br />
- beneficiari in operazioni di scissione;<br />
- conferitari in operazioni di conferimento d’azienda, conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 175 del TUIR oppure in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’art. 177 del TUIR;<br />
- cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;<br />
- cessionari in ipotesi di compravendita d’azienda, che includa partecipazioni di controllo;<br />
- scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell’art. 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;<br />
- soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un’operazione di fusione o scissione;<br />
- conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;<br />
- conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;<br />
- conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’art. 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.</p>
<p>Tali soggetti possono esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, aseguito di una delle ipotesi sopracitate, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.<br />
Tuttavia, <strong>il medesimo valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritto nel bilancio consolidato, già affrancato</strong> – in tutto o in parte – <strong>con il regime dell’imposta sostitutiva, non può essere assoggettato per la quota già affrancata da un altro soggetto.</strong></p>
<p>Si segnala, infine, che:<br />
- l’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini della determinazione del valore fiscale della partecipazione;<br />
gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione in oggetto non s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato;<br />
- l’esercizio dell’opzione per i regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsti dall’art. 176, comma 2-<em>ter</em> del TUIR e dall’art. 15, commi 10, 11 e 12 del DL 185/2008 non preclude la possibilità di optare per il regime dell’imposta sostitutiva in argomento, né l’esercizio dell’opzione per quest’ultima preclude l’esercizio dell’opzione per i predetti regimi di riallineamento.</p>
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		<title>EURODEFI PRESENTA SOPRAVVIVENZA O SVILUPPO?</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’impegno delle imprese e dei loro professionisti per superare la crisi TREVISO, 25 ottobre 2011 ore 14.00 &#8211; Palazzo Giacomelli Invito &#8211; Treviso 25 ottobre 2011.pct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L’impegno delle imprese e dei loro professionisti per superare la crisi</em><br />
<em>TREVISO, 25 ottobre 2011 ore 14.00 &#8211; Palazzo Giacomelli</em></p>
<p><em><a href="http://www.studiocampagnola.net/studiocampagnola/wp-content/uploads/2011/11/Invito-Treviso-25-ottobre-2011.pct_.pdf">Invito &#8211; Treviso 25 ottobre 2011.pct</a></em></p>
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		<title>Novità Legge di STABILITA’: via libera alla riforma delle professioni</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Via libera alla riforma delle professioni della Legge di Stabilità per il 2012 che prevede appoggia la costituzione di società tra professionisti. Non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via libera alla riforma delle professioni della Legge di Stabilità per il 2012 che prevede appoggia la costituzione di <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;"><a title="Sponsor Link By eDintorni" href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=societ%E0&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F14528%2FSocieta%2Dprofessionisti%2Dnovita%2Dlegge%2Ddi%2Dstabilita%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1321435358703&amp;hs=7c5e69e23a10f96fbac4cbd19f1cb218" target="_blank"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">società</span></a> tra</span> professionisti</span></strong>. Non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto già stabilito dalla Manovra d&#8217;estate per il 2012.</p>
<p>La Leggedi Stabilità per il 2012 sostanzialmente conferma la riforma degli Ordini professionali e prevede accesso libero alla professione, obbligo di formazione continua a carico dei professionisti, un tirocinio che garantisca l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e dovrà essere corrisposto al tirocinante un equo compenso di natura indennitaria. La durata del tirocinio, inoltre, non potrà superare 3 anni e potrà essere intrapreso durante il percorso universitario.</p>
<p><span style="color: #000000;">La vera novità contenuta nella Legge di Stabilità per il 2012 consiste nell’abrogazione dell’obbligo all’esercizio<span style="text-decoration: underline;"> <a href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=studio+legale+associato&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F14528%2FSocieta%2Dprofessionisti%2Dnovita%2Dlegge%2Ddi%2Dstabilita%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1321435358703&amp;hs=de147a0441251e075fd0e8e75a6b8ea2" target="_blank"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">associato</span></a></span> della professione nella forma dello<span style="text-decoration: underline;"> <a href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=studio+legale+associato&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F14528%2FSocieta%2Dprofessionisti%2Dnovita%2Dlegge%2Ddi%2Dstabilita%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1321435358703&amp;hs=de147a0441251e075fd0e8e75a6b8ea2" target="_blank"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">studio</span></a> <a href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=studio+legale+associato&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F14528%2FSocieta%2Dprofessionisti%2Dnovita%2Dlegge%2Ddi%2Dstabilita%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1321435358703&amp;hs=de147a0441251e075fd0e8e75a6b8ea2" target="_blank"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">associato</span></a></span> e il divieto di adottare la forma societaria. </span><strong><span style="color: #000000;">Si</span> apre quindi la possibilità di istituire Società tra professionisti, che potranno essere società di persone, di capitali e società cooperative. </strong></p>
<p>I soci della società tra professionisti potranno essere professionisti iscritti a Ordini,<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;"> <a title="Sponsor Link By eDintorni" href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=albi&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F14528%2FSocieta%2Dprofessionisti%2Dnovita%2Dlegge%2Ddi%2Dstabilita%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1321435358703&amp;hs=0b0786680901252329d226955fe79f38" target="_blank"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">Albi</span></a> e</span></span> Collegi, professionisti di Stati UE, e soggetti non professionisti che diventano soci della società costituita per finalità di investimento, cioè i soci di capitale.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Scadenze: acconti entro il 30 novembre per la cedolare secca</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai fini del versamento, occorre distinguere i contratti a seconda della loro decorrenza e in base all’ammontare dell’acconto. &#160; Si avvicina la scadenza del 30 novembre per gli acconti sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai fini del versamento, occorre distinguere i contratti a seconda della loro decorrenza e in base all’ammontare dell’acconto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si avvicina la scadenza del 30 novembre per gli acconti sulla cedolare secca.<br />
Entro tale data dovrà essere corrisposto:<br />
- il 100% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 in relazione ai contratti con decorrenza tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, ovvero in relazione ai contratti già in corso al 31 maggio 2011 se l’acconto è di importo inferiore a 257,52 euro;<br />
- la seconda rata (il 60% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011) per i contratti in corso al 31 maggio 2011, ove l’acconto sia di ammontare pari o superiore a 257,52 euro.</p>
<p>La misura dell’acconto da corrispondere per il 2011 è stata fissata nell’85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 (art. 3 comma 4 del DLgs. 23/2011). Il metodo da utilizzare sarà quello previsionale. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 1° giugno 2011 n. <a href="http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=157199&amp;IDSrc=100" target="_blank">26</a>, anche per il 2011 trovano applicazione le regole ordinarie per quanto concerne il versamento degli acconti.</p>
<p>Al fine di liquidare la cedolare secca dovuta in acconto per il periodo d’imposta 2011, è opportuno distinguere i contratti in funzione della loro decorrenza, in tre tipologie:</p>
<p><strong>1)</strong> <strong>contratti già in corso al 31 maggio 2011</strong> per i quali l’acconto della cedolare secca dovuta per il 2011:</p>
<p> - se di ammontare complessivo pari o superiore a 257,52 euro, doveva essere suddiviso e versato in due rate. La prima, di importo pari al 40% dell’acconto (ossia al 34% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondere entro il 6 luglio 2011 (ovvero dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, di importo pari al 60% dell’acconto (ossia al 51% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondersi entro il 30 novembre 2011;<br />
- se inferiore a 257,52 euro, invece, l’ammontare complessivo degli acconti dovuti a titolo di cedolare secca per il2011 in relazione a tutti tali contratti (85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011) deve essere versato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011.</p>
<p>Inoltre, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.</p>
<p><strong>2)</strong> <strong>contratti con decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011</strong> per i quali l’ammontare complessivo degli acconti della cedolare secca dovuta per il 2011 deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011, ancorché di importo pari o superiore a 257,52 euro. Anche in tal caso, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.<br />
<strong>3) contratti che decorrono dal 1° novembre 2011</strong> per i quali l’acconto non è dovuto e la relativa imposta sostitutiva dovuta per il 2011 sarà regolata a saldo nel 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infine, si ricorda che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, il 30 novembre 2011 configura anche la data ultima entro la quale inviare al conduttore la lettera raccomandata con la quale il locatore rinuncia all’aggiornamento del canone, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, se l’acconto della cedolare secca è da corrispondere in un’unica rata.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cessione di Partecipazioni con imposta del 12,50% : ultima data 31 dicembre 2011</title>
		<link>http://www.studiocampagnola.net/studiocampagnola/2011/11/cessione-di-partecipazioni-con-imposta-del-1250-ultima-data-31-dicembre-2011/</link>
		<comments>http://www.studiocampagnola.net/studiocampagnola/2011/11/cessione-di-partecipazioni-con-imposta-del-1250-ultima-data-31-dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porcelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Se la vendita viene perfezionata nel 2012 l’aliquota passa al 20%, anche se sono stati percepiti acconti nel 2011. &#160; La decorrenza delle nuove norme sulla tassazione dei redditi diversi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Se la vendita viene perfezionata nel 2012 l’aliquota passa al 20%, anche se sono stati percepiti acconti nel 2011.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La decorrenza delle nuove norme sulla tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria deve essere attentamente valutata nei casi in cui si intenda procedere, entro la fine dell’anno solare 2011, acessioni di partecipazioni non qualificate.<br />
La questione nasce dalla formulazione dell’art. 2, comma 9, del DL 138/2011, secondo cui la nuova aliquota del <strong>20%</strong><strong> </strong>(in luogo di quella – attualmente vigente – del 12,50%) si applica “ai redditi diversi realizzati a decorrere dal <strong>1° gennaio 2012”.</strong></p>
<p>Visto che per il <em>capital gain</em> vale il criterio del realizzo, appare opportuno evidenziare brevemente quanto a suo tempo precisato dal Ministero delle Finanze nella circolare 24 giugno 1998 n. <a href="http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=85174&amp;IDSrc=100" target="_blank">165</a>: secondo la circolare le plusvalenze si intendono realizzate “nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo il prima accennato trasferimento, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni di pagamento”.</p>
<p>Occorrerebbe, quindi attuare una separazione tra:</p>
<p>-         il momento di realizzo della plusvalenza (che serve a determinare in che regime impositivo si situa l’operazione);</p>
<p>-          il momento in cui il reddito è assoggettato ad imposta (che cade comunque all’atto del pagamento del corrispettivo, valendo pur sempre il principio di cassa).</p>
<p>Trasferendo tali principi nell’attuale contesto, se ne deduce che:<br />
- se la cessione è effettuata entro il <strong>31 dicembre 2011</strong>, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva del <strong>12,50%</strong>;<br />
- se, invece, la cessione è effettuata a decorrere dal <strong>1° gennaio 2012</strong>, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura più gravosa del <strong>20%</strong>.</p>
<p>Infine è necessario considerare il principio contenuto nell’art. 68, comma 7, lett. f) del TUIR, ai sensi del quale “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta”.</p>
<p>Pertanto se l’atto di cessione viene perfezionato entro la fine del 2011, ma viene pattuito un corrispettivo rateale la parte del corrispettivo relativa al 2011 deve essere tassata nella dichiarazione relativa al 2011, mentre la restante parte rientrerà nell’UNICO2013. Inentrambe le dichiarazioni, però, tali redditi sconteranno l’aliquota del 12,50% (compresi quelli dichiarati in UNICO 2013).</p>
<p><strong>Più in generale, quindi, si può affermare che, se l’atto di cessione viene perfezionato nel 2011, le plusvalenze saranno sempre assoggettate all’imposta sostitutiva del 12,50%.</strong> Cambierà solamente il periodo d’imposta in cui il reddito è tassato: nel 2011, se il corrispettivo è interamente pagato nell’anno, ovvero in parte nel 2011 e in parte nel 2012 se, per esempio, sono previste due rate, come sopra riportato.</p>
<p><strong>Se l’atto viene perfezionato nel 2012, invece,  la plusvalenza sarà comunque tassata nel 2012, con aliquota del 20%</strong>; ciò vale anche se, come spesso avviene, viene previsto un pagamento parziale del corrispettivo a titolo di acconto (ad esempio, in sede di contratto preliminare) e questo pagamento avviene ancora nel 2011.</p>
<p>Qualora l’impostazione sin qui evidenziata trovi conferma, sembrerebbe opportuno anticipare la stipula degli atti, per evitare l’aggravio di imposta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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